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Document 52017IP0488

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 su «Verso una strategia per il commercio digitale» (2017/2065(INI))

GU C 369 del 11.10.2018, p. 22–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/22


P8_TA(2017)0488

Verso una strategia per il commercio digitale

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 su «Verso una strategia per il commercio digitale» (2017/2065(INI))

(2018/C 369/03)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 207, paragrafo 3, e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS),

visto l'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle tecnologie dell'informazione (ITA),

visto il programma di lavoro dell'OMC in materia di commercio elettronico,

vista la dichiarazione comune della riunione dei ministri delle TIC del G7, tenutasi il 29 e 30 aprile 2016 a Takamatsu (Kagawa),

vista la dichiarazione ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'economia digitale, rilasciata a Cancun nel 2016,

vista la Coalizione dinamica sul commercio nell'ambito dell'Internet Governance Forum,

visti i negoziati commerciali in corso fra l'UE e i paesi terzi,

visto l'accordo di massima annunciato dalla Commissione il 6 luglio 2017 sull'Accordo di partenariato economico UE-Giappone,

vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (1),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (2),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti: Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),

vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Digitalizzazione dell'industria europea» (COM(2016)0180),

vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing — Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa» (COM(2016)0178),

vista la relazione della Commissione del 23 giugno 2017 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (COM(2017)0338),

vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 dal titolo «Costruire un'economia europea dei dati» (COM(2017)0009),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione e concernente il rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM(2017)0010),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 settembre 2017, relativo a un quadro per il libero flusso dei dati non personali nell'Unione europea (COM(2017)0495),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 maggio 2017, dal titolo «Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU Development Policy» (Digitale per lo sviluppo: integrazione delle tecnologie e dei servizi digitali nella politica di sviluppo dell'UE) (SWD(2017)0157),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti (3),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA) (4),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione europea sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (5),

visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» («Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile»), e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

vista l'imminente 11a conferenza ministeriale dell'OMC, che si terrà a Buenos Aires, in Argentina, dal 10 al 13 dicembre 2017, durante la quale è probabile che si discuterà del commercio elettronico,

viste le iniziative dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite a sostegno dei paesi in via di sviluppo (UIT-D),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nonché l'articolo 16, paragrafo 1, TFUE,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici,

viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla protezione della libertà di parola, la libertà di espressione e il settore privato nell'era digitale (A/HRC/32/38) e sul ruolo dei fornitori di servizi di accesso digitale (A/HRC/35/22),

visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla libertà di espressione online e offline, adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 12 maggio 2014,

visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Serie dei trattati europei n. 108) e il relativo protocollo aggiuntivo,

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sui flussi di dati transatlantici (6),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della strategia commerciale Commercio per tutti — Una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione (COM(2017)0491),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori nonché della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0384/2017),

A.

considerando che gli sviluppi tecnologici, il libero accesso a Internet e la digitalizzazione dell'economia costituiscono un motore di crescita, poiché consentono alle imprese, in particolare alle start-up, alle microimprese e alle PMI, di creare nuove opportunità commerciali nello sviluppare, ordinare, produrre, commercializzare o fornire prodotti e servizi e di raggiungere i clienti in tutto il mondo a un ritmo più rapido e a costi più bassi rispetto al passato; che le tecnologie emergenti come la tecnologia di registro distribuito hanno il potenziale di rafforzare il commercio digitale migliorando la trasparenza dei contratti internazionali e accelerando il trasferimento di valore; che il commercio di beni materiali è stato sostituito da quantità crescenti di trasferimenti transfrontalieri di contenuti digitali, rendendo talvolta meno netta la distinzione tra beni e servizi;

B.

considerando che la raccolta dei dati, la loro aggregazione e la capacità di trasferirli al di là dei confini hanno le potenzialità per essere un motore fondamentale dell'innovazione, della produttività e della competitività economica;

C.

considerando che la globalizzazione e la digitalizzazione delle nostre economie e del commercio internazionale hanno consentito la crescita delle imprese e hanno fornito opportunità economiche ai cittadini; che la digitalizzazione delle industrie tradizionali incide sulle catene di approvvigionamento, sui modelli di produzione e di servizi, il che potrebbe comportare la creazione di occupazione in nuovi settori, ma potrebbe anche determinare perdite di posti di lavoro attuali e condizioni di lavoro precarie, in quanto un numero crescente di compiti tradizionalmente svolti da esseri umani viene automatizzato o delocalizzato, o entrambe le cose; che devono essere messe a punto le necessarie misure sociali di accompagnamento, affinché determinino benefici per l'intera società, come solide politiche in materia di istruzione e formazione, politiche attive per il mercato del lavoro e misure tese a colmare il divario digitale;

