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Dokument 52017IP0501

    Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sull'attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (2015/2129(INI))

    GU C 369 del 11.10.2018, str. 96–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 369/96


    P8_TA(2017)0501

    Attuazione della direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

    Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sull'attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (2015/2129(INI))

    (2018/C 369/13)

    Il Parlamento europeo,

    visti gli articoli 3 e 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

    visti gli articoli 7, 8, 24, 47, 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    visti la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e i relativi protocolli,

    vista la convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, del 25 ottobre 2007,

    vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del 23 novembre 2001,

    vista l'adozione da parte del Consiglio d'Europa della sua strategia per i diritti dei minori (2016-2021),

    vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (1),

    vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (2),

    vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul 25o anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (3),

    vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2015 sull'abuso sessuale dei minori online (4),

    viste la comunicazione della Commissione del 2 maggio 2012 su una strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (COM(2012)0196) e la relazione della Commissione del 6 giugno 2016 dal titolo «Valutazione finale del programma pluriennale dell'UE per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (programma Safer Internet)» (COM(2016)0364),

    viste la relazione della Commissione del 16 dicembre 2016 che valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie al fine di conformarsi alla direttiva 2011/93/UE (COM(2016)0871) e la relazione della Commissione del 16 dicembre 2016 di valutazione dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE (COM(2016)0872),

    vista la relazione di Europol del 2016 sulla valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata in Internet (iOACTA),

    vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 27 febbraio 2017 dal titolo «‘Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States» (Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minori coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa in nove Stati membri dell'UE),

    vista la comunicazione della Commissione, del 12 aprile 2017, dal titolo «La protezione dei minori migranti» (COM(2017)0211),

    visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

    visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0368/2017),

    A.

    considerando che l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

    B.

    considerando che l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente nell'applicare qualsiasi misura per combattere tali reati, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

    C.

    considerando che la direttiva 2011/93/UE è uno strumento giuridico completo contenente disposizioni di diritto penale sostanziale e di diritto processuale penale, misure per l'assistenza e la protezione delle vittime e di prevenzione, inclusi provvedimenti amministrativi, e che la sua attuazione richiede il coinvolgimento di attori di diversi settori, quali le autorità di contrasto, le autorità giudiziarie, associazioni familiari e dei genitori attive nell'ambito della tutela dei minori, organizzazioni non governative, fornitori di servizi Internet e altri;

    D.

    considerando che la relazione di attuazione della Commissione non fornisce statistiche circa la rimozione e il blocco di siti web che contengono o diffondono immagini di abuso sessuale di minori, in particolare statistiche riguardanti la velocità di rimozione dei contenuti, la frequenza con cui le autorità di contrasto danno seguito alle segnalazioni, i ritardi nella rimozione dovuti alla necessità di evitare interferenze con le indagini in corso o la frequenza con cui tali dati archiviati sono di fatto utilizzati dalle autorità giudiziarie o di contrasto;

    E.

    considerando che una delle sfide principali per l'indagine dell'abuso sessuale di minori e il perseguimento degli autori di reati consiste nella mancanza di segnalazioni da parte delle vittime; considerando che i minori di sesso maschile sono più restii a segnalare abusi;

    F.

    considerando che i minori che sono vittime di abuso o sfruttamento sessuale sono affetti da traumi fisici e/o psicologici diversi e duraturi che possono accompagnarli anche nell'età adulta;

    G.

    considerando che l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori online è un fenomeno in evoluzione e che in Internet sono nate nuove forme di reato, come la «pubblicazione di immagini intime per vendetta» e l'estorsione sessuale, che devono essere contrastate con misure concrete da parte degli Stati membri;

    H.

    considerando che le autorità di contrasto devono affrontare le sfide poste da reti peer-to-peer e private utilizzate per lo scambio di materiale pedopornografico; che è necessario sensibilizzare tempestivamente tutti i minori di entrambi i sessi sui rischi e sull'importanza del rispetto della dignità e della vita privata altrui nell'era digitale;

    I.

