Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0627

    Causa C-627/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portogallo) il 5 ottobre 2018 — Nelson Antunes da Cunha, Lda / Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

    GU C 455 del 17.12.2018, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 455/23


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portogallo) il 5 ottobre 2018 — Nelson Antunes da Cunha, Lda / Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

    (Causa C-627/18)

    (2018/C 455/33)

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

    Parti

    Opponente: Nelson Antunes da Cunha, Lda

    Esecutante: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il termine di prescrizione per l’esercizio del potere di recupero dell’aiuto di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 (1) del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applichi esclusivamente al rapporto tra l’Unione europea e lo Stato membro destinatario della decisione di recupero degli aiuti oppure anche al rapporto tra il predetto Stato e l’opponente, quale beneficiaria dell’aiuto ritenuto incompatibile con il mercato comune.

    2)

    Se, qualora si concluda che il termine predetto è applicabile al rapporto tra lo Stato membro destinatario della decisione di recupero degli aiuti e la beneficiaria dell’aiuto ritenuto incompatibile con il mercato comune, debba ritenersi che tale termine sia esclusivamente applicabile alla fase procedimentale oppure anche all’esecuzione della decisione di recupero.

    3)

    Se, qualora si concluda che il termine predetto è applicabile al rapporto tra lo Stato membro destinatario della decisione di recupero degli aiuti e il beneficiario dell’aiuto ritenuto incompatibile con il mercato comune, debba ritenersi che tale termine sia interrotto da qualunque atto relativo all’aiuto illegittimo posto in essere dalla Commissione o dallo Stato membro, anche in assenza di notifica al beneficiario dell’aiuto da restituire.

    4)

    Se l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, nonché i principi europei, segnatamente di effettività e incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato unico, ostino all’applicazione di un termine di prescrizione di durata inferiore al termine sancito dall’articolo 17 del regolamento, come quello previsto dall’articolo 310, paragrafo 1, lettera d), del codice civile, agli interessi maturati sull’aiuto da recuperare.


    (1)  GU 2015, L 248, pag. 9.


    Top