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Document 52017AE6235

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» [COM(2017) 637 final]

EESC 2017/06235

GU C 227 del 28.6.2018, p. 58–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 227/58


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»

[COM(2017) 637 final]

(2018/C 227/08)

Relatori:

Christophe LEFÈVRE

Jorge PEGADO LIZ

Lech PILAWSKI

Consultazione

Consiglio, 17.11.2017

Parlamento europeo, 13.11.2017

Base giuridica

Articoli 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sessione plenaria

15.2.2018

Sessione plenaria n.

532

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

160/5/13

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Le differenze esistenti in materia diritto dei contratti tra i vari Stati membri non incoraggiano i consumatori ad acquistare in altri paesi dell’UE.

1.2.

D’altro canto, la fiducia degli imprenditori nelle vendite transfrontaliere non è ancora migliorata. Secondo l’ultima indagine a livello di UE, il 58 % di tutti i dettaglianti esprime fiducia nella vendita online, e tuttavia, solo il 28 % si sente sicuro quando vende online in altri paesi dell’UE (1).

1.3.

Le posizioni adottate sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio sulle proposte presentate dalla Commissione nel 2015 (2) per quanto riguarda la vendita di beni online e di persona dimostrano che, come sottolineato dal CESE nel suo parere riguardante tali proposte (3), le norme applicabili alla vendita di beni dovrebbero essere le stesse indipendentemente dal canale di vendita.

1.4.

Il CESE si compiace quindi che la proposta di direttiva modificata in oggetto estenda il campo di applicazione della proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online al fine di farvi rientrare la vendita «faccia a faccia».

1.5.

Il CESE invita tuttavia la Commissione a tenere conto, nella sua proposta, di una serie di raccomandazioni, ossia:

a)

la proposta non dovrebbe portare a una riduzione del periodo di garanzia in alcuni Stati membri, né alla creazione di una gerarchia di diritti;

b)

la possibilità di derogare al carattere imperativo della direttiva mediante semplice accordo tra le parti contraenti dovrebbe essere possibile soltanto se tale accordo garantisce l’autonomia e la protezione effettiva dei consumatori;

c)

la proposta dovrebbe consentire ai consumatori di agire direttamente in sede giudiziale contro il produttore;

d)

il criterio della sostenibilità (stock di pezzi di ricambio) dovrebbe essere incluso tra le disposizioni della direttiva;

e)

la proposta dovrebbe includere norme in materia di proroga della garanzia connessa al tempo di indisponibilità di un prodotto in riparazione o durante l’indisponibilità di un servizio;

f)

la proposta dovrebbe includere precisazioni sulla sicurezza delle piattaforme di pagamento o sulla corresponsabilità delle piattaforme di acquisto (Marketplace) in caso di frode o di attuazione della garanzia;

g)

il produttore e il venditore dovrebbero essere corresponsabili nelle situazioni in cui il consumatore sceglie di riparare o sostituire il bene, fatti salvi il diritto di regresso già previsto all’articolo 16 e l’obbligo di rivolgersi in via prioritaria al venditore;

h)

occorre chiarire l’articolazione e le disposizioni riguardanti il termine di 14 giorni per la restituzione e il rimborso.

1.6.

Infine, il CESE invita la Commissione a tenere conto delle osservazioni contenute nel presente parere.

2.   Oggetto e antecedenti della proposta modificata di direttiva

2.1.   Oggetto della proposta modificata di direttiva

2.1.1.

La proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è intesa a estendere il campo di applicazione della proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni al fine di farvi rientrare la vendita «faccia a faccia».

2.1.2.

La proposta dovrebbe facilitare progressi rapidi in un settore che è al centro delle strategie del mercato unico, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2016.

2.1.3.

La proposta modificata, che si applica a tutti i tipi di vendita, mira allo stesso obiettivo e vi contribuisce ancora di più di quelle precedenti (5) in quanto risponde alle incertezze e agli effetti negativi derivanti dalle differenze nazionali in materia di diritto dei contratti.

2.1.4.

La proposta riveduta integra ed è conforme a una serie di atti legislativi già in vigore nell’UE, a carattere orizzontale o settoriale (6), nonché di proposte legislative attualmente all’esame.

2.2.   Breve sintesi delle proposte di direttive precedenti (7)

2.2.1.

