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Document 62018TN0426

Causa T-426/18: Ricorso proposto l’11 luglio 2018 — Bizbike e Hartmobile/Commissione

GU C 341 del 24.9.2018, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 341/21


Ricorso proposto l’11 luglio 2018 — Bizbike e Hartmobile/Commissione

(Causa T-426/18)

(2018/C 341/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Bizbike (Wielsbeke, Paesi Bassi), Hartmobile BV (Amsterdam, Netherlands) (rappresentante: R. MacLean, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile presente ricorso;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 della Commissione del 2 maggio 2018 che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (1) per i motivi illustrati nel ricorso; e

condannare la Commissione europea e gli eventuali intervenienti alle spese sostenute nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione delle circostanze di fatto e di diritto con conseguente violazione dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 2016/1036 (2) e, in particolare, dell’obbligo di determinare in capo agli importatori un livello sufficiente di conoscenza o consapevolezza del dumping e del pregiudizio sofferti dall’industria dell’Unione al fine di disporre la registrazione delle importazioni.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, in fase d’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 2016/1036, dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

Le ricorrenti sostengono che, imputando alle ricorrenti la presunta consapevolezza dell’asserita sussistenza di dumping e pregiudizio e attribuendo loro la conoscenza dei fatti prima che venisse adottata una qualsiasi misura, il regolamento 2018/671 violerebbe il principio della certezza del diritto.

Il regolamento 2018/671, sviluppando un’interpretazione della presunta consapevolezza che vanifica sia la natura eccezionale sia i requisiti del processo di registrazione delle importazioni, violerebbe anche il principio di tutela del legittimo affidamento.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di fatto e di diritto risultante dalla violazione dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera f), del regolamento 2016/1036 e dell’articolo 16, paragrafo 4, lettera d), del regolamento 2016/1037 (3), per aver omesso di valutare tutte le prove pertinenti, relative ai fattori economici rilevanti che incidono sulle prestazioni dell’industria dell’Unione, al fine di stabilire il pregiudizio e un nesso di causalità con le importazioni del prodotto in esame.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti di difesa delle ricorrenti, per non aver fornito rapido e tempestivo accesso alle principali osservazioni presentate dai denuncianti, a discapito della capacità delle ricorrenti di confutare in modo corretto ed efficace gli argomenti dei denuncianti concernenti il rispetto dei requisiti di legge per imporre la registrazione delle importazioni.

5.

Quinto motivo, vertente sulla mancanza di un ragionamento sufficiente a motivare le principali conclusioni del regolamento 2018/671 al fine di giustificare la registrazione delle importazioni e, più in particolare, fornire una spiegazione adeguata della ragione per cui un pregiudizio aggiuntivo sarebbe asseritamente causato da un continuo aumento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese a prezzi asseritamente decrescenti, senza tenere sufficientemente conto delle osservazioni delle ricorrenti in senso contrario.

(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 della Commissione del 2 maggio 2018 che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 113, 3.5.2018, pag. 4).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176, 30.6.2016, pag. 21).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176, 30.6.2016, pag. 55).


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