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Document 62017CA0153

Causa C-153/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs / Volkswagen Financial Services (UK) Ltd (Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168 e 173 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Operazioni di locazione con opzione d’acquisto di veicoli — Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti — Nascita e portata del diritto a detrazione — Prorata di detrazione)

GU C 455 del 17.12.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 455/10


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs / Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(Causa C-153/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 168 e 173 - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Operazioni di locazione con opzione d’acquisto di veicoli - Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti - Nascita e portata del diritto a detrazione - Prorata di detrazione))

(2018/C 455/16)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Convenuta: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Dispositivo

L’articolo 168 e l’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, anche quando le spese generali relative a operazioni di locazione con opzione d’acquisto di beni mobili, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non si riflettono nell’importo dovuto dal cliente a titolo della messa a disposizione del bene in questione, ossia la parte imponibile dell’operazione, ma nell’importo dell’interesse dovuto a titolo della parte «finanziamento» dell’operazione, ossia la parte esente della stessa, tali spese generali devono comunque essere considerate, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), come un elemento costitutivo del prezzo di tale messa a disposizione e, dall’altro, gli Stati membri non possono applicare un metodo di ripartizione che non tenga conto del valore iniziale del bene in questione al momento della sua cessione, poiché tale metodo non è atto a garantire una ripartizione più precisa di quella che risulterebbe dall’applicazione del criterio di ripartizione secondo il volume d’affari.


(1)  GU C 178 del 6.6.2017.


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