    considerando che i bambini migranti soprattutto le ragazze e le bambine, ma anche una percentuale significativa di ragazzi e di bambini (5), sono particolarmente esposti all'abuso e allo sfruttamento sessuale a opera di trafficanti, passatori, spacciatori, reti di prostituzione, così come altri soggetti o organizzazioni che ne sfruttano la vulnerabilità, lungo il tragitto e una volta giunti in Europa;

    J.

    considerando che l'industria del turismo sessuale coinvolge un numero significativo di minori, in particolare ragazze, ma anche una percentuale significativa di ragazzi;

    K.

    considerando che, per essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le misure adottate ai sensi del considerando 47 della direttiva 2011/93/UE relative al blocco e alla rimozione dei siti web on-line devono rispettare le garanzie di cui all'articolo 25 della direttiva;

    L.

    considerando che la revisione sistematica e la meta-analisi hanno rilevato che, rispetto ai loro coetanei non disabili, i minori con disabilità hanno una probabilità all'incirca tre volte superiore di subire violenze di tipo fisico o sessuale;

    M.

    considerando che l'uso del termine «pornografia minorile» non è appropriato a definire i reati di cui agli articoli 5 e 2, lettera c), della direttiva 2011/93/UE e può essere dannoso per i minori vittime;

    Principali conclusioni e raccomandazioni

    1.

    condanna in modo inequivocabile le forme di abuso o sfruttamento sessuale di minori, così come la vittimizzazione violenta e abusiva dei minori a tutti i livelli; accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio d'Europa della sua strategia per i diritti dei minori (2016-2021); chiede a tutte le istituzioni e agli Stati membri dell'UE di adottare misure appropriate per prevenire tutte le forme di violenza fisica e psicologica, incluso l'abuso fisico e sessuale e lo sfruttamento sessuale, e per proteggere i minori; chiede a tutte le istituzioni e agli Stati membri dell'UE di intraprendere un'azione unita ed efficace per eliminare l'abuso e lo sfruttamento sessuale e, più in generale, tutti i reati sessuali contro i minori; chiede alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE di considerare esplicitamente la protezione dei minori come una priorità nella programmazione e nell'attuazione di politiche che potrebbero avere un impatto negativo su di loro;

    2.

    ritiene che la direttiva 2011/93/UE costituisca un quadro giuridico solido e completo per la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori; si rammarica dei significativi problemi registrati dagli Stati membri nel recepimento e nell'attuazione della direttiva, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulla prevenzione, le indagini e l'azione penale, nonché la protezione e l'assistenza delle vittime e del fatto che il pieno potenziale della direttiva non sia ancora stato sfruttato; esorta gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi, ai fini di una piena e corretta trasposizione della direttiva; invita gli Stati membri ad assicurare che il recepimento giuridico si traduca in un'effettiva attuazione, in modo da garantire la protezione e l’assistenza delle vittime e tolleranza zero per l'abuso sessuale dei minori;

    3.

    deplora che la Commissione non sia riuscita a presentare le relazioni di attuazione entro il termine di cui all'articolo 28 della direttiva 2011/93/UE e che le due relazioni di valutazione presentate dalla Commissione documentassero semplicemente la trasposizione nel diritto nazionale da parte degli Stati membri e non valutassero pienamente la loro osservanza della direttiva; chiede agli Stati membri di cooperare e trasmettere alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sull'attuazione della direttiva, comprese le statistiche;

    4.

    sottolinea che il termine «materiale contenente abusi sessuali su minori» sia più appropriato rispetto al termine «pornografia minorile» per tali reati nei confronti dei minori; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare il termine «materiale contenente abusi sessuali su minori» invece del termine «pornografia minorile»; sottolinea tuttavia che la nuova terminologia non deve in alcun modo limitare i reati di «pornografia minorile» così come definiti nell'articolo 5, della direttiva 2011/93/UE in relazione all'articolo 2, lettera c);

    5.

    considera deplorevole il fatto che la relazione di attuazione della Commissione non faccia riferimento all'eventuale valutazione dell'efficacia del sistema INHOPE nel trasferimento delle segnalazioni alle controparti in paesi terzi;

    6.

