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Document 52018XX0731(01)
Opinion of the Advisory Committee on restrictive practices and dominant positions at its meeting on 19 January 2018 concerning the draft decision relating to Case AT.40220 — Qualcomm (Exclusivity Payments) — Rapporteur: Austria
Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 gennaio 2018 in relazione al progetto di decisione sul caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva) — Relatore: Austria
Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 gennaio 2018 in relazione al progetto di decisione sul caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva) — Relatore: Austria
GU C 269 del 31.7.2018, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/13 |
Parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 gennaio 2018 in relazione al progetto di decisione sul caso AT.40220 — Qualcomm (premi di esclusiva)
Relatore: Austria
(2018/C 269/13)
1.
Il Comitato consultivo conviene con la Commissione sul fatto che il mercato rilevante del prodotto è il mercato libero mondiale dei chipset LTE come definiti nel progetto di decisione.
2.
Il Comitato consultivo conviene con la Commissione sul fatto che Qualcomm ha detenuto una posizione dominante sul mercato mondiale dei chipset LTE tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016.
3.
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che i pagamenti effettuati da Qualcomm ad Apple descritti nel progetto di decisione erano premi di esclusiva.
4.
Il Comitato consultivo concorda con l’analisi effettuata dalla Commissione circa la capacità dei premi di esclusiva di Qualcomm di produrre effetti anticoncorrenziali e con la conclusione della Commissione che tali premi di esclusiva costituiscono un abuso di posizione dominante.
5.
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito al fatto che Qualcomm non ha dimostrato che i suoi premi di esclusiva erano controbilanciati, o superati, da vantaggi in termini di efficienza che vadano anche a beneficio del consumatore.
6.
Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione concernente la durata dell’infrazione descritta nel progetto di decisione.
7.
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito al fatto che quest’ultima è competente ad applicare l’articolo 102 del TFUE e l’articolo 54 del SEE nel presente caso.
8.
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento di cui al progetto di decisione ha un effetto sensibile sugli scambi tra Stati membri e tra parti contraenti del SEE ai sensi dell’articolo 102 del TFUE e dell’articolo 54 del SEE.
9.
Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.