D.

considerando che l'economia digitale richiede un quadro normativo, comprendente norme moderne in materia di commercio in grado di conciliare i veloci sviluppi del mercato con i diritti dei consumatori, che prevedano uno spazio politico e un margine per le nuove iniziative normative necessarie ai governi per difendere e rafforzare la tutela dei diritti umani;

E.

considerando che l'accesso a un'Internet libera, aperta e sicura costituisce un prerequisito per un commercio fondato sulle regole e lo sviluppo dell'economia digitale; che il principio della neutralità della rete dovrebbe rappresentare una componente essenziale della strategia dell'UE per il commercio digitale onde consentire una concorrenza equa e un'innovazione dell'economia digitale, garantendo nel contempo la libertà di parola online;

F.

considerando che gli investimenti nelle infrastrutture e l'accesso alle competenze rimangono sfide chiave per la connettività e, pertanto, per il commercio digitale;

G.

considerando che gli OSS delle Nazioni Unite sottolineano che fornire entro il 2020 un accesso universale e abbordabile a Internet alle persone nei paesi meno sviluppati sarà fondamentale per promuovere lo sviluppo, in quanto lo sviluppo di un'economia digitale potrebbe rappresentare un motore per l'occupazione e la crescita, dato che il commercio digitale costituisce un'opportunità di incrementare il numero dei piccoli esportatori, i volumi di esportazione e la diversificazione delle esportazioni;

H.

considerando che le donne come imprenditrici e come lavoratrici possono trarre benefici da un migliore accesso ai mercati globali e come consumatrici da prezzi più bassi, ma che tuttora molte difficoltà e disuguaglianze impediscono alle donne di partecipare all'economia globale, in quanto molte di loro, nei paesi a basso e medio reddito, non hanno ancora accesso a Internet;

I.

considerando che il commercio elettronico è in forte espansione anche nei paesi in via di sviluppo;

J.

considerando che in tutto il mondo i governi ricorrono al protezionismo digitale allestendo barriere che intralciano l'accesso al mercato e gli investimenti diretti o creano vantaggi indebiti per le imprese nazionali; che una serie di ampie misure adottate in paesi terzi nel nome della sicurezza (informatica) nazionale ha un impatto sempre più negativo sul commercio dei prodotti delle TIC;

K.

considerando che le imprese straniere attualmente beneficiano di un accesso al mercato europeo molto maggiore rispetto a quello degli europei nei paesi terzi; che molti dei nostri partner commerciali stanno progressivamente chiudendo i propri mercati nazionali e stanno ricorrendo al protezionismo digitale; che l'UE dovrebbe ancorare la propria strategia per il commercio digitale ai principi di reciprocità, concorrenza leale, regolamentazione intelligente e trasparenza, nell'ottica di ristabilire la fiducia dei consumatori e ripristinare condizioni di parità per le imprese;

L.

considerando che è opportuno mettere fine ai blocchi geografici e impedire che in futuro nel mercato interno abbiano luogo forme di discriminazione ingiustificata di un cliente basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento;

M.

considerando che gli elementi costitutivi che mantengono l'apertura di Internet nel mercato unico digitale dell'UE, compresi principi quali la concorrenza leale, la neutralità della rete e le tutele relative alla responsabilità degli intermediari, dovrebbero essere promossi nell'ambito di tutti i negoziati commerciali; che la dimensione globale del commercio digitale rende l'OMC la sede naturale dei negoziati su un quadro multilaterale basato su norme; che l'11a conferenza ministeriale dell'OMC che si terrà a dicembre 2017 rappresenterà la piattaforma per l'avvio di tale processo;

N.