    considera deplorevole il fatto che la Commissione non abbia raccolto dati sui tipi di blocco che sono stati utilizzati; considera deplorevole il fatto che non siano stati pubblicati dati sul numero di siti web inclusi negli elenchi di siti bloccati in ogni paese; considera deplorevole la mancanza di una valutazione sull'uso di metodi di sicurezza, quali la crittografia, per garantire che gli elenchi di siti bloccati non presentino delle falle e non si rivelino quindi gravemente controproducenti; accoglie con favore il fatto che, avendo promosso il blocco obbligatorio nel 2011, la Commissione abbia esplicitamente abbandonato questa posizione;

    Diritto penale sostanziale (articoli 3, 4 e 5 della direttiva)

    7.

    prende atto del fatto che le disposizioni di diritto penale sostanziale della direttiva 2011/93/UE sono state recepite dagli Stati membri; osserva tuttavia con preoccupazione che taluni Stati membri non hanno pienamente recepito le disposizioni relative ai reati riguardanti lo sfruttamento sessuale (articolo 4) e ai reati di abuso sessuale quando l'abuso è perpetrato da una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore (articolo 3, paragrafo 5, lettera i)) o è compiuto in una situazione di particolare vulnerabilità del minore (articolo 3, paragrafo 5, lettera ii)), né le disposizioni relative alla responsabilità delle persone giuridiche (articolo 12);

    8.

    ritiene, in particolare, che gli Stati membri dovrebbero compiere ogni possibile sforzo per combattere l'impunità degli autori di abusi sessuali su minori, così come delle persone fisiche o giuridiche che partecipino nell’aiutare, nell’assistere o nel concorrere in relazione a qualsiasi forma di reato di sfruttamento o di abuso sessuale di minori; è del parere che sia della massima importanza che gli Stati membri assicurino la responsabilità delle persone sia fisiche che giuridiche, qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto che ne è membro abbia permesso o facilitato la commissione dei reati;

    9.

    è particolarmente preoccupato quanto alle minacce e ai rischi che la dimensione online comporta per i minori, segnatamente per quanto riguarda il loro reclutamento, nonché l'adescamento e altre forme di incitamento; ritiene pertanto necessario individuare soluzioni per identificare, segnalare e indagare tali pratiche pericolose; sottolinea la necessità di rafforzare il livello di protezione dei minori online e contemporaneamente avviare programmi di sensibilizzazione e di istruzione relativi ai pericoli esistenti online;

    10.

    rammenta alla Commissione che le restrizioni sui contenuti online dovrebbero essere fondate sulla legge, ben definite, proporzionate e legittime, e dovrebbero perseguire un obiettivo chiaro;

    11.

    è preoccupato dell'aumento del numero di trasmissioni online in diretta in cui vengono sfruttati sessualmente dei bambini e dal fatto che i colpevoli mostrano di essere molto abili e innovativi nell'utilizzo dei progressi tecnologici; ritiene, pertanto, che tutti gli Stati membri debbano adoperarsi per attuare soluzioni tecniche innovative per individuare e bloccare l'accesso a tali trasmissioni, imponendo, allo stesso tempo, restrizioni al pagamento di tali servizi;

    12.

    ribadisce l'esigenza di far fronte a nuove forme di reati online, come la pubblicazione di immagini intime per vendetta e l'estorsione sessuale, che coinvolgono molti giovanissimi, in particolare le adolescenti; chiede alle autorità di contrasto e alla magistratura degli Stati membri di adottare misure concrete per combattere questa nuova forma di reato e al settore di Internet, agli sportelli telefonici, alle ONG e a tutti gli organi pertinenti di assumersi la propria parte di responsabilità nel cercare di offrire soluzioni per contrastare tali reati, anche facendo un miglior uso delle tecnologie disponibili e sviluppando nuove tecnologie che consentano l'esatta identificazione delle persone che commettono reati online;

    13.

    ribadisce il diritto di ciascun individuo di decidere in merito al destino dei suoi dati personali, in particolare il diritto esclusivo di controllare l'uso e la divulgazione delle informazioni personali e il diritto all'oblio, definito come la possibilità di ottenere la rimozione immediata di un contenuto che potrebbe pregiudicare la sua dignità;

    14.

    insiste sulla necessità che gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto di rendere incriminabile, oltre al «grooming online», anche il pedinamento cibernetico o l'adescamento di minori su Internet; ricorda che il pedinamento cibernetico consiste nella comunicazione online da parte di un adulto con un minore o con una persona che ritiene essere minore allo scopo di commettere successivamente un reato o un illecito nei suoi confronti;

