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Document 52017AP0471
European Parliament legislative resolution of 30 November 2017 on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods (COM(2016)0757 — C8-0004/2017 — 2016/0370(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (COM(2016)0757 — C8-0004/2017 — 2016/0370(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (COM(2016)0757 — C8-0004/2017 — 2016/0370(CNS))
GU C 356 del 4.10.2018, pp. 209–216
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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4.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 356/209 |
P8_TA(2017)0471
Obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (COM(2016)0757 — C8-0004/2017 — 2016/0370(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2018/C 356/52)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0757), |
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visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0004/2017), |
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visto l'articolo 78 quater del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0307/2017), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando - 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 58 — paragrafo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 58 — paragrafo 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 369 — paragrafo 2 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Lo Stato membro di identificazione stabilisce il periodo durante il quale tale documentazione deve essere conservata dal soggetto passivo non stabilito nella Comunità.». |
«La documentazione è conservata per un periodo di cinque anni a partire dal 31 dicembre dell'anno civile in cui l'operazione è stata effettuata.». |
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 2 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021 |
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1o aprile 2021 |
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue: |
Con effetto a decorrere dal 1o aprile 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue: |
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 6
Direttiva 2006/112/CE
Titolo V — Capo 3 bis — Articolo 59 quater — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 7
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 143 — paragrafo 1 — lettera c bis
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 21
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 369 ter — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni e un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale in tale Stato membro ad utilizzare il presente regime speciale . Questa disposizione si applica a tutte le suddette cessioni di beni e prestazioni di servizi all'interno della Comunità. |
Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni e un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta qualsiasi servizio a una persona che non sia soggetto passivo ad utilizzare il regime speciale di cui al presente capo, indipendentemente dal luogo in cui tale soggetto passivo sia stabilito o abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale . Questa disposizione si applica a tutte le suddette cessioni di beni e prestazioni di servizi all'interno della Comunità. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 29
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 369 terdecies — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 30
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 369 sexvicies — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se la persona alla quale sono destinati i beni importati in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR sceglie di non applicare il regime standard per l'importazione di beni , anche per l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta a norma dell'articolo 94, paragrafo 2 , lo Stato membro d'importazione consente alla persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione per i beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in tale Stato membro. |
Se il regime speciale di cui al capo 6, sezione 4, non è utilizzato per l'importazione di beni in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR , lo Stato membro d'importazione consente alla persona che presenta i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati nel territorio della Comunità di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione per i beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in tale Stato membro. |
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 30
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 369 septvicies — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 30
Direttiva 2006/112/CE
Articolo 369 septvicies — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri provvedono affinché la persona che presenta le merci in dogana nel territorio della Comunità adotti misure appropriate per garantire il pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona a cui sono destinati i beni. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché la persona che dichiara le merci in dogana nel territorio della Comunità adotti misure appropriate per garantire il pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona a cui sono destinati i beni. |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 3 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso. |
Con effetto a decorrere dal 1o aprile 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 1 — comma 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva dal 1o gennaio 2021. |
Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva dal 1o aprile 2021. |