Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018A0221(01)

Parere della Commissione, del 16 febbraio 2018, sul progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di decontaminazione e recupero dell’uranio SOCATRI ubicato nel sito di Tricastin (Francia)

C/2018/0887

GU C 65 del 21.2.2018, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 65/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2018

sul progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto di decontaminazione e recupero dell’uranio SOCATRI ubicato nel sito di Tricastin (Francia)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2018/C 65/01)

La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).

In data 30 agosto 2017 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi (2) provenienti dall’impianto di decontaminazione e recupero dell’uranio SOCATRI.

Sulla base di tali dati e dopo avere consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

la distanza del sito dalla frontiera dello Stato membro più vicino, nella fattispecie il Belgio, è di 170 km;

2.

poiché il progetto modificato prevede il trattamento di sostanze radioattive che presentano livelli elevati di uranio 235, occorre innalzare i limiti regolamentari per lo scarico di effluenti radioattivi gassosi e liquidi;

3.

in condizioni operative normali il progetto modificato non comporta un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza (3);

4.

le modifiche previste non incidono sugli scarichi non pianificati di sostanze radioattive a seguito di eventuali incidenti del tipo e dell’entità considerati nei dati generali del progetto esistente.

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto di decontaminazione e recupero dell’uranio SOCATRI ubicato nel sito di Tricastin (Francia) non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2018

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

(2)  Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

(3)  Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1) e direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1) a decorrere dal 6 febbraio 2018.


Top