    15.

    considera deplorevole che non siano state presentate statistiche relative all'uso di procedure penali finalizzate alla confisca di dispositivi ove opportuno;

    Indagini e azione penale

    16.

    osserva che diversi Stati membri non hanno attuato l'obbligo di perseguire i reati per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età; incoraggia pertanto gli Stati membri ad assicurare che i limiti legali entro i quali tali reati possono essere denunciati e perseguiti siano sufficientemente lunghi e che, perlomeno, decorrano dal raggiungimento della maggiore età della vittima, in modo da garantire la possibilità di perseguire il reato;

    17.

    sottolinea l'importanza di attuare l'articolo 17 onde assicurare che gli Stati membri abbiano giurisdizione sui reati commessi a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o no su tale territorio; pone l'accento sulla necessità di sviluppare basi concrete per un approccio comune dell'UE in materia di giurisdizione nel ciberspazio, come sottolineato in occasione della riunione informale dei ministri della Giustizia e degli affari interni del 26 gennaio 2016;

    18.

    deplora il fatto che non tutti i reati elencati nella direttiva 2011/93/UE sono stati recepiti nel diritto nazionale degli Stati membri quando si tratta di competenza extraterritoriale; considera deplorevole il fatto che alcuni Stati membri garantiscano che i reati di abuso sessuale commessi all'estero verranno perseguiti senza una denuncia da parte della vittima; chiede agli Stati membri di affrontare queste lacune in modo efficace;

    19.

    chiede a tutti gli Stati membri di assegnare risorse umane e finanziarie adeguate alle autorità di contrasto e giudiziarie per combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori, includendo una formazione specifica per la polizia e gli investigatori; chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare le risorse dedicate all'identificazione delle vittime ed esorta i nove Stati membri che non hanno ancora recepito l'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE sull'identificazione delle vittime a farlo al più presto e ad attuarlo istituendo squadre investigative speciali dotate di strumenti e di risorse appropriati;

    20.

    considera deplorevole il fatto che manchino ancora statistiche precise e dati sul numero di reati commessi in materia di abuso e sfruttamento sessuale di minori in particolare, a causa dell'elevata percentuale di casi non segnalati, della novità dei reati e delle differenze nelle definizioni e metodologie utilizzate nei vari Stati membri;

    21.

    sottolinea che alcune delle principali sfide affrontate dalle autorità di contrasto e giudiziarie nelle indagini e nel perseguimento dei reati di abuso sessuale di minori online derivano, in particolare, dalla dimensione transfrontaliera delle indagini e dalla dipendenza da prove elettroniche; rileva, in particolare, la necessità di potenziare le tecniche investigative digitali per tenere il passo con la rapida evoluzione tecnologica;

    22.

    invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione tra le loro autorità di contrasto, anche attraverso il maggiore utilizzo di squadre investigative comuni; esorta le autorità a riconoscere che una eccessiva dipendenza dalle linee di pronto intervento e dal settore può essere controproducente e significa limitarsi a esternalizzare la lotta contro il materiale contenente abusi sessuali su minori;

    23.

    invita gli Stati membri ad applicare le disposizioni della direttiva 2011/93/UE in maniera lungimirante; esorta il settore e i fornitori di servizi internet ad applicare tecnologie aggiornate e a investire in soluzioni innovative per aumentare le possibilità di individuare e perseguire gli autori di reati, di smantellare le reti criminali online e di proteggere le vittime;

    24.

    manifesta preoccupazione per l'utilizzo delle tecnologie di traduzione degli indirizzi di rete (NAT CGN) da parte dei fornitori di accesso a Internet che consentono di condividere contemporaneamente un unico indirizzo IP tra utenti diversi, compromettendo in questo modo la sicurezza online e la possibilità di accertare la responsabilità; invita gli Stati membri a incoraggiare i fornitori di servizi Internet e gli operatori di rete ad adottare le misure necessarie per limitare il numero di utenti per indirizzo IP, eliminare progressivamente l'utilizzo delle tecnologie CGN ed effettuare gli investimenti necessari per adottare con urgenza la prossima generazione di indirizzi di protocollo Internet (versione 6 — IPv6);