considerando che l'Unione è vincolata alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 8 sul diritto alla protezione dei dati personali, all'articolo 16 TFUE sul medesimo diritto fondamentale, e all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE); che il diritto al rispetto della vita privata è un diritto umano universale; che norme rigorose sulla protezione dei dati contribuiscono a consolidare la fiducia dei cittadini europei nell'economia digitale e promuovono pertanto lo sviluppo del commercio digitale; che la promozione di norme rigorose sulla protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili, e la facilitazione del commercio internazionale devono andare di pari passo nell'era digitale, al fine di sostenere la libertà di espressione e d'informazione, il commercio elettronico e la crittografia, e respingere il protezionismo digitale, la sorveglianza di massa, lo spionaggio informatico e la censura online;

O.

considerando che il commercio digitale deve proteggere le specie selvatiche a rischio e che i mercati online devono proibire la vendita di specie selvatiche e di prodotti a esse correlati sulle loro piattaforme;

P.

considerando che le imprese private stanno fissando norme e standard sempre più importanti nell'economia digitale, che avranno un impatto diretto su cittadini e consumatori, nonché sul commercio interno e internazionale e nel contempo accelerano lo sviluppo di soluzioni tecnologiche volte a salvaguardare gli affari e i clienti;

Q.

considerando che le raccomandazioni dell'OCSE sulla lotta all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili e i piani dell'UE su una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società hanno sottolineato la necessità di affrontare una serie di sfide in ambito fiscale, tra cui quelle dovute all'economia digitale; che le imposte dovrebbero essere pagate laddove sono generati gli utili; che un sistema più trasparente, efficiente ed equo per il calcolo della base imponibile delle imprese transfrontaliere dovrebbe prevenire il trasferimento degli utili e l'elusione fiscale; che è necessario un approccio dell'UE coerente per quanto riguarda la tassazione nell'economia digitale onde conseguire una tassazione equa ed efficace di tutte le imprese e determinare dunque condizioni di parità; che gli accordi commerciali dovrebbero includere una clausola di buona governance in materia tributaria, che riaffermi l'impegno delle parti ad attuare le norme internazionali concordate sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscali;

R.

considerando che, secondo l'OCSE, fino al 5 % dei beni importanti nell'UE sono contraffatti, il che comporta perdite sostanziali in termini di occupazione e gettito fiscale;

S.

considerando che settori sensibili, come i servizi audiovisivi, e diritti fondamentali, come la protezione dei dati personali, non dovrebbero essere oggetto di negoziati commerciali;

T.

considerando che il commercio digitale deve puntare anche a favorire la crescita delle PMI e delle start-up, e non solo delle multinazionali;

U.

considerando che il Messico soddisfa le condizioni di adesione alla Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati;

V.

considerando che la protezione dei dati personali non è negoziabile negli accordi commerciali e che è sempre stata esclusa dai mandati per negoziati commerciali dell'Unione;

W.

considerando che gli accordi commerciali possono fungere da leva per migliorare i diritti digitali; che l'inclusione negli accordi commerciali di disposizioni concernenti la neutralità di rete, il divieto di imporre requisiti obbligatori e ingiustificati in materia di localizzazione dei dati, la sicurezza dei dati, la sicurezza del trattamento e della conservazione dei dati, la crittografia e la responsabilità degli intermediari può rafforzare, in particolare, la tutela della libertà di parola;

1.

sottolinea che l'UE, in quanto comunità di valori e maggiore esportatore mondiale di servizi, dovrebbe guidare l'adozione di norme e accordi internazionali sui flussi commerciali digitali, sulla base di tre elementi: 1) garantire l'accesso ai mercati dei prodotti e dei servizi digitali nei paesi terzi, 2) garantire che le regole commerciali creino vantaggi concreti per i consumatori e 3) garantire e promuovere il rispetto dei diritti fondamentali;

2.

sottolinea che, nonostante la strategia per il mercato unico digitale affronti molte delle questioni che interessano il commercio digitale, le imprese europee incontrano ancora considerevoli ostacoli a livello globale, quali norme non trasparenti, interventi dei governi e localizzazione o memorizzazione dei dati non giustificate; osserva che alcune delle misure chiave della strategia per il mercato unico digitale, come l'iniziativa europea per il cloud computing e la riforma del diritto d'autore, presentano una dimensione internazionale che potrebbe essere affrontata nell'ambito di una strategia europea per il commercio digitale

3.

