Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0602

Causa T-602/17: Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Spagna/Commissione

GU C 357 del 23.10.2017, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/27


Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Spagna/Commissione

(Causa T-602/17)

(2017/C 357/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Sampol Pucurull e A. Gavela Llopis, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione C (2017) 4136 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), settore degli ortofrutticoli, fondi operativi, nei limiti in cui riguarda il Regno di Spagna.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (1).

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto nel valutare la mancanza di controllo del criterio per il riconoscimento dell’attività principale dell’organizzazione di produttori nella misura in cui detto controllo è garantito attraverso il controllo adeguato del valore della produzione commercializzata.

Il ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento, in quanto la conclusione della Commissione non è coerente con quella cui la medesima è precedentemente giunta nell’indagine FV/2010/004.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 104, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 543/2011 e del principio del legittimo affidamento.

Il ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore manifesto, alla luce di tale disposizione, nel valutare carenze nel controllo del criterio di coerenza e qualità tecnica degli investimenti relativamente alle domande di modifica del programma operativo previsto nella suddetta disposizione. Lo stesso precisa, a tale proposito, che tale articolo non impone un’analisi vincolata alla strategia commerciale di un’organizzazione di produttori.

Il ricorrente sostiene altresì che la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento, in quanto la conclusione della Commissione non è coerente con quella cui la medesima è precedentemente giunta nell’indagine FV/2010/004.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 59, lettera [e]), punto iv), 60, paragrafi 2 e 5, e 65 del regolamento (UE) n. 543/2011, nonché del principio del legittimo affidamento.

Il ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto nel valutare carenze nel controllo dell’ammissibilità del programma operativo, in quanto il regolamento menzionato non stabilisce un divieto di riportare le spese derivate da investimenti a un’altra annualità nell’ambito del medesimo programma operativo.

Parimenti, la Commissione avrebbe violato il principio del legittimo affidamento in quanto la sua conclusione non sarebbe coerente con la risposta fornita dal direttore generale della direzione generale dell’Agricoltura della Commissione europea, del 19 novembre 2013, a richiesta delle autorità spagnole sull’applicazione dell’articolo 65 del suddetto regolamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (2), e delle linee-guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie contenute nel documento VI/5530/97.

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che la rettifica forfettaria imposta è inammissibile, poiché non sono state riscontrate carenze nei controlli. Il ricorrente afferma in subordine che la rettifica è sproporzionata e che, nella fattispecie, non occorrerebbe imporre alcuna rettifica o, al massimo, una rettifica del 2 %, stanti le particolari circostanze e il comportamento della Commissione nel caso di specie.


(1)  GU 2011, L 157, pag. 1.

(2)  GU 2013, L 347, pag. 549.


Top