    25.

    invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e a utilizzare appieno gli attuali strumenti di cooperazione dell'UE forniti da Europol — in particolare nell'ambito dell'Analysis Project (AP) Twins e del Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica — ed Eurojust, al fine di assicurare un'efficace azione di indagine e di perseguimento degli autori di reati e degli eventuali complici; sottolinea l'esigenza di mettere a disposizione di Europol ed Eurojust risorse appropriate per lo svolgimento dei loro compiti in tale ambito ed esorta gli Stati membri a condividere le migliori pratiche;

    26.

    invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione di polizia e giudiziaria per combattere la tratta e il traffico di minori migranti, che sono particolarmente vulnerabili agli abusi, al traffico e allo sfruttamento sessuale, principalmente ragazze, ma anche ragazzi; chiede una maggiore cooperazione e un rapido scambio di informazioni tra le autorità per rintracciare i minori scomparsi e ai fini dell'interoperabilità delle banche dati; chiede agli Stati membri di adottare un approccio olistico che coinvolga tutti gli attori interessati e di aumentare la cooperazione con le autorità di contrasto, i servizi sociali e la società civile; riconosce il ruolo importante della società civile nell'identificare i minori vulnerabili, data la mancanza di fiducia dimostrata da parte dei minori migranti nei confronti delle autorità di contrasto;

    27.

    esorta gli Stati membri a rafforzare gli sforzi volti a combattere il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e a perseguire i responsabili e i loro complici, prendendo in considerazione la responsabilità di tutti gli attori coinvolti;

    28.

    ritiene che sia opportuno incoraggiare gli Stati membri a creare una rete internazionale specializzata nella lotta contro il turismo sessuale, affiancata da politiche pubbliche come l'introduzione di programmi di finanziamento per aiutare le famiglie e i minori nelle zone a rischio;

    Prevenzione (articoli 22, 23 e 24 della direttiva)

    29.

    invita gli Stati membri a predisporre efficaci programmi di prevenzione e intervento, inclusi programmi periodici di formazione, per tutti i funzionari, gli educatori, le associazioni di genitori e i soggetti interessati che sono in contatto con i minori, al fine di meglio valutare i rischi di reato;

    30.

    esorta tutti gli Stati membri ad attuare misure appropriate, ad esempio aumento della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, campagne di prevenzione, programmi di formazione e di istruzione specifici per le autorità, i genitori, gli insegnanti, i bambini e i minori — anche in collaborazione con le associazioni di genitori che svolgono un ruolo attivo nella protezione dei bambini e dei minori e con le pertinenti organizzazioni della società civile — al fine di promuovere l'alfabetizzazione mediatica, la sicurezza online e l'importanza dei valori della famiglia (ad esempio la responsabilità, il rispetto e la cura reciproci), la dignità umana, l'autostima, la non violenza e, più in generale, il diritto dei bambini di essere protetti contro tutte le forme di abuso sessuale e di sfruttamento sessuale;

    31.

    chiede alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE di creare un sistema in più fasi per la protezione dei minori basato sull'interesse superiore del minore e sul pieno rispetto dei suoi diritti fondamentali, al fine di trasmettere un messaggio chiaro che tutte le forme di abuso fisico, sessuale ed emotivo nei confronti dei minori sono inaccettabili e perseguibili penalmente;

    32.

    incoraggia gli Stati membri a condividere le migliori pratiche in merito ai materiali educativi e ai programmi di formazione per tutti gli attori coinvolti, quali insegnanti, genitori, educatori e autorità di contrasto, per sensibilizzare sulle pratiche di adescamento e altre forme di rischio per la sicurezza dei minori online; incoraggia gli Stati membri a creare ambiziosi programmi educativi rivolti sia ai genitori che ai giovani, al fine di responsabilizzarli, sensibilizzandoli in merito ai pericoli di Internet e incoraggiandoli a segnalare episodi di cui dovessero essere testimoni o vittime, in particolare attraverso linee telefoniche dedicate ai minori; ritiene molto importante fornire ai genitori gli orientamenti necessari per valutare i rischi cui potrebbero essere esposti i loro figli e per rilevare i primi segnali di un potenziale abuso sessuale online; invita i fornitori di servizi ad adoperarsi al fine di intensificare le attività di sensibilizzazione in merito ai rischi online, segnatamente per quanto concerne i minori, sviluppando strumenti interattivi e materiale informativo;

