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Dokument 52017IP0491

    Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (2016/3044(RSP))

    GU C 369 del 11.10.2018, s. 132—155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 369/132


    P8_TA(2017)0491

    Raccomandazione in seguito all'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione e l'evasione fiscale

    Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (2016/3044(RSP))

    (2018/C 369/16)

    Il Parlamento europeo,

    visti gli articoli 116 e 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

    vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1),

    vista la sua decisione dell'8 giugno 2016 sull'istituzione di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, ai suoi poteri, alla composizione numerica e al mandato (2),

    viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2015 (3) e del 6 luglio 2016 (4) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto,

    vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione (5),

    vista la relazione della Commissione, del 26 giugno 2017, sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere (COM(2017)0340,

    vista la piattaforma delle Unità di informazione finanziaria dell'Unione europea (piattaforma FIU dell'UE) — Esercizio di mappatura e analisi delle lacune delle competenze delle FIU dell'UE e degli ostacoli all'ottenimento e allo scambio di informazioni, del 15 dicembre 2016,

    visto il progetto di raccomandazione della commissione d'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale,

    vista la relazione finale della commissione d'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale (A8-0357/2017),

    visto l'articolo 198, paragrafo 12, del suo regolamento,

    1.    Aspetti generali

    1.

    rileva con preoccupazione che i Panama Papers hanno scosso la fiducia dei cittadini nei nostri sistemi finanziario e tributario; sottolinea quanto sia fondamentale ripristinare la fiducia del pubblico e garantire sistemi fiscali equi e trasparenti così come una giustizia fiscale e sociale; chiede, a tal fine, che l'Unione europea e i suoi Stati membri attuino adeguatamente e rafforzino i loro strumenti giuridici per passare dalla segretezza alla trasparenza, alla cooperazione reciproca e allo scambio di informazioni, contrastando con maggiore efficacia il riciclaggio di denaro, inoltre invita gli Stati membri a semplificare i loro sistemi fiscali, al fine di garantire una tassazione più equa e investire nell'economia reale;

    2.

    evidenzia l'urgente necessità di ridefinire il modello europeo in materia di tassazione al fine di limitare la concorrenza sleale tra Stati membri;

    3.

    deplora il numero di casi di cattiva amministrazione che la commissione d'inchiesta del Parlamento incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale ha scoperto in relazione all'attuazione della legislazione dell'UE, e sottolinea la sua grave preoccupazione per le violazioni della terza direttiva antiriciclaggio (terza direttiva AML) (6) relative alla cooperazione da parte delle unità di informazione finanziaria (FIU); sollecita la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi, gli impegni, la cooperazione e gli investimenti in risorse finanziarie e umane per migliorare la vigilanza e l'applicazione della normativa, non solo al fine di prevenire e combattere più efficacemente le pratiche illecite come il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e le frodi fiscali, ma anche per impedire e combattere l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, che pur essendo potenzialmente legali sono comunque in contrasto con lo spirito della legge; ricorda il principio della prevedibilità dei capi d'accusa; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che ogni violazione della legge sia debitamente punita; insiste a tale proposito sull'efficacia in termini di costi di tali sforzi;

    4.

    invita gli Stati membri a intraprendere azioni in merito ai casi segnalati di riciclaggio di denaro e alle segnalazioni di operazioni sospette al fine di condurre indagini adeguate non appena le autorità siano a conoscenza delle informazioni;

    5.

    ricorda il quadro UE per le segnalazioni di operazioni sospette, e sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione internazionale tra le Unità di informazione finanziaria dell'UE e di paesi extra-UE; chiede inoltre maggiori poteri di indagine per gli organismi europei, in particolare per Europol ed Eurojust, in casi di riciclaggio di denaro;

    6.

    ricorda che la corretta verifica dei titolari effettivi finali è essenziale per evitare che le società di comodo siano utilizzate per il riciclaggio di denaro (come dimostrato dal caso della lavanderia azera); chiede altresì un'effettiva attuazione e applicazione della direttiva europea in materia di antiriciclaggio;

    7.

    invita gli Stati membri ad astenersi dal perseguire una pianificazione fiscale aggressiva sotto il profilo dell'offerta mediante la pubblicità e l'offerta di ruling in materia fiscale e vantaggi o norme ad hoc;

    8.

    invita tutte le giurisdizioni che hanno recepito, o che recepiranno le raccomandazioni anti-BEPS dell'OCSE nel diritto nazionale a rispettare non solo la lettera ma anche lo spirito delle raccomandazioni; ricorda che la trasparenza è uno strumento importante nella lotta contro l'evasione fiscale e in particolare contro la pianificazione fiscale aggressiva;

    9.

    esprime rammarico per il fatto che esistano tuttora numerose lacune nell'attuale normativa in materia di evasione fiscale e riciclaggio di denaro a livello UE e nazionale e ritiene urgentemente necessari la completa attuazione e l'ulteriore rafforzamento della legislazione esistente; accoglie con favore i maggiori sforzi e progressi compiuti dopo la pubblicazione dei Panama Papers nel presentare nuove proposte legislative volte a introdurre strategie inclusive, ma esprime rammarico per la mancanza di volontà politica tra alcuni Stati membri di portare avanti le riforme e l'applicazione della normativa che apporterebbero un cambiamento effettivo;

    10.

    ritiene deplorevole che le questioni relative alle politiche fiscali a livello del Consiglio siano spesso bloccate da singoli Stati membri; ribadisce gli avvertimenti formulati dalla commissione TAXE1, secondo cui la regola dell'unanimità in seno al Consiglio, conferendo a ciascuno Stato membro il diritto di veto in ambito fiscale, riduce gli incentivi a progredire dallo status quo a una soluzione più collaborativa; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché applichi la procedura di cui all'articolo 116 TFUE, che consente di modificare il requisito dell'unanimità nei casi in cui la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno;

    11.

    osserva che l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro continuano ad essere fenomeni globali e pertanto richiedono una risposta esaustiva, chiara e coerente basata sul sostegno reciproco e su una maggiore cooperazione a livello UE e globale; esorta la Commissione ad assumere un ruolo di guida nella lotta globale contro l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro;

    12.

    prende atto con preoccupazione della mancanza di misure ambiziose e concrete per combattere i paradisi fiscali; richiama l'attenzione, a tale proposito, sul fatto che l'aumento della trasparenza da solo non sarà sufficiente a risolvere tale problema; sottolinea pertanto l'urgente necessità di adoperarsi per garantire la cooperazione a livello internazionale e un approccio multilaterale cui devono partecipare sia i paesi sviluppati sia quelli in via di sviluppo;

    13.

    invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a sostenere e promuovere un vertice intergovernativo a livello di Nazioni Unite allo scopo di definire una tabella di marcia e un piano d'azione congiunto per abolire i paradisi fiscali;

    14.

    sottolinea che è necessario definire il concetto di sede delle imprese digitali per tenere pienamente conto della digitalizzazione del contesto imprenditoriale e garantire che le società che realizzano ricavi in uno Stato membro senza disporre di una sede fisica in tale Stato membro siano trattate allo stesso modo delle società che dispongono di una sede fisica; invita pertanto la Commissione a includere le attività d'impresa digitali in tutte le misure europee riguardanti la lotta contro l'elusione fiscale e connesse alla fiscalità;

    15.

    invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi in maniera proattiva senza attendere le rivelazioni dei media prima di affrontare tali questioni in via prioritaria; ricorda che la trasparenza non può essere meramente settoriale;

    16.

    sottolinea che occorre prestare attenzione per garantire che la Brexit non favorisca né la concorrenza fiscale tra i restanti 27 Stati membri al fine di attrarre determinate industrie e servizi attualmente situati nel Regno Unito né conduca a una riduzione degli sforzi tesi a combattere l'evasione fiscale da parte del Regno Unito, compresi i suoi territori d'oltremare e territori correlati; richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che tale dimensione dovrebbe essere debitamente presa in considerazione nella seconda fase della Brexit, nel quadro della negoziazione di qualsiasi partenariato o accordo commerciale con il Regno Unito;

    17.

    deplora la decisione della Commissione di porre fine al proprio impegno relativo a una relazione biennale sulla lotta alla corruzione in tutti gli Stati membri; osserva che la Commissione proseguirà il proprio monitoraggio anticorruzione nel quadro del semestre europeo; ritiene che la lotta alla corruzione potrebbe essere offuscata da altre questioni economiche e finanziarie in tale processo; chiede alla Commissione di dare il buon esempio, di riprendere la pubblicazione della relazione e di impegnarsi con una strategia di lotta alla corruzione più credibile e completa;

    18.

    invita la Commissione e gli Stati membri a effettuare una valutazione d'impatto sulla possibilità di prevedere la registrazione obbligatoria o di vietare la proprietà, compresa la titolarità effettiva, di conti finanziari e società di comodo da parte di cittadini dell'UE e di società dell'UE nei paesi inclusi nell'elenco UE delle giurisdizioni fiscali non collaborative e nell'elenco dell'UE di paesi con carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT, al fine di impedire l'evasione fiscale e la frode fiscale;

    2.    Evasione fiscale ed elusione fiscale

    2.1.   Strutture offshore

    19.

    sottolinea l'urgente necessità di una definizione internazionale comune di ciò che costituisce un centro finanziario offshore (CFO), un paradiso fiscale, una giurisdizione segreta, una giurisdizione fiscale non collaborativa e un paese ad alto rischio in termini di riciclaggio di denaro; chiede che tali definizioni siano concordate a livello internazionale, fatta salva l'immediata pubblicazione della lista nera comune dell'UE; sottolinea che tali definizioni presuppongono l'introduzione di criteri chiari e oggettivi;

    20.

    ricorda agli Stati membri l'importanza del principio della norma generale antiabuso nel quadro della politica fiscale, e incoraggia le autorità fiscali a ricorrere a tale principio in maniera uniforme, al fine di evitare la creazione di strutture finalizzate alla frode fiscale e all'evasione fiscale;

    21.

    ritiene, nel tentativo di promuovere una maggiore cooperazione internazionale, che sia altresì di fondamentale importanza preservare l'obiettività giuridica di tali definizioni e la loro applicazione, dato che alcune giurisdizioni potrebbero aderire a norme convenute a livello internazionale senza applicarle a livello pratico; sottolinea che tali definizioni non dovrebbero essere influenzate dalla politica e dovrebbero motivare le giurisdizioni inserite nell'elenco ad adottare misure atte a condurre alla loro rimozione dall'elenco;

    22.

    ricorda che l'impegno formale in relazione alle norme concordate a livello internazionale costituisce un primo passo, ma che soltanto la corretta applicazione di tali norme e uno sforzo reale e concreto attenueranno i fattori di rischio e permetteranno una lotta efficace contro il riciclaggio di denaro, la frode fiscale e l'evasione fiscale;

    23.

    ricorda che le zone franche e i porti franchi non devono essere oggetto di abusi al fine di conseguire gli stessi effetti dei paradisi fiscali o di aggirare le norme internazionali in materia di trasparenza per riciclare il denaro; invita la Commissione ad affrontare la questione dei porti franchi nell'Unione europea;

    24.

    invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per garantire che le strutture offshore con titolari effettivi negli Stati membri siano soggette a requisiti in materia di audit e comunicazione dei conti analoghi a quelli applicati nella giurisdizione europea in cui è ubicato il titolare effettivo;

    25.

    ritiene che l'UE dovrebbe proibire di intrattenere relazioni commerciali con strutture giuridiche stabilite in paradisi fiscali se il beneficiario finale non può essere identificato;

    26.

    invita la Commissione a pubblicare una relazione pubblica annuale sull'utilizzo dei fondi UE e dei trasferimenti di denaro della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a strutture offshore, che comprenda il numero e la natura dei progetti bloccati, l'illustrazione dei motivi che giustificano il blocco dei progetti e le azioni di follow-up intraprese per garantire che nessun fondo UE contribuisca direttamente o indirettamente all'elusione fiscale e alla frode fiscale;

    2.1.1.   Un elenco comune dell'UE di giurisdizioni fiscali non collaborative

    27.

    accoglie con favore il ruolo di guida della Commissione nell'elaborazione di criteri relativi a un elenco comune dell'UE di giurisdizioni fiscali non collaborative; esprime rammarico per l'eccessiva lunghezza del processo; invita il Consiglio a non diluire, bensì a incrementare il livello di ambizione per quanto concerne i criteri di detto elenco; insiste affinché tutti i criteri proposti dalla Commissione siano presi in considerazione, tra cui, ma senza limitarsi ad essi, l'assenza di un'imposta sulle società o un'aliquota d'imposta sulle società prossima allo zero, e sottolinea la loro importanza affinché l'elenco sia efficace e non arbitrario; ritiene che i criteri di trasparenza dovrebbero essere pienamente applicati e che dovrebbero altresì tenere adeguatamente conto dell'attuazione e dell'esecuzione; invita il Consiglio, affinché tale elenco sia efficace e credibile, a porre in essere sanzioni comuni severe, proporzionate e dissuasive nei confronti dei paesi figuranti nell'elenco, e sottolinea che le valutazioni dei singoli paesi dovrebbero essere effettuate in maniera trasparente; invita il Consiglio e la Commissione a porre in essere un meccanismo di riesame trasparente e obiettivo, con la partecipazione del Parlamento, per aggiornare l'elenco in futuro; ricorda che l'obiettivo di tale elenco consiste nel modificare il comportamento di tale giurisdizione in relazione al riciclaggio di denaro e alla facilitazione della frode fiscale;

    28.

    esprime rammarico per il fatto che l'elenco UE delle giurisdizioni fiscali non collaborative approvato e pubblicato dal Consiglio si concentri soltanto sulle giurisdizioni al di fuori dell'UE, omettendo i paesi dell'UE che hanno svolto un ruolo sistematico nel promuovere e consentire le pratiche fiscali dannose e che non soddisfano il criterio di una tassazione equa; sottolinea che almeno quattro Stati membri sarebbero stati inclusi nell'elenco se fossero stati sottoposti a screening in base agli stessi criteri dell'UE, come dimostrato in una simulazione effettuata da Oxfam; è preoccupato per il fatto che l'esclusione a priori di paesi dell'UE dall'esame incide sulla legittimità, la credibilità e l'efficacia dell'intero processo;

    29.

    ritiene che, una volta che l'elenco UE delle giurisdizioni fiscali non collaborative sarà in vigore, la Commissione dovrebbe proporre una normativa di accompagnamento che stabilisca obblighi armonizzati per le autorità fiscali di ciascuno Stato membro che prevedano la comunicazione annuale di dati comprendenti il valore totale e la destinazione dei trasferimenti di denaro da ciascuno Stato membro verso ciascuna giurisdizione figurante nell'elenco;

    30.

    chiede che siano applicate sanzioni anche alle società, alle banche, alle società di consulenza contabile, agli studi legali e ai consulenti fiscali il cui coinvolgimento in attività illecite, dannose o inique in giurisdizioni non cooperative è comprovato o che hanno provatamente agevolato regimi fiscali societari illeciti, dannosi o iniqui comportanti il ricorso a strumenti giuridici in dette giurisdizioni;

    31.

    deplora che vari cittadini, entità e persone politicamente esposte dell'UE figurino nei Panama Papers; incoraggia gli Stati membri a chiarire se tale circostanza sia stata oggetto di opportune indagini e, in caso affermativo, se costituisca una violazione del diritto nazionale; sottolinea che, purtroppo, analogamente, molti cittadini, entità e persone politicamente esposte, quando è stato loro chiesto di collaborare con la commissione d'inchiesta del Parlamento incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, hanno rifiutato di fornire informazioni che sarebbero state utili in termini di obiettivi della commissione;

    32.

    osserva che, secondo i più recenti dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sugli investimenti diretti esteri, il Lussemburgo e i Paesi Bassi considerati congiuntamente ricevono più investimenti esteri in entrata degli Stati Uniti, la maggior parte dei quali è destinata a società veicolo di cartolarizzazione che non svolgono attività economiche sostanziali, mentre l'Irlanda riceve più investimenti esteri in entrata della Germania o della Francia; rileva che, secondo l'Istituto nazionale di statistica di Malta, gli investimenti esteri nel paese sono pari al 1 474 % delle dimensioni dell'economia; osserva che, secondo una ricerca effettuata dall'Università di Amsterdam, il 23 % degli investimenti societari confluiti in un paradiso fiscale è stato convogliato attraverso i Paesi Bassi; ritiene che tali dati siano una chiara indicazione del fatto che alcuni Stati membri agevolano attività eccessive di trasferimento degli utili a discapito di altri Stati membri;

    33.

    invita la Commissione a presentare, entro la fine del 2018, una relazione di valutazione relativa ai regimi fiscali degli Stati membri e delle rispettive giurisdizioni dipendenti, regioni o altre strutture amministrative che facilitano l'evasione fiscale e la frode fiscale ed esercitano un impatto potenzialmente dannoso sul mercato unico;

    2.1.2.   Un elenco dell'UE in materia di antiriciclaggio di paesi terzi ad alto rischio

    34.

    deplora che la Commissione non abbia effettuato ad oggi la propria valutazione indipendente per individuare i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche come previsto dalle disposizioni della direttiva antiriciclaggio, e che si sia invece basata unicamente sull'elenco elaborato dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), di cui la Commissione è membro; deplora il fatto che la Commissione non abbia risposto in modo soddisfacente alle richieste del Parlamento in materia;

    35.

    sollecita la Commissione ad accelerare i lavori in merito al proprio elenco e a riferire al Parlamento in merito all'attuazione della sua tabella di marcia e, in particolare, in merito al suo impegno inteso a migliorare tutte le risorse necessarie per la task force sulla prevenzione di reati finanziari;

    36.

    ritiene di fondamentale importanza che gli obiettivi dell'UE siano più ambiziosi rispetto al GAFI su tale questione; evidenzia, a tale proposito, la necessità di maggiori investimenti in materia di risorse umane e finanziarie o per quanto concerne l'ottimizzazione della loro distribuzione all'interno della Commissione per rafforzare la procedura di screening;

    37.

    ritiene che l'obiettivo di questo elenco sia quello di incoraggiare a cambiare il comportamento delle giurisdizioni in relazione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e di scoraggiare altri Stati dall'attuare simili politiche potenzialmente dannose;

    38.

    invita la Commissione ad assumere un ruolo guida sia per quanto riguarda l'elenco in materia di antiriciclaggio di paesi terzi ad alto rischio sia per quanto riguarda il riesame dell'elenco europeo dei paradisi fiscali, al fine di garantire la coerenza e la complementarietà;

    2.2.   Altre norme fiscali

    39.

    accoglie positivamente la nuova legislazione adottata negli ultimi due anni in risposta a LuxLeaks; accoglie con favore la dedizione dell'UE nei confronti del progetto BEPS dell'OCSE; invita gli Stati membri a recepire rapidamente la legislazione dell'UE nei rispettivi ordinamenti giuridici e a garantirne l'applicazione;

    40.

    sostiene un'ambiziosa rendicontazione pubblica paese per paese al fine di migliorare la trasparenza fiscale e il controllo pubblico delle imprese multinazionali, in quanto ciò consentirebbe al grande pubblico di avere accesso alle informazioni relative agli utili realizzati, alle sovvenzioni ricevute e alle imposte che esse versano nelle giurisdizioni in cui operano; esorta il Consiglio a giungere a un accordo comune sulla proposta di avviare negoziati con le altre istituzioni dell'UE, al fine di adottare una rendicontazione pubblica paese per paese, che rappresenta una delle misure chiave per conseguire una maggiore trasparenza in merito alle informazioni fiscali delle società per tutti i cittadini;

    41.

    sottolinea che la rendicontazione pubblica paese per paese permetterà agli investitori e agli azionisti di tenere in considerazione le politiche fiscali delle società quando intervengono alle riunioni degli azionisti e prendono decisioni di investimento;

    42.

    ricorda che le informazioni fiscali dovrebbero diventare una componente essenziale della rendicontazione finanziaria da parte delle imprese;

    43.

    sollecita il Consiglio a raggiungere un accordo rapido e ambizioso su entrambe le fasi della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB); ricorda che, oltre a ridurre i costi per le imprese e le amministrazioni tributarie degli Stati membri, ciò risolverebbe la questione dei prezzi di trasferimento e garantirebbe una concorrenza più equa nel mercato unico; sottolinea che l'armonizzazione delle basi imponibili è la soluzione migliore per mettere legalmente fine all'ottimizzazione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; ricorda che è necessaria una nuova definizione vincolante di «stabile organizzazione» onde assicurare che la tassazione avvenga nel luogo in cui viene esercitata l'attività economica e creato il valore; sottolinea che tale definizione dovrebbe essere accompagnata da criteri minimi vincolanti volti a determinare se l'attività economica abbia una sostanza sufficiente per essere tassata in uno Stato membro onde evitare il problema delle società «cassetta delle lettere», con particolare riferimento alle sfide poste dall'economia digitale;

    44.

    incoraggia la Commissione e gli Stati membri a procedere verso riforme molto più ambiziose nel settore della tassazione;

    45.

    sottolinea che, affinché la tassazione unitaria funzioni come strumento per porre fine al trasferimento degli utili, deve essere globale, e che l'applicazione della CCCTB a livello di UE comporta il rischio di creare una situazione in cui le attuali perdite di gettito da parte degli Stati membri a vantaggio del resto del mondo così come lo sfruttamento del resto del mondo da parte di alcuni Stati membri diventino permanenti; rileva che un approccio limitato al livello dell'UE potrebbe eliminare gli incentivi al trasferimento degli utili nell'UE, ma anche aumentare gli incentivi e le opportunità di trasferire gli utili al di fuori dell'UE;

    46.

    ricorda le sue raccomandazioni intese a garantire che lo scambio automatico di informazioni sui ruling in materia fiscale sia esteso a tutti i ruling e che la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti, al fine di garantire il rispetto delle norme europee in materia di concorrenza (7);

    47.

    invita la Commissione a presentare quanto prima possibile una proposta legislativa intesa a riesaminare la direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC) (8) al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione fiscale tra gli Stati membri attraverso l'obbligo di rispondere alle richieste dei gruppi sulle questioni fiscali, in modo che un paese europeo possa fornire tutte le informazioni di cui gli altri necessitano per perseguire gli evasori transfrontalieri; ricorda la sua proposta di modificare la DAC al fine di migliorare il coordinamento tra Stati membri in materia di verifiche fiscali (9);

    48.

    esprime rammarico per il fatto che ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, le imposte non versate recuperate dai beneficiari di aiuti fiscali illeciti appartengono al paese che ha concesso gli aiuti, e non ai paesi che hanno subito un'erosione delle loro basi imponibili quale conseguenza di regimi fiscali distorsivi; invita la Commissione, a tal fine, a elaborare metodologie appropriate per quantificare la perdita di gettito per gli Stati membri interessati e a sviluppare procedure di recupero adeguate per garantire che le imposte non versate siano distribuite agli Stati membri in cui l'attività economica ha avuto effettivamente luogo;

    49.

