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Document 62018CN0610

    Causa C-610/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 25 settembre 2018 — AFMB Ltd e a. / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

    GU C 455 del 17.12.2018, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 455/21


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 25 settembre 2018 — AFMB Ltd e a. / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

    (Causa C-610/18)

    (2018/C 455/31)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Centrale Raad van Beroep

    Parti

    Ricorrenti: AFMB Ltd e a.

    Resistente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

    Questioni pregiudiziali

    1)

    A.

    Se l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 1408/71 (1) debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle dei procedimenti principali, l’autotrasportatore internazionale dipendente viene considerato come facente parte del personale viaggiante di:

    a.

    l’impresa di trasporti che ha assunto l’interessato, alla quale l’interessato di fatto è a completa disposizione a tempo indeterminato, che esercita di fatto autorità sull’interessato e sulla quale gravano i costi salariali, oppure

    b.

    l’impresa con la quale l’autotrasportatore ha formalmente stipulato un contratto di lavoro e che, secondo gli accordi con l’impresa di trasporti di cui alla lettera a), ha corrisposto uno stipendio all’interessato e su detto stipendio ha trattenuto contributi nello Stato membro in cui si trova la sede di detta impresa e non nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa di trasporti di cui alla lettera a);

    c.

    tanto l’impresa di cui alla lettera a) quanto l’impresa di cui alla lettera b).

    B.

    Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004 (2) debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle dei procedimenti principali, viene considerato datore di lavoro dell’autotrasportatore internazionale dipendente:

    a.

    l’impresa di trasporti che ha assunto l’interessato, alla quale l’interessato di fatto è a completa disposizione a tempo indeterminato, che esercita di fatto autorità sull’interessato e sulla quale gravano i costi salariali, oppure

    b.

    l’impresa con la quale l’autotrasportatore ha formalmente stipulato un contratto di lavoro e che, secondo gli accordi con l’impresa di trasporti di cui alla lettera a), ha corrisposto uno stipendio all’interessato e su detto stipendio ha trattenuto contributi nello Stato membro in cui si trova la sede di detta impresa e non nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa di trasporti di cui alla lettera a);

    c.

    tanto l’impresa di cui alla lettera a) quanto l’impresa di cui alla lettera b).

    2)

    Nel caso in cui, in circostanze come quelle dei procedimenti principali, venga considerata datore di lavoro l’impresa di cui alla questione 1A, lettera b) e alla questione 1B, lettera b):

    se i requisiti specifici in forza dei quali datori di lavoro, come le agenzie di lavoro interinale e altri intermediari, possono invocare le deroghe al principio dello Stato di occupazione, previste all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 1408/71 e all’articolo 12 del regolamento n. 883/2004, nei procedimenti principali valgano anche per analogia, interamente o in parte, per l’applicazione degli articoli 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 e 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004.

    3)

    Nel caso in cui, nelle circostanze come quelle dei procedimenti principali, venga considerata datore di lavoro l’impresa di cui alla questione 1A, lettera b), e alla questione 1B, lettera b), e la questione 2 venga risolta in senso negativo:

    se i fatti e circostanze esposti nella presente domanda [pregiudiziale] determinino una situazione che configura un abuso del diritto dell’UE e/o un abuso del diritto dell’EFTA. In caso affermativo, quali ne siano gli effetti.


    (1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2).

    (2)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).


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