    33.

    esorta gli Stati membri a introdurre nella loro legislazione il controllo obbligatorio dei precedenti per le persone che si candidano a svolgere attività di volontariato o occupazioni che prevedono contatti con minori o l'esercizio di un'autorità sui minori e a scambiarsi sistematicamente informazioni sugli individui che presentano un rischio per i minori;

    34.

    invita gli Stati membri a scambiarsi informazioni sugli autori di reati sessuali nei confronti di minori, in modo tale da impedire loro di spostarsi inosservati da uno Stato membro all'altro per lavoro o per svolgere attività di volontariato con minori o con istituzioni che si occupano di minori; esorta gli Stati membri a intensificare la condivisione di informazioni relative alle condanne penali e alle misure interdittive, e ad assicurare la raccolta sistematica e coerente dei dati nei registri nazionali degli autori dei reati; sollecita gli Stati membri a ottemperare ai loro obblighi di cui all'articolo 22 della direttiva 2011/93/UE e a fornire programmi e misure di intervento efficaci, esaminati a livello accademico, per le persone che temono di poter commettere reati di abuso sessuale di minori e altri reati di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva;

    35.

    osserva che alcuni Stati membri hanno sviluppato sistemi operativi e capacità di polizia scientifica specifici per l'indagine degli abusi sessuali di minori; rileva, tuttavia, che la maggior parte degli Stati membri non dispone di servizi di investigazione specializzati né dei mezzi finanziari necessari per acquisire materiali di polizia scientifica, ad esempio software specifici per consentire le indagini online; raccomanda pertanto che l'UE sostenga questi servizi assegnando i rispettivi fondi, ove necessario;

    36.

    osserva che la maggior parte dei casi di abuso sessuale e sfruttamento sessuale dei minori non vengono segnalati alle autorità di contrasto; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per migliorare e potenziare la segnalazione di abusi da parte dei minori, nonché a prendere in considerazione la creazione di meccanismi sistematici di segnalazione diretta;

    37.

    invita gli Stati membri a sviluppare o a rafforzare le linee di assistenza per minori che forniscono aiuto e sostegno ai minori vittime di abuso o di sfruttamento sessuale e che garantiscono il diritto fondamentale dei minori di essere ascoltati; chiede agli Stati membri di garantire la disponibilità ventiquattro ore su ventiquattro di queste linee di assistenza, la loro accessibilità da diversi mezzi di comunicazione, la loro riservatezza, il fatto che siano a titolo gratuito per i minori, ma anche per le linee di assistenza, la loro posizione chiara nell'ambito dei sistemi nazionali di protezione dei minori e chiede garanzie sul finanziamento strutturale e duraturo di tali linee di assistenza;

    Assistenza e protezione delle vittime (articoli 18, 19 e 20 della direttiva)

    38.

    invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato, ad adottare provvedimenti specifici per proteggere i minori vittime di reato e a condividere le migliori pratiche, al fine di assicurare che i minori ricevano un'assistenza e un sostegno adeguati lungo l'intero procedimento penale e successivamente ad esso;

    39.

    plaude alle migliori pratiche adottate in taluni Stati membri per la protezione dei minori, come la «Barnhuset» in Svezia, tra le altre; invita gli Stati membri ad adoperarsi onde far sì che i minori ricevano assistenza legale e sostegno psicologico, e a evitare la vittimizzazione secondaria dei minori; incoraggia gli Stati membri a lanciare campagne di sensibilizzazione sia a livello regionale che nazionale al fine di promuovere il sostegno per i minori vittime di reato e favorire un cambiamento culturale nell'opinione pubblica per evitare qualsiasi atteggiamento di colpevolizzazione delle vittime, che può comportare un ulteriore trauma per i minori vittime di abuso;

    Rimozione e blocco (articolo 25)

    40.