    è del parere che le riforme fiscali debbano sempre permettere il controllo da parte dei cittadini e prevedere l'accesso, l'informazione e la formazione della società civile, ai fini di una loro partecipazione produttiva nell'elaborazione di tali politiche, contrariamente alla prassi attuale;

    50.

    sottolinea, inoltre, che la legislazione fiscale, tanto a livello nazionale quanto a livello di UE, deve essere semplificata ed elaborata in modo da renderla accessibile a ogni cittadino, onde evitare quella complessità che favorisce l'elusione fiscale;

    51.

    invita la Commissione a presentare una revisione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (10), che includa misure intese a evitare che le amministrazioni pubbliche lavorino con imprese che utilizzano i paradisi fiscali;

    52.

    invita la Commissione ad avviare una valutazione esaustiva, sotto forma di relazione pubblica, dei 19 anni di lavoro del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)», concentrandosi sui risultati conseguiti per quanto riguarda la prevenzione di regimi fiscali dannosi delle società a livello transfrontaliero; chiede una riforma del gruppo «Codice di condotta», sulla scorta dei risultati ottenuti, che conduca a una maggiore trasparenza ed efficienza del suo lavoro, in quanto il gruppo deve svolgere un ruolo centrale nello sforzo dell'UE teso a conseguire miglioramenti in tale settore; chiede al Parlamento di assumere competenze di controllo e responsabilità nei confronti del gruppo;

    53.

    invita la Commissione a stilare un elenco dei regimi dannosi sui quali il gruppo «Codice di condotta» non è stato finora in grado di raggiungere un accordo sulle azioni da intraprendere e a pubblicare tale elenco; invita la Commissione a valutare, entro il 2020, l'effetto del «nexus approach» per i regimi di patent box conformi e a quantificare, se possibile, il loro impatto sull'innovazione e sulla perdita di gettito fiscale;

    54.

    deplora che vari Stati membri dell'UE siano stati coinvolti nei Panama Papers; invita la Commissione ad avviare, in collaborazione con le autorità fiscali, un'ampia valutazione delle misure fiscali potenzialmente dannose negli Stati membri e capaci di falsare la concorrenza, delle contromisure poste in essere, nonché degli effetti di ricaduta di tali misure su altre giurisdizioni; chiede di porre in essere un efficace meccanismo di controllo inteso a monitorare gli Stati membri per quanto riguarda le possibili nuove misure fiscali dannose che potrebbero essere introdotte;

    55.

    invita la Commissione a presentare una proposta legislativa volta ad affrontare la questione delle trasformazioni transfrontaliere e dei trasferimenti di sede nonché a prevedere norme chiare per il trasferimento della sede di una società nell'UE, comprese norme intese a contrastare le società «cassetta delle lettere»;

    56.

    esorta la Commissione e tutti gli Stati membri a garantire la cessazione della pratica delle esterovestizioni societarie a fini fiscali, in base alla quale una società multinazionale è acquisita da una società più piccola con sede in un paradiso fiscale e adotta il domicilio legale di quest'ultima di modo da «trasferire» la propria sede principale e ridurre l'onere fiscale complessivo combinato della società, un processo che è seguito da una «ripartizione degli utili» attraverso pagamenti deducibili fiscalmente al paradiso fiscale (ad esempio, sotto forma di prestiti, diritti e servizi) che hanno come obiettivo l'evasione fiscale sugli utili nazionali della multinazionale;

    57.

    sottolinea la necessità di prestare un'attenzione particolare alle pratiche fiscali dannose sempre più ampiamente utilizzate, come ad esempio l'abuso di patent box, derivati, swap, ecc., utilizzati ai fini dell'elusione fiscale;

    58.

    accoglie con favore le conclusioni della Commissione, del mese di agosto 2016, sugli aiuti di Stato, secondo cui l'Irlanda ha concesso illegalmente 13 miliardi di EUR in sgravi fiscali indebiti ad Apple; mette in discussione la decisione del governo irlandese di impugnare tale decisione nel tentativo di non riscuotere l'importo dovuto;

    59.

    invita gli Stati membri a individuare e a porre fine all'utilizzo di qualsiasi forma di condono fiscale che possa condurre al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale o che possa impedire alle autorità nazionali di utilizzare i dati forniti per proseguire le indagini in materia di criminalità finanziaria;

    60.

    esprime preoccupazione circa l'intenzione dell'amministrazione statunitense di promuovere sgravi fiscali per le grandi imprese e la deregolamentazione finanziaria; invita la Commissione a monitorare da vicino la proposta di riforma tributaria negli Stati Uniti, nota come «Blueprint», e la possibilità di attuare nel paese un condono fiscale per consentire il rimpatrio degli utili da parte di grandi società del settore tecnologico a un'aliquota d'imposta molto bassa;

    61.

    invita gli Stati membri a potenziare le rispettive amministrazioni tributarie dotandole di un organico adeguato onde garantire l'efficace riscossione del gettito fiscale e contrastare le pratiche fiscali dannose, dal momento che la mancanza di risorse e le riduzioni di personale, unite alla mancanza di una formazione, di strumenti tecnici e di poteri investigativi adeguati, hanno gravemente ostacolato le amministrazioni tributarie in alcuni Stati membri;

    62.

    rileva un esempio di schema di elusione fiscale nell'UE, la cosiddetta doppia struttura irlandese, che sarà eliminata progressivamente entro il 2020; invita tutti gli Stati membri a monitorare le loro convenzioni contro la doppia imposizione al fine di garantire che gli schemi di elusione fiscale non vengano sfruttati attraverso i disallineamenti fiscali;

    63.

    deplora la mancanza di statistiche affidabili e imparziali sull'entità dell'elusione fiscale e dell'evasione fiscale; sottolinea l'importanza di sviluppare metodologie adeguate e trasparenti per quantificare la dimensione di tali fenomeni nonché il relativo impatto sulle finanze pubbliche, le attività economiche e gli investimenti pubblici dei paesi;

    64.

    invita la Commissione a pubblicare orientamenti intesi a operare una netta distinzione tra ciò che è illegale e ciò che è legale, seppur contrario allo spirito della legge, nel quadro delle pratiche di evasione ed elusione fiscali, al fine di garantire la certezza giuridica per tutti i soggetti interessati; invita gli Stati membri e i paesi terzi a garantire che le ammende e le sanzioni pecuniarie comminate agli evasori fiscali e agli intermediari non siano deducibili dalla base imponibile;

    65.

    sottolinea che l'attuazione di una strategia fiscale responsabile deve essere considerata uno dei pilastri della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e che l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva sono incompatibili con la RSI; ribadisce il proprio invito alla Commissione a includere questo elemento in una strategia aggiornata dell'UE in materia di responsabilità sociale delle imprese;

    66.

    invita le imprese a garantire che il pieno rispetto degli obblighi fiscali senza alcun tipo di elusione fiscale sia parte integrante della loro responsabilità sociale;

    67.

    ribadisce l'invito della commissione TAXE2 inteso alla creazione di un nuovo Centro dell'Unione per la coerenza e il coordinamento delle politiche fiscali (TPCCC) all'interno della struttura della Commissione, che possa valutare e monitorare le politiche fiscali degli Stati membri a livello dell'Unione e garantire che non vengano attuate nuove misure fiscali dannose da parte degli Stati membri; suggerisce che il TPCCC dovrebbe essere in grado di monitorare il rispetto da parte degli Stati membri dell'elenco comune dell'Unione di giurisdizioni non collaborative, oltre a garantire e promuovere la cooperazione tra le amministrazioni fiscali nazionali (ad esempio nell'ambito della formazione e dello scambio di migliori pratiche);

    68.

    ribadisce le raccomandazioni del Parlamento (11) miranti a creare un catalogo di contromisure che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero applicare in quanto azionisti e finanziatori di enti pubblici, banche e programmi di finanziamento, nei confronti di società che ricorrono ai paradisi fiscali per attuare schemi di pianificazione fiscale aggressiva e pertanto non rispettano le norme dell'Unione in materia di buona governance fiscale;

    69.

    ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché modifichi la legislazione europea, in particolare le disposizioni dello statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI), il regolamento relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), i quattro regolamenti relativi alla politica agricola comune (PAC) e i cinque fondi strutturali e d'investimento europei (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), nell'ottica di impedire che siano erogati finanziamenti dell'UE a beneficiari finali o intermediari finanziari per i quali sia comprovato un coinvolgimento in attività di evasione fiscale o di pianificazione fiscale aggressiva;

    70.

    invita la Commissione e il Consiglio a creare un registro europeo delle imprese pubblico, standardizzato e obbligatorio, che consenta di ottenere informazioni aggiornate e affidabili sulle imprese e assicuri la trasparenza attraverso l'accesso transfrontaliero a informazioni comparabili e affidabili sulle imprese nell'UE;

    71.

    suggerisce alla Commissione di valutare l'impatto dei trasferimenti transfrontalieri di calciatori sulla riscossione delle imposte da parte degli Stati membri e di presentare le misure che sono considerate rilevanti per affrontare le ingenti perdite di gettito, comprese le misure relative al ruolo degli intermediari che facilitano tali trasferimenti;

    72.

    invita la Commissione ad astenersi dal concludere accordi commerciali con giurisdizioni definite paradisi fiscali dall'UE;

    2.3.   Scambio di informazioni

    73.

    si rammarica che le disposizioni della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC), che erano in vigore nel periodo interessato dalle rivelazioni dei Panama Papers, non siano state attuate in modo efficace e che la quantità di informazioni e ruling scambiati sia stata bassa; ricorda che lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali è fondamentale per gli Stati membri al fine di garantire l'assistenza reciproca nella riscossione del gettito fiscale e creare condizioni di parità; invita la Commissione a presentare proposte volte a rafforzare ulteriormente la cooperazione fiscale tra gli Stati membri attraverso l'obbligo di rispondere alle richieste dei gruppi sulle questioni fiscali, in modo che un paese europeo possa fornire tutte le informazioni di cui gli altri necessitano per perseguire gli evasori transfrontalieri;

    74.

    esprime profonda preoccupazione per l'aumento del numero di ruling fiscali concessi dagli Stati membri alle multinazionali negli ultimi anni, nonostante l'allarme sociale creato dallo scandalo LuxLeaks;

    75.

    insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe avere accesso, conformemente alle norme sulla protezione dei dati, a tutte le informazioni scambiate ai sensi della DAC al fine di monitorarne e garantirne correttamente l'applicazione; sottolinea che tali informazioni dovrebbero essere conservate in un registro centrale gestito dalla Commissione in virtù della sua competenza esclusiva nel settore della concorrenza;

    76.

    chiede maggiore efficacia nello scambio, nel trattamento e nell'utilizzo di informazioni a livello globale e sollecita l'attuazione efficiente e coerente delle disposizioni relative agli standard comuni di comunicazione di informazioni, passando dalla politica di stigmatizzazione prevista dal sistema di valutazione inter pares a un regime di sanzioni; richiama l'attenzione sull'esigenza della reciprocità nello scambio di informazioni tra l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e gli Stati firmatari partecipanti; invita gli Stati membri a sostenere i paesi in via di sviluppo partecipanti nell'attuazione di tali standard; sottolinea che i paesi non devono soltanto impegnarsi in favore dello standard comune di comunicazione di informazioni, ma devono anche attuare il sistema e garantire l'elevata qualità dei dati forniti; osserva che l'attuale standard comune di comunicazione di informazioni ha dei punti deboli e si compiace che l'OCSE stia lavorando per perfezionarlo e renderlo più efficace; invita la Commissione a contribuire a colmare le lacune individuate;

    77.

    invita a migliorare i registri commerciali pubblici, i registri pubblici sulla titolarità effettiva e la rendicontazione pubblica paese per paese, al fine di superare le limitazioni imposte dallo scambio di informazioni nel quadro della Convenzione multilaterale dell'OCSE per l'attuazione di misure relative ai trattati fiscali per impedire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, del giugno 2017, che permette ai paesi di selezionare i partner consentendo di fatto il bilateralismo;

    78.

    sottolinea che lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in relazione ai meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di dimensione transfrontaliera (DAC6) dovrebbe essere accessibile non solo alle autorità fiscali;

    79.

    invita la Commissione a garantire la reciprocità nello scambio di informazioni tra l'UE e i paesi terzi che non hanno aderito a norme concordate a livello internazionale; sottolinea la necessità di sanzioni effettive a carico degli istituti finanziari con clienti europei e che non rispettano le norme sullo scambio automatico di informazioni; ritiene che tale proposta debba prevedere un meccanismo di risoluzione delle controversie per ovviare a potenziali conflitti tra l'UE e i paesi terzi; ricorda la sua raccomandazione di introdurre una ritenuta d'imposta o misure di effetto analogo al fine di evitare che gli utili escano dall'UE senza essere soggetti a tassazione;

    80.

    ritiene che i soggetti obbligati a fornire informazioni alle autorità fiscali debbano essere gli stessi elencati nella direttiva antiriciclaggio, segnatamente:

    1)

    enti creditizi;

    2)

    istituti finanziari;

    3)

    le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:

    a)

    revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;

    b)

    notai e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

    i)

    l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese;

    ii)

    la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni appartenenti al cliente;

    iii)

    l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli;

    iv)

    l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

    v)

    la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società, fondazioni o strutture analoghe;

    c)

    prestatori di servizi relativi a trust o società e diversi da quelli indicati alla lettera a) o b);

    d)

    agenti immobiliari;

    e)

    altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

    f)

    prestatori di servizi di gioco d'azzardo;

    3.    Riciclaggio di denaro

    3.1.   Normativa antiriciclaggio

    81.

    sottolinea che le disposizioni della direttiva antiriciclaggio dovrebbero essere attuate in modo efficace e coerente dagli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una corretta applicazione della legge; invita la Commissione a potenziare e a fornire risorse adeguate per i sistemi di monitoraggio esistenti; sollecita la Commissione ad assegnare più risorse alla sua task force per la prevenzione dei reati finanziari;

    82.

    sottolinea che il quadro giuridico della quarta direttiva antiriciclaggio vieta completamente le azioni al portatore anonime, salvo se debitamente registrate, in quanto hanno dimostrato di essere un mezzo molto utile per creare sistemi internazionali di riciclaggio di denaro; invita gli Stati membri ad attuare adeguatamente e a far rispettare la quarta direttiva antiriciclaggio, che è entrata in vigore il 26 giugno 2017; invita la Commissione a monitorare il corretto recepimento e l'attuazione della direttiva;

    83.

    invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri per le violazioni del diritto dell'Unione rivelate dai Panama Papers e da altre fughe di dati;

    84.

    sottolinea che occorrono registri sulla titolarità effettiva di società, fondazioni, trust e istituti giuridici analoghi che siano regolarmente aggiornati, standardizzati, interconnessi e pubblicamente accessibili, in modo da prevenire l'anonimato dei titolari effettivi finali; chiede che sia abbassata la soglia di partecipazione azionaria attualmente prevista dalla definizione di titolare effettivo; ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano assumere un ruolo guida nel promuovere nelle sedi internazionali norme di trasparenza in materia di titolarità effettiva finale;

    85.

    sottolinea la richiesta avanzata dai rappresentanti della FIU francese in seno alla commissione d'inchiesta del Parlamento incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, ossia di prevedere espressamente a livello dell'UE, in linea con la raccomandazione 26 del GAFI relativa alla vigilanza finanziaria, che l'applicazione della vigilanza da parte dell'autorità competente possa estendersi fino alla controllante del gruppo;

    86.

    invita la Commissione a supervisionare la creazione di registri fondiari pubblicamente accessibili;

    87.

    chiede che l'individuazione della titolarità effettiva includa tutte le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un soggetto giuridico — ad eccezione delle società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari — attraverso il possesso, diretto o indiretto, di almeno una quota o di un'unità minima equivalente di interesse in tale entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi;

    88.

    osserva che il denaro illecito depositato mediante il riscatto di queste operazioni viene trasformato in fondi leciti derivanti da operazioni lecite; insiste pertanto sulla necessità di estendere le norme antiriciclaggio al mercato immobiliare, con l'obiettivo di impedire nuovi fenomeni illeciti;

    89.

    sottolinea la necessità di migliorare l'applicazione dell'adeguata verifica della clientela per garantire lo svolgimento di una corretta valutazione dei rischi connessi al profilo del cliente; sottolinea che, anche in caso di esternalizzazione, l'obbligo di adeguata verifica della clientela dovrebbe sempre rientrare tra le responsabilità dei soggetti obbligati; chiede che tale responsabilità sia chiara e che siano previste sanzioni per negligenza o conflitti di interessi in caso di esternalizzazione; ritiene inoltre che l'ambito di applicazione per i soggetti obbligati debba essere esteso, tra l'altro, agli agenti immobiliari, onde garantire che le disposizioni relative all'adeguata verifica della clientela si applichino in ugual misura ai soggetti regolamentati e a quelli attualmente non regolamentati; chiede che l'adeguata verifica della clientela sia armonizzata a livello dell'UE e che le procedure in questione siano concepite in modo da garantirne l'osservanza;

    90.

    ritiene che le sanzioni per il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e la frode fiscale dovrebbero essere più severe e dissuasive e che gli Stati membri, nel destinare risorse alla lotta contro tali pratiche illegali, dovrebbero applicare un approccio basato sul rischio; accoglie con favore, a tale riguardo, la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (COM(2016)0826); invita gli Stati membri a valutare se sia opportuno vietare il patteggiamento in casi di frode fiscale molto grave; osserva tuttavia che, in parallelo, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero sviluppare incentivi per ciascuna categoria di soggetti obbligati per scoraggiarli dallo svolgere tali attività e far sì che dette attività non siano redditizie; invita gli Stati membri a rivedere i termini di prescrizione per il riciclaggio di denaro onde evitare che la mancanza di azione da parte delle autorità competenti possa comportare la prescrizione del reato;

    91.

    chiede l'introduzione di un meccanismo di controllo efficace a livello europeo che possa essere attuato anche nelle giurisdizioni connesse, dal momento che le valutazioni inter pares del GAFI e le valutazioni periodiche reciproche possono facilmente essere ostacolate dalla connivenza politica o di altra natura;

    92.

    sottolinea la necessità di trovare un'accezione e una definizione comuni a livello dell'UE di persona esposta politicamente;

    93.

    chiede una definizione armonizzata di reati fiscali a livello dell'UE come pure la creazione di uno strumento distinto di diritto penale che sia adottato a norma dell'articolo 83, paragrafo 2, TFUE o in ultima analisi dell'articolo 116 TFUE se gli Stati membri non saranno in grado di raggiungere un accordo che elimini la distorsione delle condizioni di concorrenza sul mercato interno; chiede che la definizione di reati-presupposto del riciclaggio di denaro venga armonizzata all'interno dell'UE e che siano ridotte le deroghe che gli Stati membri possono invocare per rifiutare la collaborazione e lo scambio di informazioni; ricorda la propria posizione sulla revisione della quarta e quinta direttiva antiriciclaggio, secondo cui è opportuno dissociare i reati fiscali dal requisito della punibilità con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà;

    94.

    è preoccupato per l'adozione di programmi di cittadinanza per i residenti di paesi non appartenenti all'UE, i cosiddetti visti d'oro o i programmi per gli investitori, rivolti a cittadini di paesi terzi in cambio di investimenti finanziari senza un adeguato o qualsivoglia esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela; invita la Commissione, nel caso di concessione della cittadinanza in virtù dei predetti programmi, a valutare la conformità degli Stati membri con la direttiva antiriciclaggio e altre normative UE pertinenti;

    95.

    invita la Commissione e il Consiglio a considerare seriamente l'ambiziosa revisione della direttiva AML IV (COM(2016)0450) sulla quale la commissione per i problemi economici e monetari e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento hanno votato il 28 febbraio 2017 (12), che permetterebbe di colmare molte delle lacune esistenti e di rafforzare in modo significativo l'attuale legislazione antiriciclaggio, tra l'altro restringendo la definizione di titolare effettivo, impedendo di indicare come titolari effettivi i dirigenti di alto livello, i direttori fiduciari o altri delegati a meno che non soddisfino i pertinenti criteri, assicurando l'accesso integrale del pubblico ai registri sulla titolarità effettiva delle imprese e dei trust e istituendo un meccanismo sanzionatorio più efficace in caso di violazione della direttiva antiriciclaggio; esorta pertanto la Commissione e il Consiglio a non indebolire l'ambiziosa proposta del Parlamento durante i negoziati del trilogo in corso;

    96.

    chiede una maggiore attenzione a livello politico e normativo sui rischi emergenti connessi alle nuove tecnologie e ai nuovi prodotti finanziari, come derivati, swap e valute virtuali (13);

    97.

    invita la Commissione a valutare la possibilità di sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie, tra cui le identità digitali uniche, per facilitare l'individuazione di gravi casi di reati finanziari, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali, incluso il diritto alla vita privata;

    98.

    chiede che la Commissione valuti con urgenza le implicazioni che le attività di gioco elettronico, le valute virtuali, le criptovalute, la tecnologia blockchain e la tecnologia finanziaria possono avere sul riciclaggio di denaro e sulla criminalità fiscale; invita altresì la Commissione a considerare possibili misure, tra cui una proposta legislativa, volte a creare un quadro normativo per tali attività nell'ottica di limitare gli strumenti che consentono il riciclaggio di denaro;