sottolinea la necessità di colmare il divario digitale per ridurre al minimo i potenziali impatti negativi in termini sociali e di sviluppo; sottolinea a tale riguardo l'importanza di promuovere la partecipazione delle donne alle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), eliminare gli ostacoli all'apprendimento permanente e colmare i divari di genere nell'accesso alle nuove tecnologie e nel loro uso; invita la Commissione a esaminare ulteriormente come sono collegate l'attuale politica commerciale e la parità di genere e come il commercio può promuovere l'emancipazione economica delle donne;

4.

osserva che l'effetto della rete dell'economia digitale consente a un'impresa o a un ristretto numero di imprese di detenere un'importante quota di mercato, il che potrebbe portare a un'eccessiva concentrazione del mercato; sottolinea l'importanza di promuovere, negli accordi commerciali, una concorrenza leale ed efficace, in particolare tra i fornitori di servizi digitali come le piattaforme online e gli utenti come le microimprese, le PMI e le start-up, nonché di favorire la scelta dei consumatori, ridurre i costi di transazione, garantire un trattamento non discriminatorio di tutti gli attori di mercato ed evitare la creazione di posizioni dominanti che perturbino i mercati; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di includere la neutralità della rete quale componente fondamentale della sua strategia per il commercio digitale; ritiene che una strategia per il commercio digitale debba essere integrata da un quadro rafforzato ed efficace per la politica sulla concorrenza, anche attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità competenti in materia di concorrenza e solidi capitoli sulla concorrenza negli accordi commerciali; invita la Commissione a garantire che le imprese e le società rispettino le norme in materia di concorrenza e che non vi sia alcuna discriminazione nei confronti dei concorrenti, a discapito degli interessi dei consumatori;

5.

sottolinea che l'accesso ai collegamenti Internet a banda larga e ai metodi di pagamento digitali, un'efficace protezione dei consumatori, in particolare per quanto concerne i meccanismi di ricorso per le vendite online transfrontaliere, e la prevedibilità delle procedure doganali sono elementi essenziali per consentire il commercio digitale, lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva;

6.

ritiene che gli accordi commerciali dovrebbero prevedere una maggiore cooperazione tra gli enti per la tutela dei consumatori ed è favorevole a iniziative volte a promuovere misure che rafforzino la fiducia del consumatore nell'ambito dei negoziati commerciali, come disposizioni sulle firme e i contratti elettronici e sulle comunicazioni indesiderate; sottolinea che i diritti dei consumatori devono essere tutelati e non devono in nessun caso essere indeboliti;

7.

sottolinea che le PMI nei paesi in via di sviluppo costituiscono la maggioranza delle imprese e impiegano la maggior parte dei lavoratori dei settori manifatturiero e dei servizi; ricorda che agevolare il commercio elettronico transfrontaliero può avere un impatto diretto sul miglioramento dei mezzi di sussistenza, sulla promozione di tenori di vita più elevati e sul rafforzamento dello sviluppo economico;

8.

ricorda che nessun elemento degli accordi commerciali deve impedire all'UE e ai suoi Stati membri di preservare, migliorare e applicare le proprie norme in materia di protezione dei dati; ricorda che i dati personali possono essere trasferiti a paesi terzi senza ricorrere alle disposizioni generali negli accordi commerciali allorché sono soddisfatti i requisiti — sia attuali che futuri — di cui al capo IV della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7) e al capo V del regolamento (UE) 2016/679; riconosce che le decisioni di adeguatezza, anche quelle parziali e quelle riguardanti settori specifici, costituiscono un meccanismo fondamentale per proteggere il trasferimento di dati personali dall'UE verso un paese terzo; osserva che l'UE ha adottato decisioni di adeguatezza soltanto con 4 dei suoi 20 maggiori partner commerciali; ricorda l'importanza di garantire, in particolare attraverso dialoghi in materia di adeguatezza, il trasferimento di dati da paesi terzi verso l'UE;

9.

invita la Commissione ad attribuire la priorità all'adozione delle decisioni di adeguatezza e ad accelerarne i tempi, a condizione che i paesi terzi garantiscano, in considerazione della loro legislazione nazionale o dei loro impegni internazionali, un livello di protezione «sostanzialmente equivalente» a quello assicurato all'interno dell'Unione; la invita ad adottare e a rendere pubbliche procedure vincolanti aggiornate e dettagliate con una specifica tempistica per giungere a tali decisioni, nel pieno rispetto delle facoltà delle autorità nazionali di controllo e del parere del Parlamento europeo;

