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Document 62017TN0480

Causa T-480/17: Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Grecia/Commissione

GU C 357 del 23.10.2017, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/18


Ricorso proposto il 3 agosto 2017 — Grecia/Commissione

(Causa T-480/17)

(2017/C 357/23)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos e A. Vassilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione esecutiva della Commissione, oggetto di impugnazione, del 26 giugno 2017, nella parte in cui spese della Repubblica ellenica per un totale di EUR 1 182 054,72 sono escluse dal finanziamento dell’Unione europea, nell’ambito della verifica di conformità, a titolo di imposizione una tantum e di rettifiche finanziarie su base forfettaria in ragione di carenze addebitate nella modalità di applicazione delle condizionalità nell’ambito del FEAGA e del FEASR per gli anni di domanda 2012, 2013 e 2014, conformemente a quanto è stato esposto in relazione ai fatti e ai motivi dell’annullamento, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la rettifica impugnata è stata imposta in violazione della legge in base ad un errore di fatto, con una motivazione insufficiente ed erronea, e in violazione dei principi di buona amministrazione e di equità, come illustrato in dettaglio, segnatamente, nella prima parte di tale motivo per le carenze addebitate in taluni punti nel controllo del CGO 1 e in specifici punti del controllo dei requisiti minimi applicabili all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e nella seconda parte di tale motivo per il difetto addebitato nell’analisi del rischio.

2.

Il secondo motivo verte sul difetto di motivazione, su un errore di fatto e sulla violazione del principio di proporzionalità della decisione impugnata nella parte in cui rigetta il calcolo esatto dell’incidenza finanziaria delle carenze individuate, supponendo che siano vere, effettuato dalle autorità greche, anche tenuto conto delle raccomandazioni dell’organo di conciliazione dinanzi alla Commissione.


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