    99.

    insiste affinché i beni generati con le attività criminali siano confiscati; chiede a tal fine una rapida adozione del regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca per agevolare il recupero transfrontaliero dei beni derivanti da attività criminose; sottolinea che lo strumento giuridico proposto dalla Commissione consentirà una migliore cooperazione e un più facile riconoscimento di tali provvedimenti, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà;

    100.

    sottolinea che sono inoltre necessarie misure per allineare le strategie nazionali a quelle delle agenzie e degli organismi europei, tra cui Europol, Eurojust e l'OLAF; esorta a eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono gli scambi di informazioni nell'ottica di agevolare tale collaborazione;

    101.

    accoglie con favore la recente decisione del governo portoghese di vietare l'emissione di azioni al portatore e convertire quelle attuali in azioni nominative, e sollecita la Commissione a proporre una legislazione a livello UE avente il medesimo effetto;

    102.

    chiede che le autorità competenti effettuino controlli molto più rigorosi nel valutare la competenza e l'onorabilità dei membri dei consigli di amministrazione e degli azionisti degli enti creditizi nell'UE; ritiene che debbano essere create le condizioni per consentire alle autorità competenti di svolgere un controllo continuo dei criteri di valutazione degli azionisti e dei membri dei consigli di amministrazione, che attualmente rendono molto difficile revocare l'approvazione una volta che è stata concessa; ritiene, inoltre, che dovrebbero essere ampliate le tempistiche e la flessibilità per quanto concerne l'opposizione nei confronti delle acquisizioni, in particolare nei casi in cui è necessario che le autorità competenti svolgano proprie indagini in merito alle informazioni fornite in relazione a eventi in paesi terzi e in relazione a persone politicamente esposte;

    3.2.   Unità di informazione finanziaria (FIU)

    103.

    ritiene che lo scambio di informazioni verrebbe rafforzato attraverso l'armonizzazione dello status e del funzionamento delle FIU europee; invita la Commissione ad avviare un progetto nel quadro della piattaforma FIU per individuare le fonti di informazioni cui le FIU hanno attualmente accesso; invita la Commissione a emanare orientamenti su come garantire una maggiore convergenza delle funzioni e dei poteri delle FIU europee, individuando un ambito di applicazione e contenuti minimi comuni delle informazioni finanziarie, amministrative e in materia di contrasto che le FIU dovrebbero ottenere ed essere in grado di scambiarsi reciprocamente; ritiene che tali orientamenti dovrebbero altresì includere spiegazioni circa un'interpretazione comune delle funzioni di analisi strategica delle FIU;

    104.

    ritiene che ai fini di una maggiore efficacia tutte le FIU europee dovrebbero disporre di un accesso illimitato e diretto a tutte le informazioni dei soggetti obbligati e dei registri relative alle loro funzioni; rileva che le FIU dovrebbero altresì poter ottenere queste informazioni sulla base di una richiesta presentata da un'altra FIU dell'Unione e poter scambiare le informazioni con la FIU richiedente;

    105.

    suggerisce agli Stati membri di eliminare, in sede di attuazione della direttiva antiriciclaggio (AML), il requisito che impone alle FIU di ottenere un'autorizzazione da terzi per condividere informazioni con un'altra FIU per finalità di intelligence, al fine di promuovere lo scambio di informazioni tra le FIU; invita la Commissione a fornire orientamenti sulle disposizioni generali di cui alla direttiva AML, in particolare sulla necessità di procedere «spontaneamente e tempestivamente» allo scambio di informazioni con altre FIU;

    106.

    sottolinea la necessità di una comunicazione più efficace tra le autorità competenti a livello nazionale, ma anche tra le FIU di diversi Stati membri; invita la Commissione a istituire un sistema di parametri di riferimento dell'UE come strumento per standardizzare le informazioni che devono essere raccolte e scambiate e rafforzare la cooperazione tra le FIU; rileva che ciò dovrebbe includere il potenziamento di «FIU.net» nel quadro di Europol, ma anche della stessa Europol, soprattutto per consentire l'estrazione di informazioni e statistiche sui flussi informativi, sulle attività e sull'esito delle analisi condotte dalle FIU, nonché il potenziamento delle competenze e delle risorse di Eurojust per affrontare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; invita inoltre gli Stati membri a incrementare le risorse umane, finanziarie e tecniche delle FIU onde rafforzare le loro capacità di indagine e di cooperazione, al fine di trattare e utilizzare in modo adeguato il crescente numero di segnalazioni di operazioni sospette;

    107.

    rileva che la limitazione delle finalità per l'uso delle informazioni scambiate dalle FIU dovrebbe essere rivista e unificata a livello UE e a livello globale così da consentire l'uso delle informazioni per contrastare i reati fiscali e fornire elementi di prova;

    108.

    ribadisce che le nomine intese a coprire i posti direttivi nelle FIU devono avvenire in modo indipendente e senza ingerenze politiche, sulla base delle qualifiche professionali, e che la procedura di selezione deve essere trasparente e soggetta a controlli; sottolinea la necessità di norme comuni sull'indipendenza delle istituzioni incaricate di far rispettare le norme in materia di frode fiscale e riciclaggio di denaro nonché la necessità della piena indipendenza degli organismi preposti all'applicazione della legge per quanto concerne il seguito dato alle segnalazioni delle FIU;

    109.

    invita la Commissione a verificare se tale obbligo sia debitamente rispettato in tutti gli Stati membri;

    110.

    ribadisce la sua posizione sulla direttiva AML V circa la creazione di una FIU europea e la necessità di garantire un sistema efficace e coordinato di scambio di informazioni, nonché banche dati centralizzate; pone l'accento sull'esigenza di sostenere le FIU degli Stati membri, in particolare nei casi transfrontalieri;

    111.

    insiste sul fatto che le autorità competenti non dovrebbero aspettare di essere sopraffatte dal crescente ricorso alle tecnologie digitali da parte dei consulenti fiscali e dei contribuenti; ritiene che le autorità competenti dovrebbero sviluppare di conseguenza i loro strumenti e le loro capacità d'indagine; reputa che ciò potrebbe offrire nuove opportunità per le autorità competenti per quanto riguarda il problema ricorrente della ripartizione delle risorse o per contribuire a migliorare la cooperazione tra esse;

    4.    Intermediari

    112.

    esprime rammarico per il fatto che gli intermediari siano attualmente regolamentati in maniera non omogenea nell'UE; invita il Consiglio a esaminare e adottare rapidamente la proposta della Commissione sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (COM(2017)0335) allo scopo di rafforzare gli obblighi di rendicontazione degli intermediari; incoraggia gli Stati membri a considerare i possibili vantaggi derivanti dall'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva a situazioni puramente interne;

    113.

    pone l'accento sulla necessità che tale proposta colmi le lacune che possono consentire la pianificazione fiscale aggressiva mettendo a punto nuove norme per gli intermediari coinvolti in tali pratiche;

    114.

    osserva che la gestione patrimoniale viene effettuata in modo per lo più non regolamentato e che dovrebbero essere stabiliti standard e norme internazionali vincolanti per garantire condizioni di parità e per regolamentare e definire meglio tale professione; invita la Commissione, in tale contesto, a prendere l'iniziativa in tutte le pertinenti sedi internazionali in vista della creazione di tali standard e norme;

    115.

    rileva che l'organizzazione autonoma e l'autoregolamentazione dovrebbero essere soggette a vigilanza; invita la Commissione a valutare la necessità di un'azione dell'UE mirata, ivi inclusa la possibilità di elaborare misure legislative, per garantire un'adeguata vigilanza dell'autoregolamentazione dei soggetti obbligati, ad esempio attraverso autorità nazionali di regolamentazione/vigilanza distinte e indipendenti;

    116.

    invita la Commissione a elaborare, in collaborazione con gli Stati membri e le autorità di vigilanza, orientamenti al fine di standardizzare i moduli di segnalazione per i soggetti obbligati, così da facilitare il trattamento e lo scambio delle informazioni da parte delle FIU;

    117.

    chiede l'introduzione di una regolamentazione per gli intermediari in materia fiscale che preveda incentivi a evitare le pratiche di evasione ed elusione fiscale e di occultamento dei titolari effettivi;

    118.

    sottolinea che, qualora l'intermediario sia ubicato al di fuori dell'UE, il contribuente interessato dovrà essere obbligato a trasmettere gli schemi fiscali potenzialmente aggressivi, prima della loro messa in atto, direttamente alle autorità fiscali del paese del contribuente, in modo che le autorità possano rispondere ai rischi di natura fiscale adottando le misure appropriate;

    119.

    ritiene che norme più rigorose sul ruolo degli intermediari andrebbero a vantaggio del settore nel suo complesso dato che gli intermediari onesti non verrebbero più penalizzati da una concorrenza sleale, separando in tal modo il grano dal loglio;

    120.

    chiede sanzioni più efficaci, dissuasive e proporzionate a livello sia dell'UE che degli Stati membri nei confronti delle banche e degli intermediari coinvolti consapevolmente, deliberatamente e sistematicamente in schemi fiscali o di riciclaggio del denaro illegali; sottolinea che le sanzioni dovrebbero essere indirizzate alle società stesse nonché ai dipendenti di livello dirigenziale e ai membri del consiglio di amministrazione responsabili di tali schemi; evidenzia che sanzioni ingenti sono fondamentali e ritiene che l'uso di un regime di umiliazione pubblica per i casi confermati potrebbe scoraggiare gli intermediari dall'adottare comportamenti atti a eludere i propri obblighi e incoraggiare il rispetto delle norme;

    121.

    invita gli Stati membri a garantire che i settori più esposti ai rischi derivanti dai regimi di titolarità effettiva opachi (come indicato nella valutazione della Commissione in merito ai rischi di riciclaggio di denaro) siano monitorati e controllati in modo efficace; invita gli Stati membri a fornire orientamenti sui fattori di rischio derivanti da operazioni che coinvolgono consulenti fiscali, revisori dei conti, contabili esterni, notai e altri professionisti del diritto indipendenti;

    122.

    chiede di migliorare l'applicazione delle norme relative al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale e di assicurare che abbiano un effetto dissuasivo aumentando la visibilità pubblica, in particolare attraverso il miglioramento delle statistiche pubbliche sulle misure di esecuzione riguardanti i professionisti che forniscono consulenza in materia fiscale e di riciclaggio del denaro;

    123.

    sottolinea la necessità di rafforzare il controllo, la vigilanza e il coordinamento dei sistemi di certificazione nazionali per gli intermediari che esercitano la funzione di professionisti del settore fiscale nell'UE; invita gli Stati membri a revocare le licenze in caso di comprovato coinvolgimento degli intermediari nel promuovere o consentire attivamente l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale illegale e il riciclaggio di denaro a livello transfrontaliero;

    124.

    sollecita la Commissione a valutare se le autorità competenti degli Stati membri hanno rispettato le procedure di rilascio delle licenze per gli intermediari già previste dal diritto dell'Unione, ad esempio nella direttiva sui requisiti patrimoniali IV;

    125.

    chiede che la professione adotti una metodologia atta a evitare che il segreto professionale degli avvocati impedisca l'adeguata segnalazione di operazioni sospette o la segnalazione di altre attività potenzialmente illegali, fermi restando i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i principi generali del diritto penale, o che la metodologia esistente sia migliorata con il medesimo obiettivo;

