Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0332

    Causa C-332/18 P: Impugnazione proposta il 21 maggio 2018 dalla Mytilinaios Anonymos Etairia / Omilos Epicheiriseon avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 marzo 2018, causa T-542/11 RENV, Alouminion tis Ellados VEAE/Commissione europea

    GU C 285 del 13.8.2018, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201807270372024552018/C 285/373322018CJC28520180813IT01ITINFO_JUDICIAL20180521222321

    Causa C-332/18 P: Impugnazione proposta il 21 maggio 2018 dalla Mytilinaios Anonymos Etairia / Omilos Epicheiriseon avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 marzo 2018, causa T-542/11 RENV, Alouminion tis Ellados VEAE/Commissione europea

    Top

    C2852018IT2210120180521IT0037221232

    Impugnazione proposta il 21 maggio 2018 dalla Mytilinaios Anonymos Etairia / Omilos Epicheiriseon avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 marzo 2018, causa T-542/11 RENV, Alouminion tis Ellados VEAE/Commissione europea

    (Causa C-332/18 P)

    2018/C 285/37Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Mytilinaios Anonymos Etairia — Omilos Epicheiriseon (N. Korogiannakis, N. Keramidas, E. Chrysafis e D. Diakopoulos, dichigori, e K. Struckmann, Rechtsanwalt)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea; Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

    Conclusioni della ricorrente

    Con il presente ricorso, la «Mytilinaios Anonymos Etairia — Omilos Epicheiriseon» chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 marzo 2018 nella causa Τ-542/11 RENV (EU:T:2018:132);

    pronunciarsi essa stessa sulla controversia;

    annullare la decisione della Commissione del 13 luglio 2011; e

    condannare la Commissione europea al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per l'intero procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente invoca tre motivi:

    1)

    Errori di diritto e travisamento dei fatti nell’ambito della valutazione del Tribunale in merito alla circostanza se il provvedimento in esame costituisca aiuto di Stato, e in particolare se il provvedimento rappresenti un «vantaggio», sulla valutazione del vantaggio, sul rifiuto di esaminare l’aspetto del trattamento economico, e sull’erronea applicazione dell'onere della prova poiché la Repubblica ellenica non ha avanzato tali argomenti nel corso del procedimento amministrativo, ed errore di diritto nel contestare le argomentazioni della ricorrente per quanto riguarda il «criterio dell'investitore privato».

    2)

    Errore di diritto nel valutare la «selettività» del vantaggio.

    3)

    Errori di diritto e travisamento degli elementi di prova per ciò che riguarda le conseguenze del provvedimento in esame sul commercio e sulla concorrenza.

    Top