10.

ricorda che la capacità di accedere ai dati, di raccoglierli, trattarli e trasferirli al di là dei confini è diventata sempre più importante per qualsiasi tipo di impresa che fornisce beni e servizi a livello internazionale; osserva che ciò riguarda sia i dati personali che quelli non personali e include la comunicazione da macchina a macchina;

11.

esorta la Commissione a elaborare il prima possibile norme per i trasferimenti di dati transfrontalieri che siano pienamente conformi alle disposizioni dell'UE esistenti e future in materia di protezione dei dati e di privacy; chiede inoltre alla Commissione di includere negli accordi commerciali dell'UE una disposizione orizzontale che tuteli pienamente il diritto di una delle parti a proteggere i dati personali e la privacy, posto che tale diritto non sia utilizzato in modo ingiustificato per aggirare le norme relative ai trasferimenti di dati transfrontalieri per ragioni diverse dalla protezione dei dati personali; ritiene che tali norme e disposizioni debbano far parte di tutti i negoziati commerciali nuovi e avviati di recente con i paesi terzi; sottolinea che qualsiasi disposizione in merito dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione di qualsiasi capitolo futuro concernente la protezione degli investimenti;

12.

invita la Commissione a vietare rigorosamente requisiti ingiustificati di localizzazione dei dati negli accordi di libero scambio; ritiene che l'eliminazione di tali requisiti debba essere una priorità assoluta e sottolinea che la pertinente normativa in materia di protezione dei dati dovrebbe essere rispettata; deplora i tentativi di utilizzare tali requisiti come una forma di barriera non tariffaria al commercio e di protezionismo digitale; ritiene che tale protezionismo pregiudichi gravemente le opportunità per le imprese europee nei mercati dei paesi terzi e comprometta i benefici in termini di efficienza del commercio digitale;

13.

invita la Commissione a presentare, il prima possibile, la propria posizione sui trasferimenti transfrontalieri di dati, sui requisiti ingiustificati di localizzazione dei dati e sulle garanzie in materia di protezione dei dati nei negoziati commerciali, in linea con la posizione del Parlamento, per includerla in tutti i negoziati nuovi e avviati di recente e per evitare che l'UE sia tagliata fuori dai negoziati commerciali internazionali;

14.

invita la Commissione a contrastare misure da parte di paesi terzi come le politiche «buy local», i requisiti di contenuto locale o i trasferimenti forzati di tecnologia, sempreché non siano giustificate da programmi guidati dalle Nazioni Unite tesi a colmare il divario digitale o inerenti alle eccezioni legate ai TRIPS, al fine di garantire che le imprese europee possano operare in un ambiente equo e prevedibile;

15.

sottolinea che l'UE deve continuare a perseguire i propri sforzi a livello bilaterale, plurilaterale e multilaterale per garantire che i paesi terzi offrano un livello di apertura nei confronti degli investimenti esteri equivalente a quello offerto dall'UE e mantengano condizioni di parità per gli operatori dell'UE; si compiace della proposta di regolamento dell'UE che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione e ne sostiene gli obiettivi volti a proteggere meglio le infrastrutture e le tecnologie essenziali;

16.

sottolinea che una strategia per il commercio digitale deve essere pienamente in linea con il principio di neutralità della rete e salvaguardare la parità di trattamento del traffico Internet, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente da chi lo invia o lo riceve, dalla tipologia, dal contenuto, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione; ricorda inoltre che le misure di gestione del traffico dovrebbero essere consentite solo in casi eccezionali in cui sono strettamente necessarie ed esclusivamente per la durata necessaria, al fine di ottemperare agli obblighi giuridici, preservare l'integrità e la sicurezza della rete o prevenire l'imminente congestione della rete stessa;

17.

sottolinea che la realizzazione di un'infrastruttura appropriata dal punto di vista della copertura, della qualità e della sicurezza, cui è possibile accedere in particolare dalle zone montane, rurali e periferiche, è fondamentale per la digitalizzazione dell'industria europea e per rafforzare l'e-governance;

18.