    126.

    invita gli Stati membri a introdurre disincentivi per gli intermediari con sede nell'UE in modo da dissuaderli dall'operare in giurisdizioni figuranti nell'elenco UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative e nell'elenco UE dei paesi con carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT, ad esempio escludendoli dagli appalti pubblici; invita inoltre la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto sulla possibilità di vietare agli intermediari con sede nell'UE di operare in giurisdizioni figuranti nell'elenco UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative e nell'elenco UE dei paesi con carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT;

    127.

    evidenzia che, al fine di migliorare la cooperazione internazionale, i requisiti in materia di revisione contabile e di contabilità dovrebbero essere coordinati a livello globale, in modo da scoraggiare le società contabili e di revisione contabile dal partecipare a strutture fiscali illegali; ritiene, a tale proposito, che una migliore applicazione dei principi contabili internazionali dovrebbe essere considerata uno strumento efficace;

    4.1.   Banche

    128.

    incoraggia tutti gli Stati membri a porre in essere, come raccomandato nella direttiva AML IV, sistemi di registri di conti bancari o sistemi elettronici di reperimento dei dati, che consentirebbero alle FIU e alle autorità competenti di accedere alle informazioni sui conti bancari; raccomanda di considerare la possibilità di provvedere alla standardizzazione e all'interconnessione dei registri nazionali dei conti bancari contenenti tutti i conti collegati a persone fisiche o giuridiche al fine di agevolare l'accesso da parte delle autorità competenti e delle FIU;

    129.

    raccomanda che tale registro dei conti consenta di registrare e pubblicare statistiche relative alle operazioni con paradisi fiscali e paesi ad alto rischio, oltre a disaggregare le informazioni sulle operazioni con parti correlate da quelle con parti non correlate, nonché in funzione dello Stato membro:

    130.

    riconosce che le banche sono risultate coinvolte in quattro attività generali, vale a dire la fornitura e la gestione di strutture offshore, la fornitura di conti bancari a entità offshore, la fornitura di altri prodotti finanziari e i servizi bancari di corrispondenza (14); sottolinea l'importanza di rendere la legislazione in materia di servizi bancari di corrispondenza più chiara e rigida per quanto riguarda le rimesse di fondi verso giurisdizioni offshore e non collaborative, con l'obbligo di cessare le attività se non vengono fornite informazioni sulla titolarità effettiva;

    131.

    chiede un'applicazione severa di sanzioni efficaci nei confronti delle banche prevedendo la sospensione o la revoca della licenza bancaria per gli istituti finanziari che risultino coinvolti in maniera comprovata nella promozione di un ambiente favorevole al riciclaggio di denaro, all'evasione fiscale o alla pianificazione fiscale aggressiva;

    132.

    sottolinea l'importanza di un migliore coordinamento tra la sede centrale delle banche e le relative filiali, sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi, al fine di garantire la piena conformità ai codici di condotta interni e alla normativa antiriciclaggio;

    133.

    sottolinea che, onde garantire la piena attuazione delle norme antiriciclaggio in tutte le banche, i controlli di vigilanza bancaria a livello nazionale dovrebbero essere sistematici e casuali;

    134.

    chiede che siano attribuiti maggiori poteri alla Banca centrale europea e all'Autorità bancaria europea affinché possano svolgere controlli periodici di conformità (con e senza preavviso) in tutto il settore bancario dell'UE invece di eseguire controlli, come previsto dall'attuale sistema, soltanto se un caso specifico è oggetto di indagine o è diventato di pubblico dominio;

    135.

    invita a valutare la fattibilità di consentire alle autorità di vigilanza di condurre un'indagine bancaria qualora non si conosca il nome del titolare di un conto;

    136.

    valuta positivamente l'analisi esistente dei rischi e delle vulnerabilità cui è esposto il sistema finanziario dell'UE; pone l'accento sull'importanza di individuare nuove tecnologie e prodotti finanziari che potrebbero essere eventualmente utilizzati come strumento di riciclaggio; chiede, sulla base della predetta analisi, che siano introdotte disposizioni antiriciclaggio in tutte le nuove proposte relative a tali nuove tecnologie, compresa la tecnologia finanziaria (FinTech);

    137.

    chiede l'introduzione di un giuramento dei banchieri, alla stregua dell'esempio olandese, sotto forma di un impegno volontario del settore a non operare con paradisi fiscali;

    4.2.   Avvocati

    138.

    rammenta che il segreto professionale non può essere utilizzato né per proteggere o dissimulare pratiche illegali, né per violare lo spirito della legge; esorta a garantire che il principio del segreto professionale tra avvocati e clienti non impedisca l'adeguata segnalazione di operazioni sospette o la segnalazione di altre attività potenzialmente illegali, fermi restando i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i principi generali del diritto penale; invita gli Stati membri a fornire ai professionisti orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione del principio del segreto professionale forense e a introdurre una netta linea di demarcazione tra la consulenza giuridica tradizionale e gli avvocati che agiscono come operatori finanziari;

    139.

    sottolinea che, nell'esercitare un'attività che esula dai suoi compiti specifici di difesa, di rappresentanza dinanzi alla giustizia e di consulenza legale, un avvocato può essere soggetto, in determinate circostanze legate al mantenimento dell'ordine pubblico, all'obbligo di segnalare alle autorità talune informazioni di cui è a conoscenza;

    140.

    sottolinea che gli avvocati che prestano consulenza ai clienti dovrebbero condividere la responsabilità giuridica della progettazione dei piani di evasione fiscale e schemi fiscali aggressivi penalmente sanzionabili e dei sistemi di riciclaggio di denaro; rileva che, qualora si rendano complici di una frode, essi devono essere sistematicamente passibili di sanzioni penali e di misure disciplinari;

    4.3.   Contabilità

    141.

    evidenzia che, al fine di migliorare la cooperazione internazionale, i requisiti in materia di revisione contabile e di contabilità dovrebbero essere coordinati più efficacemente a livello mondiale, rispettando nel contempo le norme europee in materia di legittimità democratica, trasparenza, responsabilità e integrità, in modo da scoraggiare le società contabili e di revisione contabile come pure i singoli consulenti dal progettare strutture di evasione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva o riciclaggio di denaro; chiede la corretta attuazione del pacchetto sulla revisione contabile (15) recentemente adottato e del comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) quale nuovo quadro per la cooperazione tra gli organi nazionali di vigilanza in materia di revisione contabile a livello dell'UE, nell'ottica di rafforzare la vigilanza in materia di revisione contabile in tutta l'UE; ritiene, a tale proposito, che una migliore applicazione dei principi contabili internazionali dovrebbe essere considerata uno strumento efficace per garantire il rispetto delle norme dell'UE in materia di trasparenza e responsabilità;

    142.

    rileva che l'attuale definizione dell'UE del controllo necessario per creare un gruppo di società dovrebbe essere applicata alle società di consulenza contabile che aderiscono a una rete di imprese associate in virtù di disposizioni contrattuali giuridicamente applicabili che prevedono la condivisione di un nome o disposizioni relative al marketing, agli standard professionali, ai clienti, ai servizi di supporto, alle finanze o all'assicurazione di responsabilità professionale, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio (16);

    143.

    invita la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa alla separazione tra società di consulenza contabile e fornitori di servizi finanziari o fiscali, nonché a tutti i servizi di consulenza, compreso un regime dell'Unione di incompatibilità per i consulenti fiscali volto a impedire l'erogazione di consulenze sia alle autorità preposte alle entrate pubbliche sia ai contribuenti e a impedire altri conflitti di interesse;

    4.4.   Trust, fiduciarie e istituti giuridici analoghi

    144.

    condanna fermamente l'uso improprio di trust, fiduciarie e istituti giuridici analoghi quale mezzo per riciclare denaro; chiede pertanto norme chiare che consentano di agevolare l'identificazione diretta del titolare effettivo (o dei titolari effettivi), incluso l'obbligo di stipulare i trust in forma scritta e di registrarli nello Stato membro in cui sono creati, amministrati o gestiti;

    145.

    invita a creare a livello dell'UE registri dei titolari effettivi standardizzati, regolarmente aggiornati, pubblicamente accessibili e interconnessi che includano tutte le parti di trust commerciali e non commerciali, fiduciarie, fondazioni e istituti giuridici analoghi, in modo da gettare le basi per l'istituzione di un registro globale;

    146.

    osserva che il registro UE dei trust dovrebbe includere:

    a)

    i «trustee» (gestori), in particolare il loro nome e indirizzo, nonché nomi e indirizzi di tutti i soggetti sulla base delle cui istruzioni operano i trustee;

    b)

    il contratto fiduciario;

    c)

    tutte le lettere di desiderio;

    d)

    il nome e l'indirizzo del costituente;

    e)

    il nome dell'autorità di vigilanza e le istruzioni di cui dispone;

    f)

    i conti annuali del trust;

    g)

    dettagli relativi a tutte le distribuzioni e le assegnazioni del trust, inclusi i nomi e gli indirizzi di tutti i beneficiari;

    h)

    gli intermediari designati, inclusi i rispettivi nomi e indirizzi;

    147.

    invita la Commissione a valutare in quale misura i porti franchi e la concessione di licenze navali possano essere utilizzati indebitamente a fini di evasione fiscale, e, se del caso, a presentare una proposta adeguata per attenuare tali rischi;

    5.    Paesi terzi

    148.

    pone l'accento sulla necessità di rafforzare, sotto l'egida delle Nazioni Unite, la cooperazione globale in materia di imposizione e riciclaggio di denaro in considerazione della natura internazionale di tali questioni; sottolinea che solo risposte coordinate e globali basate sulla cooperazione potranno fornire soluzioni efficaci e chiede che l'UE funga da forza motrice nella costruzione di un equo sistema fiscale globale; sottolinea che qualsiasi intervento dell'UE a livello internazionale sarà efficace e credibile solo quando nessuno Stato membro dell'UE o paese o territorio d'oltremare fungerà da paradiso fiscale o da giurisdizione segreta per le imprese;

    149.

    rileva con preoccupazione l'elevata correlazione tra il numero di società di comodo e ruling in materia fiscale e alcune giurisdizioni fiscali di paesi terzi e Stati membri dell'UE; accoglie con favore lo scambio automatico di informazioni in materia di ruling fiscali tra gli Stati membri dell'UE; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri o alcuni dei loro territori che fungono da «paradisi fiscali» ricorrano a «ruling fiscali orali» per aggirare tale obbligo; invita la Commissione ad indagare in modo più approfondito su tale pratica;

    150.

    sottolinea che l'Unione dovrebbe rinegoziare gli accordi commerciali ed economici come pure gli altri pertinenti accordi bilaterali in vigore con la Svizzera per allinearli alla politica dell'UE contro la frode fiscale e alla normativa dell'UE in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, in modo da eliminare le gravi carenze che caratterizzano il sistema di vigilanza della Svizzera e che consentono il mantenimento di una politica basata sul segreto bancario interno, la creazione di strutture offshore in tutto il mondo, la frode fiscale, l'evasione fiscale non sanzionata penalmente, una scarsa vigilanza, l'autoregolamentazione inadeguata dei soggetti obbligati come pure azioni penali aggressive e intimidazioni nei confronti degli informatori;

