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Document 62018TN0355

    Causa T-355/18: Ricorso proposto l’8 giugno 2018 — Spagna / Commissione

    GU C 285 del 13.8.2018, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201807270032025182018/C 285/543552018TC28520180813IT01ITINFO_JUDICIAL20180608383811

    Causa T-355/18: Ricorso proposto l’8 giugno 2018 — Spagna / Commissione

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    C2852018IT3810120180608IT0054381381

    Ricorso proposto l’8 giugno 2018 — Spagna / Commissione

    (Causa T-355/18)

    2018/C 285/54Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. García-Valdecasas Dorrego, agente)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare il bando di concorso;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso è diretto contro il bando relativo ai concorsi generali intesi alla copertura di posti di amministratore nel settore della funzione pubblica (AD 6) EPSO/AD/340/18 e EPSO/AD/341/18.

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento 1/58 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, in quanto si limita il regime di comunicazioni tra l’EPSO e il candidato, prevedendo l’uso esclusivo delle lingue inglese, francese e tedesca, incluso il modulo di candidatura.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1/58, dell’articolo 22 CDFUE, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, e degli articoli 27 e 28, lettera f), dello stesso, in quanto la scelta della seconda lingua è ingiustificatamente limitata a quattro lingue, ossia l’inglese, il francese, il tedesco e l’italiano, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell’Unione europea.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la scelta dell’inglese, del francese, del tedesco e dell’italiano è una scelta arbitraria che comporta una discriminazione in ragione della lingua, vietata dall’articolo 1 del regolamento n. 1/58, dall’articolo 22 della CDFUE, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, e dagli articoli 27 e 28, lettera f), dello stesso.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che la circostanza che il bando impugnato non specifichi espressamente cha la lingua 1 deve essere la lingua nella quale i candidati hanno raggiunto almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) comporta una discriminazione a motivo della nazionalità e una discriminazione in ragione della lingua «parlata», che viola l’articolo 1 del regolamento 1/58, l’articolo 22 CDFUE, l’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, nonché gli articoli 27 e 28, lettera f), dello stesso.

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