deplora profondamente le pratiche dei paesi terzi che rendono l'accesso al mercato subordinato alla divulgazione e al trasferimento alle autorità statali di codici sorgente del software che le società intendono vendere; ritiene che tali misure siano sproporzionate se adottate come requisito generalizzato per l'accesso al mercato; invita la Commissione a vietare ai governi firmatari di accordi di libero scambio di svolgere tali attività; sottolinea che quanto precede non dovrebbe impedire alle autorità statali di promuovere la trasparenza dei software, incoraggiare la pubblica divulgazione del codice sorgente attraverso software gratuiti e con codice sorgente aperto e condividere i dati mediante licenze per dati aperti;

19.

ricorda che in alcuni casi sono necessari obblighi di presenza locale per garantire l'efficace supervisione prudenziale o la vigilanza e l'applicazione normativa; ribadisce pertanto il suo appello alla Commissione ad adottare impegni limitati nella modalità 1 in modo da evitare l'arbitraggio normativo;

20.

reputa che si dovrebbe ulteriormente facilitare il commercio digitale nelle politiche in materia di appalti, sfruttando ad esempio la possibilità di fornire servizi a distanza e consentendo alle imprese europee, in particolare le PMI, di ottenere un accesso equo agli appalti pubblici e privati;

21.

osserva che gli obblighi di trasferimento di tecnologia a favore dello sviluppo non dovrebbero essere esclusi dalle disposizioni sul commercio digitale;

22.

invita la Commissione a vietare alle autorità dei paesi terzi di richiedere la divulgazione o il trasferimento di dettagli della tecnologia (crittografica) utilizzata nei prodotti quale condizione per la fabbricazione, la vendita o la distribuzione di tali prodotti;

23.

rileva che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (PI) e gli investimenti in R&S sono prerequisiti per l'economia dell'Unione basata sulla conoscenza e che la cooperazione internazionale è essenziale nella lotta contro il commercio di merci contraffatte lungo l'intera catena del valore; incoraggia pertanto la Commissione a sollecitare l'attuazione a livello mondiale delle norme internazionali, come ad esempio l'accordo TRIPS dell'OMC e i trattati Internet dell'OMPI; ricorda che per le nuove creazioni è necessaria una protezione giuridica in tutta l'UE, online e offline, dal momento che essa incoraggerà gli investimenti e porterà a ulteriori innovazioni; sottolinea, tuttavia, che gli accordi commerciali non sono il luogo appropriato per estendere il livello di protezione dei titolari dei diritti stabilendo maggiori poteri per l'applicazione dei diritti d'autore; sottolinea che nei paesi terzi l'accesso ai medicinali non dovrebbe essere rimesso in discussione sulla base della tutela della proprietà intellettuale; sottolinea che il commercio di merci contraffatte richiede un approccio nettamente diverso alle violazioni della proprietà intellettuale nell'economia digitale;

24.

esorta la Commissione a vigilare attentamente sul programma dell'ICANN relativo ai gTLD, che espande i nomi dei domini a migliaia di nomi generici, e a garantire, conformemente al suo impegno a favore di un'Internet libera e aperta, la tutela dei titolari di diritti, in particolare in relazione alle indicazioni geografiche;

25.

invita la Commissione a utilizzare gli accordi commerciali per evitare che le parti impongano limiti alla presenza di capitali stranieri, a stabilire norme globali di accesso all'ingrosso favorevoli alla concorrenza per le reti degli operatori storici, a fissare norme e tariffe trasparenti e non discriminatorie per la concessione di licenze e a garantire un reale accesso alle infrastrutture dell'ultimo miglio nei mercati di esportazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione dell'UE; ricorda che la concorrenza basata su norme nel settore delle telecomunicazioni determina servizi di qualità più elevata e prezzi più bassi;

26.

invita la Commissione a proseguire gli sforzi per lo sviluppo di una serie di norme multilaterali sul commercio elettronico nell'ambito dell'OMC e a continuare a concentrarsi su obiettivi concreti e realistici;

27.

chiede al Consiglio e alla Commissione di riavviare con urgenza i negoziati sul TiSA, in linea con le raccomandazioni approvate dal Parlamento; condivide l'opinione secondo cui l'UE dovrebbe sfruttare l'opportunità per assumere il ruolo di guida nell'istituzione di norme mondiali all'avanguardia in ambito digitale;

28.

ricorda che, dal 1998, i membri dell'OMC mantengono una moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche; sottolinea che tali dazi comporterebbero inutili costi aggiuntivi per le imprese e i consumatori; invita la Commissione a trasformare la moratoria in un accordo permanente sul divieto di dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche, sulla base di un'attenta analisi delle implicazioni nell'ambito della stampa 3D;