    151.

    ritiene che, attraverso la Commissione, l'UE dovrebbe esprimersi con una sola voce in sede di negoziazione di accordi fiscali con i paesi terzi, anziché continuare con la pratica dei negoziati bilaterali che producono risultati non ottimali; ritiene che l'UE dovrebbe adottare lo stesso approccio in sede di negoziazione di futuri accordi di libero scambio, di partenariato e di cooperazione, includendo clausole di buona governance fiscale e requisiti di trasparenza nonché disposizioni antiriciclaggio;

    152.

    sottolinea l'importanza di rafforzare le disposizioni anti-elusione fiscale della CCCTB, al fine di eliminare la determinazione dei prezzi di trasferimento nelle giurisdizioni dei paesi terzi, che conduce alla riduzione della base imponibile delle società nell'Unione;

    153.

    ritiene in particolare che, al momento della negoziazione di futuri accordi commerciali o di partenariato, o della revisione di accordi esistenti, si debba includere una clausola vincolante in materia di condizionalità fiscale, ivi compreso il rispetto dei principi internazionali del piano d'azione BEPS dell'OCSE e delle raccomandazioni del GAFI;

    154.

    chiede che i capitoli «Investimenti» o «Servizi finanziari» dei futuri accordi commerciali o di partenariato siano negoziati sulla base del principio dell'elenco positivo, in modo tale che solo i settori finanziari necessari per lo sviluppo commerciale, l'economia reale e le famiglie possano beneficiare delle agevolazioni e della liberalizzazione derivanti dall'accordo concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione;

    155.

    chiede misure di attuazione rigorose per tutti gli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni tra le autorità fiscali, al fine di garantire la corretta applicazione da parte di tutte le giurisdizioni nonché procedure sanzionatorie efficaci, dissuasive, proporzionate e automatiche in caso di mancata attuazione;

    156.

    sottolinea l'importanza della piena reciprocità effettiva nel quadro della legge sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (FATCA) e di altri accordi simili;

    157.

    invita gli Stati membri pertinenti a sfruttare l'opportunità offerta dalle loro relazioni dirette con i paesi interessati per adottare le misure necessarie al fine di esercitare pressione sui loro paesi e territori d'oltremare (PTOM) (17) e sulle regioni ultraperiferiche (18) che non rispettano le norme internazionali in materia di cooperazione fiscale, trasparenza e antiriciclaggio; ritiene che i requisiti dell'UE in materia di trasparenza e dovuta diligenza debbano essere attuati in modo efficace in tali territori;

    158.

    sottolinea l'importanza di una chiara definizione di «giurisdizione offshore», «paese d'oltremare» e «regione ultraperiferica», dal momento che ciascuno di questi termini fa riferimento a diversi sistemi, pratiche e regimi giuridici; sottolinea la necessità di combattere tutte le forme di frode ed evasione fiscali, indipendentemente dal luogo in cui si verificano; osserva che i regimi vigenti nelle regioni ultraperiferiche applicano la legislazione dell'Unione e sono conformi alle norme unionali e internazionali in virtù del loro status speciale stabilito all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e confermato dalla Corte di giustizia europea nella sua decisione C132/14 (19);

    159.

    ritiene che un uso improprio delle legislazioni in materia di protezione dei dati e della vita privata non possa servire a proteggere dalla piena applicazione della legge chi compie atti illeciti;

    160.

    chiede di organizzare un vertice globale sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, la frode fiscale e l'evasione fiscale, per porre fine alla segretezza nel settore finanziario, rafforzare la cooperazione internazionale e fare pressione su tutti i paesi, in particolare sui loro centri finanziari, affinché rispettino le norme globali e invita la Commissione a prendere l'iniziativa in merito a tale vertice;

    161.

    chiede alla Commissione di condurre una valutazione complessiva dei costi-benefici e del potenziale impatto di una forte imposizione sul rimpatrio di capitali provenienti da paesi terzi con bassi livelli di imposizione fiscale; chiede alla Commissione e al Consiglio di valutare le norme relative al pagamento differito delle imposte negli Stati Uniti, l'eventuale condono fiscale annunciato dalla nuova amministrazione e il possibile indebolimento della cooperazione internazionale;

    162.

    sottolinea l'importanza di un migliore scambio bilaterale di informazioni tra i paesi terzi e le FIU dell'UE;

    163.

    ricorda che l'importo degli aiuti a favore della mobilitazione delle risorse nazionali continua ad essere limitato, ed esorta la Commissione a sostenere i paesi in via di sviluppo nell'opera di contrasto ai raggiri fiscali e a fornire maggiore assistenza tecnica e finanziaria alle amministrazioni fiscali nazionali di tali paesi, conformemente agli impegni assunti nel quadro del programma d'azione di Addis Abeba;

    Paesi in via di sviluppo

    164.

    invita l'UE a tenere conto delle specifiche caratteristiche giuridiche e delle corrispondenti vulnerabilità dei paesi in via di sviluppo, quali le carenze a livello di capacità da parte delle autorità incaricate di contrastare la frode fiscale, l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro; sottolinea la necessità di periodi di transizione adeguati per i paesi in via di sviluppo che non dispongono della capacità di raccogliere, gestire e condividere le informazioni necessarie nel contesto dello scambio automatico di informazioni;

    165.

    sottolinea che, nel mettere a punto azioni e politiche volte a contrastare l'elusione fiscale, occorre prestare un'attenzione specifica, a livello nazionale, dell'UE e internazionale, alla situazione dei paesi in via di sviluppo, e in particolare dei paesi meno sviluppati, che in genere sono i più colpiti dall'elusione fiscale societaria e presentano una base imponibile molto ristretta e un rapporto ridotto tra gettito fiscale e PIL; evidenzia che tali azioni e politiche dovrebbero contribuire a generare entrate pubbliche commisurate al valore aggiunto generato sul territorio in questione, onde consentire ai paesi interessati di finanziare in maniera appropriata le rispettive strategie di sviluppo;

    166.

    chiede alla Commissione di adoperarsi con l'Unione africana (UA) per garantire che le misure volte a contrastare i flussi finanziari illeciti siano messe in rilievo nella Convenzione dell'Unione africana sulla prevenzione e la lotta contro la corruzione;

    167.

    invita l'UE ed i suoi Stati membri a rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo in tale settore, e ribadisce il suo appello per un'analisi delle ricadute delle politiche fiscali nazionali e dell'UE, al fine di valutarne l'impatto sui paesi in via di sviluppo per quanto riguarda i trattati fiscali e gli accordi di partenariato economico (APE) convenuti;

    168.

    chiede agli Stati membri di adoperarsi in modo opportuno per garantire un trattamento equo dei paesi in via di sviluppo in sede di negoziazione dei trattati fiscali, tenendo conto della loro particolare situazione e assicurando un'equa distribuzione dei diritti impositivi tra i paesi della fonte e quelli di residenza; invita, a tale proposito, ad aderire al modello di convenzione fiscale dell'ONU ed a garantire la trasparenza dei negoziati sui trattati;

    169.

    chiede un maggiore sostegno internazionale a favore dei paesi in via di sviluppo al fine di contrastare la corruzione e la segretezza, che agevolano i flussi finanziari illeciti; sottolinea che la lotta contro i flussi finanziari illeciti richiede una stretta cooperazione internazionale e un'azione concertata dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo, in partenariato con il settore privato e la società civile; sottolinea la necessità di partecipare al rafforzamento delle capacità delle amministrazioni fiscali e al trasferimento delle conoscenze nei paesi partner;

    170.

    chiede che l'aiuto pubblico allo sviluppo sia maggiormente incentrato sull'istituzione di un quadro normativo adeguato nonché sul rafforzamento delle amministrazioni fiscali e delle istituzioni incaricate di lottare contro i flussi finanziari illeciti; chiede che tale aiuto si concretizzi mediante la fornitura di competenze tecniche concernenti la gestione delle risorse, le informazioni finanziarie e la regolamentazione anti-corruzione;

    171.

    si rammarica del fatto che l'attuale comitato fiscale dell'OCSE non sia sufficientemente inclusivo; ricorda la sua posizione (20) relativa alla creazione di un organismo globale, nel quadro delle Nazioni Unite, dotato di risorse adeguate e di sufficienti mezzi supplementari, onde assicurare che tutti i paesi possano partecipare su un piano di parità all'elaborazione e alla riforma delle politiche fiscali globali;

    172.

    si rammarica che, per non essere etichettati come giurisdizioni non cooperative, i paesi in via di sviluppo debbano pagare per poter partecipare al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali dell'OCSE, nell'ambito del quale i paesi sono soggetti ad una valutazione delle rispettive prassi, in base a parametri di riferimento che sono stati fissati senza la loro piena partecipazione;

    173.

    sottolinea il ruolo essenziale delle organizzazioni regionali e della cooperazione regionale nell'esercizio di controlli fiscali transnazionali, nel rispetto dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di complementarietà; chiede l'elaborazione comune di un modello di convenzione fiscale volto a evitare la doppia imposizione e, di conseguenza, gli abusi; ricorda che la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i diversi servizi di informazione sono essenziali in tale contesto;

    174.

    sottolinea che i paradisi fiscali saccheggiano le risorse naturali mondiali, in particolare quelle dei paesi in via di sviluppo; sollecita l'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nella lotta contro la corruzione, le attività criminali, le frodi fiscali e il riciclaggio di denaro; chiede alla Commissione di aiutare tali paesi a lottare, attraverso la cooperazione e lo scambio di informazioni, contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili nei paradisi fiscali e nelle banche che praticano il segreto bancario; ricorda che tutti questi paesi devono aderire alle norme globali relative allo scambio automatico di informazioni sui conti bancari;

    175.

    invita la Commissione a integrare, nel futuro accordo sulle relazioni tra l'UE e i paesi ACP dopo il 2020, disposizioni relative alla lotta contro l'evasione fiscale, la frode fiscale e il riciclaggio di denaro;

    176.

    chiede alla Commissione di stabilire senza indugio misure supplementari per rafforzare la legislazione dell'UE relativa ai minerali provenienti da zone di conflitto; sottolinea che tali misure devono istituire un approccio integrato, inteso a rafforzare il dialogo in corso con i paesi ricchi di minerali, al fine di promuovere norme internazionali in materia di dovuta diligenza e di trasparenza, quali definiti dalle linee guida dell'OCSE;

    177.

    ritiene che la comunità internazionale, inclusi i parlamenti, debba adottare tutte le misure necessarie in vista dell'istituzione di politiche fiscali e commerciali efficaci e trasparenti; chiede una maggiore coerenza e un migliore coordinamento nelle azioni intraprese a livello internazionale da OCSE, G20, G8, G77, UA, Banca mondiale, Fondo monetario internazionale (FMI) e Banca asiatica di sviluppo (ADB);

    6.    Informatori

    178.

    teme che il perseguimento degli informatori perché mantengano l'obbligo di segretezza possa scoraggiare la rivelazione di pratiche abusive; sottolinea che la protezione dovrebbe essere concepita per proteggere coloro che agiscono nel pubblico interesse e per evitare che gli informatori siano costretti al silenzio, tenendo conto nel contempo dei diritti legali delle imprese;