    accoglie con favore il fatto che gli Stati membri abbiano adottato misure legislative e amministrative per rimuovere le pagine web che presentano materiale contenente abusi sessuali su minori ospitate nel loro territorio; invita gli Stati membri a dare piena attuazione all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE e a dare priorità alla rapida rimozione alla fonte del materiale contenente abusi sessuali su minori, fornendo le idonee garanzie; si rammarica del fatto che soltanto la metà degli Stati membri abbia incluso nella propria legislazione disposizioni volte a bloccare l'accesso a tali pagine web per gli utenti Internet nel proprio territorio; ricorda che nella lotta contro la diffusione di materiale contenente abusi sessuali su minori, le misure di rimozione sono più efficaci del blocco, poiché quest'ultimo non elimina il contenuto;

    41.

    si rammarica ed esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene la Commissione abbia osservato che alcuni Stati membri non dispongono di procedure operative di «notifica e rimozione» a distanza di 16 anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico), non abbia indicato nessuna azione che verrà attuata per chiedere a quegli Stati membri di conformarsi al diritto dell'UE;

    42.

    invita la Commissione a compiere ulteriori sforzi per acquisire le informazioni necessarie per verificare le procedure in atto negli Stati membri che non dispongono di una notifica funzionale, di procedure di notifica e rimozione e di sanzioni penali e ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri, qualora non rispettino gli obblighi di cui alla direttiva 2000/31/CE in questo ambito;

    43.

    si rammarica del fatto che la Commissione non abbia valutato la sicurezza degli elenchi di siti bloccati, le tecnologie utilizzate per il blocco nei paesi che hanno attuato le misure e l'attuazione di misure di sicurezza, quali la crittografia, per la conservazione e la comunicazione degli elenchi di siti bloccati né abbia svolto alcuna analisi significativa dell'efficacia di questa misura;

    44.

    osserva che la direttiva 2011/93/UE non richiede il blocco obbligatorio; riconosce che il blocco non è una tecnologia unica né una tecnologia affidabile; raccomanda l'eliminazione alla fonte di materiale contenente abusi di minori, sfruttamento di minori e abusi sessuali di minori nell'ambito di azioni giudiziarie e di contrasto efficaci;

    45.

    esorta gli Stati membri a velocizzare, in collaborazione con il settore di Internet, le procedure di notifica e rimozione, che sono ancora troppo lunghe, e a instaurare partenariati con l'industria online, Europol ed Eurojust in modo da impedire che reti e sistemi siano oggetto di pirateria e uso improprio per la distribuzione di materiale contenente abusi sessuali su minori;

    46.

    invita gli Stati membri, nei casi in cui i contenuti siano resi disponibili da paesi terzi, a intensificare la collaborazione con i paesi terzi interessati e con Interpol per garantire la rimozione rapida dei contenuti in questione;

    47.

    raccomanda alle autorità nazionali competenti di aggiornare periodicamente le liste nere dei siti web che presentano materiale contenente abusi sessuali su minori e di trasmetterle ai fornitori di servizi Internet al fine di evitare, ad esempio, blocchi eccessivi e assicurare la proporzionalità; raccomanda la condivisione di tali liste nere di siti web tra gli Stati membri, con Europol e il suo Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, e con Interpol; ritiene, a tale proposito, che si potrebbe applicare la tecnologia di indirizzamento calcolato di nuova concezione, che comprende il rilevamento e il riconoscimento automatico delle immagini; sottolinea che qualsiasi tecnologia utilizzata dovrebbe essere rigorosamente testata per eliminare, o almeno ridurre al minimo, la possibilità di pirateria informatica, abusi o effetti controproducenti;

    48.

    incoraggia la rete INHOPE a lavorare con i suoi membri per creare un meccanismo di segnalazione anonimo e sicuro sulle reti Deep Web, ad esempio le reti Dark Net che si trovano nella rete TOR, che garantisca lo stesso standard elevato di anonimato offerto dagli organi di stampa agli informatori, per offrire la possibilità a coloro che utilizzano tali reti di fornire informazioni o segnalazioni sul materiale contenente abusi sessuali su minori;

    49.