Nelle sue proposte precedenti, la Commissione aveva giustificato la propria decisione di adottare due strumenti legislativi, affermando che la specificità del contenuto digitale avrebbe richiesto norme diverse da quelle applicabili agli altri prodotti.

2.2.2.

Con le due proposte, la Commissione intendeva conseguire cinque obiettivi:

a)

riduzione dei costi derivanti dalle differenze in materia di contratti;

b)

certezza del diritto per le imprese;

c)

incentivazione degli acquisti transfrontalieri online nell’UE;

d)

limitazione del danno subito in caso di contenuti digitali difettosi;

e)

un equilibrio generale tra gli interessi dei consumatori e quelli delle imprese, e miglioramenti nella vita quotidiana.

2.2.3.

Secondo la Commissione, le sue proposte creerebbero un equilibrio adeguato tra un elevato livello di tutela dei consumatori nell’UE e delle opportunità di affari nettamente incrementate.

2.3.   Il parere del CESE sulle proposte iniziali (8)

2.3.1.

Nel suo parere del 27 aprile 2016 il CESE aveva criticato la scelta di due direttive invece di una. In tal modo, la Commissione prevedeva un trattamento differente per la vendita di beni online e offline, con una conseguente mancanza di leggibilità, per i consumatori e gli imprenditori, al momento del recepimento nazionale.

2.3.2.

Il CESE sottolineava inoltre la mancanza di risposta a una serie di questioni che considerava essenziale armonizzare: la capacità dei minori di concludere contratti in ambito digitale, la definizione di categorie di clausole abusive specifiche per i contratti online (non previste dalla direttiva 93/13/CEE), la recente prassi del pulsante «paga ora» (pay now) e l’inclusione di una clausola tipo sulla coregolamentazione.

2.3.3.

Infine, il CESE ha ricordato che i suoi pareri sui diritti dei consumatori in ambito digitale sono stati tutti improntati all’orientamento fondamentale secondo cui i diritti riconosciuti nell’ambito di una vendita fisica faccia a faccia devono essere coerenti con il quadro della vendita online o a distanza, indipendentemente dalla forma della transazione digitale, e questo sempre al fine di rafforzare tali diritti e non di indebolirli.

2.3.4.

Le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio nel corso dei dibattiti su queste proposte hanno confermato il punto di vista del CESE sulla necessità di evitare la frammentazione giuridica.

3.   Osservazioni generali

3.1.

La proposta modificata della Commissione presenta una serie di proposte e di opzioni in linea con i precedenti pareri del CESE, come la già citata opzione di un regime unico per la vendita di beni online e offline.

3.2.

Anche altre modifiche introdotte dalla nuova proposta meritano l’approvazione del CESE, in particolare:

a)

l’articolo 2 — introduzione del concetto di «produttore» e chiarimento relativo alla sostituzione di merci «senza spese»;

b)

l’articolo 8 — introduzione di un periodo di presunzione di difetto di conformità pari a quello della garanzia, in quanto la situazione contraria ridurrebbe in pratica il periodo di garanzia legale, dal momento che il consumatore, nella maggior parte dei casi, non ha la possibilità di dimostrare la non conformità del bene;

c)

vari miglioramenti e chiarimenti relativi alla terminologia giuridica utilizzata.

3.3.

Al contrario, il CESE ritiene che la possibilità, prevista all’articolo 18 della proposta, di derogare al carattere imperativo della direttiva mediante semplice accordo tra le parti contraenti, dovrebbe sussistere soltanto se l’accordo in questione consente di garantire una protezione effettiva e l’autonomia di decisione del consumatore.

3.4.

Inoltre, il CESE ritiene che la proposta modificata dovrebbe:

a)

includere regole che consentano al consumatore di agire direttamente in sede giudiziale contro il produttore in caso di difetto di conformità tra i beni e il contratto, come previsto da numerose legislazioni nazionali;

b)

integrare tra le sue disposizioni il criterio di durabilità, come il CESE ha chiesto a più riprese nei suoi pareri (9);

c)

prevedere un termine massimo per la riparazione (10) secondo le migliori pratiche della professione;

d)

obbligare i produttori a mantenere uno stock adeguato di pezzi di ricambio per la durata di vita media del bene, come previsto da varie legislazioni nazionali (11);

e)

inserire altre garanzie offerte dal venditore (marca/produttore/assicurazione di attrezzatura ecc.) per i beni e i servizi;

f)