    179.

    invita la Commissione a completare, quanto prima, una valutazione approfondita dell'eventuale base giuridica per un'ulteriore azione a livello di UE e, se del caso, a presentare una legislazione esaustiva che copra i settori pubblico e privato, compresi strumenti a sostegno degli informatori, al fine di garantire che ottengano quanto prima possibile una protezione efficace e un'adeguata assistenza finanziaria; sostiene che gli informatori dovrebbero essere liberi di riferire in modo anonimo, o di presentare denunce, in via prioritaria, ai meccanismi di segnalazione interna dell'organizzazione interessata o alle autorità competenti e, inoltre, che essi dovrebbero essere protetti, indipendentemente dalla loro scelta del canale di segnalazione;

    180.

    raccomanda alla Commissione di studiare le migliori prassi dei programmi per gli informatori già esistenti in altri paesi in tutto il mondo e di eseguire consultazioni pubbliche per avere il parere dei soggetti interessati sui meccanismi di segnalazione;

    181.

    sottolinea il ruolo del giornalismo investigativo e chiede alla Commissione di garantire nella sua proposta una tutela equivalente a quella degli informatori per i giornalisti investigativi;

    182.

    ritiene che i datori di lavoro dovrebbero essere incoraggiati a istituire procedure di segnalazione interna e che in seno a ciascuna organizzazione una sola persona dovrebbe essere incaricata di raccogliere le segnalazioni; reputa che i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere associati alla designazione di tale responsabile; raccomanda alle istituzioni dell'UE di dare il buon esempio attraverso la rapida predisposizione di un quadro interno di protezione degli informatori;

    183.

    sottolinea l'importanza di sensibilizzare i dipendenti e le altre persone circa il ruolo positivo svolto dagli informatori e i quadri giuridici già esistenti sulla denuncia di irregolarità; incoraggia gli Stati membri a realizzare campagne di sensibilizzazione; ritiene sia necessario introdurre misure di protezione contro qualsiasi prassi di ritorsione o di destabilizzazione nei confronti degli informatori nonché il pieno risarcimento per gli eventuali danni da essi subiti;

    184.

    invita la Commissione a predisporre strumenti intesi, in particolare, a proteggere da azioni penali ingiustificate, sanzioni economiche e discriminazioni nei confronti degli informatori e chiede che in tale ambito sia istituito un fondo generale, finanziato in parte dalle entrate derivanti dalle operazioni di recupero o dalle sanzioni pecuniarie, per fornire un sostegno finanziario adeguato agli informatori la cui esistenza è minacciata per aver divulgato informazioni importanti;

    7.    Cooperazione interistituzionale

    7.1.   Cooperazione con la commissione d'inchiesta sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale (PANA)

    185.

    ribadisce l'importanza di rispettare il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'UE;

    186.

    ritiene che lo scambio di informazioni tra le istituzioni dell'UE andrebbe rafforzato, in particolare per quanto riguarda la fornitura di informazioni pertinenti alle commissioni d'inchiesta;

    187.

    si rammarica che il Consiglio, il suo gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e alcuni Stati membri abbiano mostrato scarso impegno rispetto alle richieste di cooperazione avanzate dalla commissione PANA; ritiene che un maggiore impegno da parte degli Stati membri sia fondamentale al fine di unire gli sforzi e conseguire migliori risultati; si impegna a monitorare le attività ed i progressi del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» attraverso audizioni regolari; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa a norma dell'articolo 116 TFUE entro la metà del 2018, qualora gli Stati membri non abbiano adottato una riforma del mandato del gruppo «Codice di condotta» entro tale termine;

    188.

    esprime obiezioni al fatto che persino i documenti che da allora sono stati resi pubblici erano stati solo parzialmente messi a disposizione della sua commissione di inchiesta;

    189.

    ricorda che nel dicembre 2015 il Consiglio Ecofin ha invitato il gruppo di lavoro ad alto livello «Questioni fiscali» a formulare conclusioni sulla necessità di rafforzare la governance generale, la trasparenza e i metodi di lavoro e a completare la riforma del gruppo «Codice di condotta» durante la Presidenza olandese; ricorda che nel marzo 2016 il Consiglio Ecofin ha invitato il gruppo di lavoro ad alto livello a riesaminare la nuova governance, la trasparenza e i metodi di lavoro, soprattutto in ordine all'efficienza del processo decisionale anche per quanto concerne il ricorso alla regola dell'ampio consenso nel 2017; attende con interesse i risultati di tali sforzi;

    7.2.   Diritto d'inchiesta del Parlamento europeo

    190.

    sottolinea che l'attuale quadro giuridico per il funzionamento delle commissioni d'inchiesta del Parlamento europeo è obsoleto e non offre le condizioni necessarie affinché il Parlamento possa effettivamente esercitare il diritto di inchiesta;

    191.

    sottolinea che la mancanza di poteri e l'accesso limitato ai documenti hanno ostacolato e ritardato notevolmente il lavoro della commissione d'inchiesta, tenuto conto del carattere temporaneo della sua indagine, e hanno impedito una valutazione completa di presunte violazioni del diritto dell'UE;

    192.

    osserva che, con riferimento a varie commissioni d'inchiesta e commissioni speciali del recente passato (inclusa la PANA), in alcuni casi Commissione e Consiglio hanno omesso di fornire i documenti richiesti, o lo hanno fatto con grande ritardo; chiede di introdurre un meccanismo di responsabilità, per assicurare la trasmissione immediata e certa al Parlamento dei documenti che la commissione d'inchiesta o la commissione speciale richiede e ai quali ha diritto di accedere;

    193.

    ritiene che il diritto di inchiesta sia una competenza essenziale del Parlamento; invita le istituzioni dell'UE a rafforzare i diritti di inchiesta del Parlamento sulla base dell'articolo 226 TFUE; è fermamente convinto che la facoltà di emettere mandati di comparizione nei confronti di persone di interesse e di avere accesso ai documenti pertinenti sia fondamentale per il corretto funzionamento delle commissioni parlamentari di inchiesta;

    194.

    sottolinea che è essenziale, ai fini dell'esercizio del controllo democratico sull'esecutivo, che il Parlamento disponga di poteri d'inchiesta corrispondenti a quelli dei parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE; reputa che, per esercitare tale funzione di controllo democratico, il Parlamento dovrebbe avere il potere di citare testimoni e di obbligarli a comparire, nonché il potere di esigere la presentazione di documenti; ritiene che, per garantire l'esercizio di tali diritti, sia necessario che gli Stati membri accettino di applicare sanzioni nei confronti di quanti omettono di comparire o di presentare documenti, in linea con le norme nazionali che disciplinano le inchieste parlamentari nazionali; ribadisce il proprio sostegno alla posizione espressa al riguardo nella sua proposta del 2012 (21);

    195.

    è determinato a istituire una commissione di inchiesta permanente, sul modello del Congresso degli Stati Uniti;

    196.

    invita i gruppi politici del Parlamento a decidere in merito all'istituzione di una commissione speciale temporanea nel corso dell'attuale legislatura che dia seguito ai lavori svolti dalla commissione PANA ed esamini le recenti rivelazioni dei Paradise Papers;

    197.

    chiede che, senza arrecare pregiudizio a nessun'altra misura appropriata, in conformità dell'articolo 116 bis, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento, il Segretario generale revochi i titoli di accesso di lunga durata alle imprese che hanno rifiutato di dare seguito ad una convocazione ufficiale di una commissione di inchiesta;

    198.

    esorta gli Stati membri a migliorare con urgenza la trasparenza, la responsabilità e l'efficacia dei metodi di lavoro del gruppo «Codice di condotta»;

    199.

    chiede al gruppo «Codice di condotta» di elaborare una relazione annuale pubblica che identifichi e descriva le misure fiscali più dannose utilizzate dagli Stati membri e indichi quali contromisure sono state adottate;

    200.

    chiede che venga portata a termine la necessaria riforma del gruppo «Codice di condotta» in materia di tassazione delle imprese assicurando la piena trasparenza e il coinvolgimento di tutte le istituzioni dell'UE e della società civile; chiede che tale riforma ridefinisca in modo radicale la struttura di governance e trasparenza del gruppo «Codice di condotta», incluso il mandato e il regolamento interno, nonché i processi decisionali e i criteri per individuare le misure fiscali dannose adottate dagli Stati membri;

    7.3.   Altre istituzioni

    201.

    si compiace, come primo passo in avanti, dell'istituzione di un'unica Procura europea indipendente (EPPO) e invita tutti gli Stati membri ad aderire all'iniziativa;

    202.

    chiede il rafforzamento dei poteri esecutivi della Commissione onde garantire un'attuazione efficiente e coerente della normativa dell'Unione negli Stati membri ed un controllo rafforzato da parte del Parlamento europeo;

    203.

    chiede la creazione di un nuovo centro dell'Unione per la coerenza e il coordinamento delle politiche fiscali (TPCCC) all'interno della Commissione, al fine di affrontare le debolezze sistemiche concernenti la collaborazione tra le autorità competenti in tutta l'UE;

    204.

    chiede un rafforzamento significativo della cooperazione attraverso la rete FIU.net nell'ambito di Europol e suggerisce di collegare tali attività con il centro TPCCC proposto, nell'auspicio di creare un «Ufficio Europol in ambito fiscale» in grado di coordinare le politiche fiscali degli Stati membri e di rafforzare il ruolo delle autorità degli Stati membri nell'investigare e smascherare i sistemi fiscali internazionali illeciti;

    205.

    invita gli Stati membri, al momento della riforma dei trattati, a sostenere l'adozione di decisioni nel settore della politica fiscale attraverso il ricorso alla maggioranza qualificata in seno al Consiglio e nel quadro della procedura legislativa ordinaria;

    o

    o o

    206.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione e la relazione finale della Commissione d'inchiesta al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

    (1)  GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

    (2)  GU L 166 del 24.6.2016, pag. 10.

    (3)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51.

    (4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0310.

    (5)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 74.

    (6)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

    (7)  Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione; raccomandazione A4.

    (8)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

    (9)  Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione; raccomandazione B5.

    (10)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

    (11)  Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione; raccomandazione C3.

    (12)  Cfr. relazione A8-0056/2017.

    (13)  Audizione della commissione PANA, del 24 gennaio 2017, con la partecipazione di Brooke Harrington e altri esperti.

    (14)  «The Panama Papers: Breaking the Story of How the World’s Rich and Powerful Hide their Money», (Panama Papers: ovvero come i ricchi e potenti del mondo nascondono il loro denaro), Obermayer e Obermaier, 2016.

    (15)  Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196) e regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

    (16)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

    (17)  Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi ed antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Mayotte, Saint Pierre e Miquelon, Aruba, Antille olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori dell'Antartico britannico, Territori britannici dell'Oceano Indiano, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche e Bermuda.

    (18)  RUP — Isole Canarie, Riunione, Guyana francese, Martinica, Guadalupa, Mayotte, Saint Martin, Azzorre e Madera.

    (19)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=IT

    (20)  Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (Testi approvati, P8_TA(2016)0310).

    (21)  GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 41.


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