29.

prende atto degli sforzi compiuti dall'OMC per portare avanti il suo programma di lavoro sul commercio elettronico; chiede alla Commissione di incoraggiare l'ulteriore espansione dell'accordo OMC sulle tecnologie dell'informazione a più prodotti e ad altri membri dell'OMC e prende atto della conferenza ministeriale dell'OMC a Buenos Aires prevista per dicembre 2017; chiede alla Commissione di consultarsi quanto prima con le imprese europee e gli Stati membri sulla posizione della Commissione in materia di commercio elettronico e di altre questioni relative al commercio digitale su cui si prevede di concordare nell'ambito della conferenza, al fine di garantire una posizione europea unita;

30.

invita la Commissione a utilizzare gli accordi commerciali per promuovere l'interoperabilità delle norme in materia di TIC di cui beneficiano sia i consumatori che i produttori, in particolare nel contesto di un Internet delle cose sicura, del 5G e della sicurezza informatica, pur senza aggirare i legittimi consessi per la governance multipartecipativa, che si sono dimostrati utili all'apertura di Internet;

31.

sostiene la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016, dal titolo «Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale», (COM(2016)0176); sottolinea che, sebbene la normazione delle TIC debba continuare ad essere primariamente guidata dall'industria, volontaria e incentrata sul consenso, nonché basata sui principi di trasparenza, apertura, imparzialità, consenso, efficacia, pertinenza e coerenza, un insieme più chiaro di priorità per la normazione delle TIC, unitamente a un sostegno politico ad alto livello, fungerà da stimolo per la competitività; osserva che tale processo dovrebbe avvalersi degli strumenti del sistema europeo di normazione e coinvolgere un'ampia gamma di portatori di interessi, sia all'interno dell'UE che a livello internazionale, onde garantire il conseguimento di procedure migliorate per la fissazione delle norme, in linea con l'iniziativa congiunta sulla normazione; invita la Commissione a promuovere la creazione di norme settoriali su scala globale, sotto la guida dell'UE, per le tecnologie e le architetture di rete chiave del sistema 5G, in particolare sfruttando i risultati dei partenariati pubblico-privato sulla rete 5G (5G-PPP) a livello degli enti di normazione fondamentali dell'UE e internazionali;

32.

sottolinea l'importanza delle norme internazionali in materia di apparecchiature e servizi digitali, in particolare nel settore della sicurezza informatica; chiede alla Commissione di lavorare per assicurare l'introduzione di misure fondamentali di sicurezza informatica nei prodotti connessi all'Internet delle cose e nei servizi basati su cloud;

33.

ritiene che occorra prestare particolare attenzione al crescente numero di consumatori e individui che vendono e acquistano beni su Internet e sono coinvolti in onerose procedure doganali per i beni acquistati online; rammenta la necessità di mettere a punto un trattamento doganale semplificato ed esente da tasse e dazi per gli articoli venduti online e restituiti senza essere stati utilizzati; ricorda che l'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi è inteso ad accelerare le procedure doganali e a migliorarne la rendicontabilità e la trasparenza; sottolinea la necessità di digitalizzare le informazioni e la gestione doganali attraverso la registrazione e la gestione online delle informazioni, il che dovrebbe agevolare lo sdoganamento alle frontiere, la cooperazione nell'individuazione delle frodi, gli sforzi contro la corruzione e la trasparenza dei prezzi legati alla dogana; reputa che un uso più ampio di strumenti come la composizione delle controversie online sarebbe vantaggioso per i consumatori;

34.

invita la Commissione a incoraggiare i firmatari degli accordi commerciali a includere nei capitoli sulle telecomunicazioni dei loro accordi di libero scambio disposizioni che rendano trasparenti, eque, ragionevoli e orientate agli utenti sia le tariffe del roaming internazionale che le tariffe applicate alle chiamate e ai messaggi internazionali; invita la Commissione a sostenere politiche che promuovano prezzi al dettaglio dei servizi di roaming orientate ai costi, al fine di ridurre i prezzi stessi, favorire la trasparenza ed evitare pratiche commerciali scorrette o comunque negative per i consumatori stessi;

35.