includere nel contenuto obbligatorio della dichiarazione di garanzia informazioni dettagliate sul carattere oneroso o gratuito, sui costi e sulla forma di pagamento;

g)

stabilire che, in caso di trasferimento di proprietà del bene e del servizio, e in condizioni normali di uso, anche i diritti derivanti dalla garanzia sono interamente trasferiti;

h)

prevedere la responsabilità diretta e solidale del produttore e del venditore nei confronti del consumatore, nelle situazioni in cui il consumatore sceglie di riparare o sostituire il bene (fatti salvi il diritto di regresso già previsto all’articolo 16 e l’obbligo di rivolgersi in via prioritaria al venditore);

i)

prevedere la responsabilità solidale delle piattaforme online, escludendo i semplici intermediari, qualora il consumatore abbia acquistato i beni attraverso una piattaforma di acquisto (Marketplace) fatto salvo il diritto di regresso.

4.   Osservazioni particolari

4.1.   Articolo 1

4.1.1.

Il CESE chiede di conoscere i motivi dell’esclusione di cui al paragrafo 4 concernente i contratti di vendita di beni di seconda mano acquistati all’asta quando il consumatore abbia la possibilità di assistere personalmente alla vendita.

4.2.   Articolo 9

4.2.1.

Il CESE richiama le osservazioni formulate nel precedente parere (12), tenendo presente che con questa proposta, e limitando i diritti dei consumatori inizialmente al solo diritto di riparazione o di sostituzione, in alcuni Stati membri tali diritti saranno meno tutelati rispetto i regimi attualmente in vigore.

4.2.2.

Le disposizioni di cui al paragrafo 3, lettere b) e d), subordinano inoltre l’applicazione di tale regime a concetti indeterminati. L’espressione «impossibile», infatti, è a discrezione del venditore, e sarebbe pertanto opportuno sostituire questo termine con «tecnologicamente impossibile».

4.3.   Articolo 10

4.3.1.

Il CESE raccomanda di sottoporre l’eccezione di cui al paragrafo 1 alle stesse condizioni già illustrate nel precedente punto 3.3.

4.4.   Articolo 11

4.4.1.

Il CESE ribadisce ancora una volta che il diritto alla riparazione o sostituzione è limitato dalla facoltà, che spetta al venditore, di valutare se in una determinata situazione individuale e concreta l’esercizio di uno di tali diritti gli imponga costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze.

4.5.   Articolo 13

4.5.1.

Il CESE reputa opportuno chiarire l’articolazione e le disposizioni riguardanti il termine di 14 giorni per la restituzione e il rimborso.

4.5.2.

Il CESE si chiede se la disposizione di cui al paragrafo 3, lettera (d), di questo articolo si applichi solo, come sembra evidente, ai casi di perdita e distruzione del bene.

4.6.   Articolo 14

4.6.1.

Il CESE chiede di mantenere il periodo di garanzia più lungo esistente in alcuni Stati membri, in quanto, in caso contrario, ciò rappresenterebbe un passo indietro per i diritti dei consumatori in tali paesi.

Bruxelles, 15 febbraio 2018.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Secondo l’analisi effettuata nel quadro del controllo dell’adeguatezza del diritto dei consumatori e del marketing dell’UE, il 46 % dei dettaglianti che utilizzano i canali di vendita a distanza ritiene che i costi connessi al rispetto dei vari principi di protezione dei consumatori e del diritto dei contratti costituiscano uno dei principali ostacoli alle vendite transfrontaliere. Per il 72 % dei consumatori, le differenze in materia di diritto dei consumatori in caso di prodotti difettosi sono molto importanti al momento di prendere decisioni riguardanti gli acquisti «faccia a faccia» in un altro paese dell’UE.

(2)  COM(2015) 634 final e COM(2015) 635 final.

(3)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.

(4)  COM(2015) 635 final.

(5)  COM(2015) 634 final e COM(2015) 635 final. Parere del CESE GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.

(6)  Cfr. in particolare la direttiva 2011/83/UE e i regolamenti (UE) n. 1215/2012 e (CE) n. 593/2008.

(7)  COM(2015) 634 final e COM(2015) 635 final.

(8)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.

(9)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57, punto 4.2.5.4.

(10)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57, punto 4.2.5.7.

(11)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57, punto 4.2.5.7.

(12)  GU C 264 del 20.7.2017, pag. 57.


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