    esorta gli Stati membri a fare in modo che i fornitori di servizi Internet (ISP) siano tenuti a segnalare in modo proattivo alle autorità di contrasto e alle linee di pronto intervento nazionali il materiale contenente abusi sessuali su minori individuato nella propria infrastruttura; invita la Commissione a proseguire il suo finanziamento nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (MCE), al fine di fornire alle linee di pronto intervento le risorse adeguate per adempiere al loro compito di affrontare il problema dei contenuti illeciti online;

    50.

    riconosce il ruolo attivo e di sostegno alla lotta contro la diffusione di materiale contenente abusi sessuali su minori in Internet svolto dalle organizzazioni della società civile, quali la rete di linee di pronto intervento INHOPE, compresa la Internet Watch Foundation nel Regno Unito; esorta la Commissione, in collaborazione con INHOPE, a individuare e attuare le migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di dati statistici e l'interazione efficace con le attività di contrasto; esorta gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a istituire linee di pronto intervento di questo tipo e ritiene che queste dovrebbero essere autorizzate a ricercare proattivamente materiale contenente abusi sessuali su minori online;

    51.

    esorta gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a istituire senza indugio meccanismi di segnalazione e consulenza sicuri e rispettosi dei minori, come le linee di pronto intervento via telefono e via computer attraverso indirizzi e-mail o applicazioni per tablet o smartphone a cui gli utenti di Internet possono segnalare — anche anonimamente — eventuale materiale contenente abusi sessuali su minori trovato online e che siano in grado di valutare rapidamente questi contenuti segnalati al fine di attuare procedure tempestive di notifica e rimozione e di eliminare i contenuti ospitati fuori dal loro territorio; chiede l'esplicito riconoscimento e il rafforzamento di tali linee di pronto intervento e incoraggia gli Stati membri a dotarle di risorse adeguate, compresi bilanci appropriati e professionisti qualificati e con esperienza; ritiene che a tali linee di pronto intervento dovrebbe essere consentito di effettuare ricerche di materiale contenente abusi sessuali di minori in modo proattivo online, oltre che ricevere denunce da parte del pubblico;

    52.

    sottolinea la necessità di promuovere e sostenere, a livello dell'Unione, programmi informativi per consentire ai cittadini di segnalare alle autorità competenti contenuti online illegali o nocivi per i minori;

    53.

    invita la Commissione a tenere il Parlamento regolarmente informato sugli sviluppi relativi all'osservanza della direttiva da parte degli Stati membri fornendo dati disaggregati e comparabili sulle prestazioni degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori sia online che offline; invita la Commissione a presentare una relazione più completa sull'attuazione della direttiva, che dovrebbe comprendere ulteriori informazioni e dati statistici sulla rimozione e sul blocco dei siti web che presentano materiale contenente abusi sessuali su minori, dati statistici sulla velocità di rimozione dei contenuti illegali dopo 72 ore e sul seguito dato dalle autorità di contrasto alle segnalazioni di reato, informazioni sui ritardi nella rimozione dovuti alla necessità di evitare interferenze con le indagini in corso, informazioni sull'utilizzo dei dati archiviati da parte delle autorità giudiziarie e di contrasto e sulle azioni intraprese dalle linee di pronto intervento dopo aver informato le autorità di contrasto per contattare i fornitori di servizi di hosting; incarica la commissione competente a tenere un'audizione sullo stato di attuazione e a considerare, eventualmente, l'approvazione di un'ulteriore relazione sul seguito dato all'attuazione della direttiva;

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    o o

    54.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

    (1)  GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

    (2)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

    (3)  GU C 289 del 9.8.2016, pag. 57.

    (4)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 109.

    (5)  Alcuni studi dimostrano che i ragazzi e i bambini possono essere particolarmente imbarazzati nel rivelare un abuso sessuale, anche a causa degli stereotipi sociali nei confronti dei maschi. Si veda, ad esempio, lo valutazione di impatto ex-post del Servizio di ricerca del Parlamento europeo, PE 598.614, p. 16, e Schaefer, G.A., Mundt, I.A,,Ahlers, C.J., and Bahls, C, «Child sexual abuse and psychological impairment in victims: results of an online study initiated by victims», Journal of Child Sex Abuse, Vol. 21, N. 3, 2012, pagg. 343-360.


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