riconosce che i principi della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) hanno contribuito allo sviluppo dell'economia digitale creando condizioni favorevoli per le innovazioni e garantendo la libertà di parola e la libertà di impresa; ricorda che la Commissione è vincolata dall'acquis dell'UE nei suoi negoziati commerciali;

36.

invita la Commissione a integrare ulteriormente le tecnologie e i servizi digitali nella politica di sviluppo dell'UE, come indicato, tra l'altro, nel programma Digital4Development; invita la Commissione a utilizzare gli accordi commerciali per migliorare e promuovere i diritti digitali; riconosce che soltanto il 53,6 % di tutte le famiglie nel mondo ha accesso a Internet; si rammarica del persistente e significativo divario digitale; invita la Commissione ad aumentare gli investimenti nelle infrastrutture digitali nel Sud del mondo per colmare tale divario digitale, anche stimolando partenariati pubblico/privato, ma sempre nel rispetto dei principi dell'efficacia dello sviluppo; rileva, in tale contesto, il contributo del quadro UIT-D delle Nazioni Unite alla creazione, allo sviluppo e al miglioramento delle attrezzature e delle reti deputate alle telecomunicazioni e alle TIC; esorta la Commissione a far sì che gli investimenti nelle infrastrutture a banda larga nei paesi in via di sviluppo contribuiscano pienamente a un'Internet libera, aperta e sicura e siano subordinati a tale condizione, nonché a sviluppare soluzioni adeguate per promuovere l'accesso a Internet mobile; sottolinea che tali investimenti sono particolarmente importanti per consentire alle microimprese e alle piccole e medie imprese locali, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, di interagire digitalmente con le imprese multinazionali e accedere alle catene globali del valore; ricorda che agevolare il commercio elettronico transfrontaliero può avere un impatto diretto sul miglioramento dei mezzi di sussistenza, sulla promozione di tenori di vita più elevati e sul rafforzamento dello sviluppo economico; ricorda il contributo che tali sforzi potrebbero fornire alla parità di genere, dato che molte di tali imprese sono possedute e gestite da donne; ribadisce come il commercio digitale possa essere una risorsa anche per le pubbliche amministrazioni, e quindi contribuire allo sviluppo dell'e-government;

37.

sottolinea che è indispensabile che qualsiasi strategia per il commercio digitale sia pienamente conforme al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e cerchi, in particolare, di promuovere e consentire il coinvolgimento delle start-up, delle microimprese e delle piccole e medie imprese nel commercio elettronico transfrontaliero, rammentando il contributo che ciò potrebbe fornire alla parità di genere;

38.

ritiene che le questioni digitali dovrebbero essere trattate maggiormente nella politica di aiuto per il commercio dell'UE, al fine di agevolare la crescita del commercio elettronico mediante un sostegno maggiore all'innovazione e alle infrastrutture, l'accesso ai finanziamenti, in particolare attraverso iniziative di microfinanziamento, nonché l'assistenza tesa ad accrescere la visibilità online delle imprese di commercio elettronico nei paesi in via di sviluppo, agevolando l'accesso alle piattaforme e promuovendo la disponibilità di soluzioni di pagamento elettronico e l'accesso a servizi di logistica e consegna efficienti sotto il profilo dei costi;

39.

sottolinea che qualsiasi strategia per il commercio digitale, comprese le relative misure di accompagnamento, deve essere pienamente conforme all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e contribuire alla sua realizzazione; osserva che in tale contesto sono particolarmente pertinenti l'OSS 4, volto a fornire a tutte le ragazze e i ragazzi un'istruzione primaria e secondaria gratuita, egualitaria e di qualità, l'OSS 5, teso a conseguire la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze, l'OSS 8.10, riguardante la promozione di una crescita economica inclusiva e sostenibile, in particolare rafforzando le capacità degli istituti finanziari nazionali e ampliando l'accesso ai servizi finanziari, l'OSS 9.1, inerente allo sviluppo di infrastrutture affidabili e resilienti, con una particolare attenzione al pari accesso per tutti, e l'OSS 9.3, inteso a incrementare l'accesso delle piccole imprese, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ai servizi finanziari, tra cui il credito a costi ragionevoli, e a integrarle nelle catene del valore e nei mercati;

40.

si impegna ad aggiornare la sua strategia per il commercio digitale ogni cinque anni;

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al SEAE.

(1)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0299.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0041.

(5)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 35.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0233.

(7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


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