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Document 32018C0807(01)

Dichiarazione: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (prima lettura) — Adozione dell'atto legislativo

ST/10801/2018/ADD/1

GU C 277I del 7.8.2018, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CI 277/3


Dichiarazione: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (prima lettura) — Adozione dell'atto legislativo

(2018/C 277 I/02)

Dichiarazione della Commissione con il sostegno del Parlamento europeo relativa all’attuazione del programma

Per attuare in modo efficiente il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa e garantire la piena coerenza con altre iniziative dell’Unione, la Commissione intende attuare il programma in regime di gestione diretta a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

Dichiarazione della Commissione relativa alla predisposizione e all’adozione del programma di lavoro dell’EDIDP

A norma dell’articolo 188 del regolamento (CE) n. 1268/2012, la Commissione è responsabile della predisposizione del programma di lavoro. In tale contesto la Commissione osserva il carattere non esaustivo dell’elenco delle priorità indicate nel regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa; non ritiene pertanto che questo caso debba costituire un precedente per quanto riguarda i margini delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Dichiarazione della Commissione relativa alla selezione di esperti per la valutazione delle proposte nell’ambito del programma, nel contesto della procedura di aggiudicazione

La Commissione farà in modo che gli esperti selezionati nella banca dati di esperti indipendenti di cui all’articolo 15 dispongano delle competenze, esperienza e conoscenze necessarie ai fini del corretto svolgimento dei loro compiti. La Commissione può avvalersi di qualunque fonte pertinente, comprese le informazioni in tal senso eventualmente a disposizione degli Stati membri, nel pieno rispetto del regolamento finanziario.

La Commissione farà in modo che si tenga quanto più possibile conto delle osservazioni degli Stati membri in merito alle credenziali degli esperti nella banca dati di esperti indipendenti.


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