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Document 62017TN0446

Causa T-446/17: Ricorso proposto il 15 luglio 2017 — TK/Parlamento

GU C 357 del 23.10.2017, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/15


Ricorso proposto il 15 luglio 2017 — TK/Parlamento

(Causa T-446/17)

(2017/C 357/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TK (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare la decisione del Presidente del Parlamento europeo del 26 agosto 2016, recante rigetto delle domande della ricorrente del 28 aprile 2016;

se necessario, annullare la decisione del Presidente del Parlamento europeo del 5 aprile 2017, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 25 novembre 2016;

condannare il convenuto al risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente, valutato ex aequo et bono nell’importo di EUR 25 000;

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 26 aprile 2017, recante rigetto del reclamo del 16 gennaio 2017, in quanto con essa non è stato risarcito il danno morale subito dalla ricorrente, e condannare il convenuto al risarcimento del danno morale subito da quest’ultima, valutato ex aequo et bono nell’importo di EUR 25 000;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi principali.

1.

Primo motivo, concernente le decisioni del 26 agosto 2016 e del 5 aprile 2017, e articolato in tre parti:

per quanto attiene alla domanda di annullamento delle decisioni recanti rigetto della prima domanda del 28 aprile 2016, il primo motivo riguarda la violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), la violazione dell’articolo 296 TFUE, la violazione dell’articolo 25, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e la violazione del dovere di sollecitudine;

per quanto concerne la domanda di annullamento delle decisioni recanti rigetto della seconda domanda del 28 aprile 2016, il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato IX dello Statuto e sulla violazione dell’articolo 41 della Carta;

per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, la ricorrente sostiene che le decisioni le hanno arrecato un danno morale che non può essere risarcito mediante l’annullamento delle decisioni contestate.

2.

Secondo motivo, riguardante la decisione del 26 aprile 2017 e vertente sull’asserita violazione da parte del convenuto dell’articolo 41 della Carta, del suo obbligo di motivazione e del suo dovere di sollecitudine, in quanto quest’ultimo sostiene che la decisione contestata dalla ricorrente mediante reclamo è stata annullata ed è stata adottata la decisione di avviare un’indagine, e pertanto conclude che non occorreva accogliere la sua domanda di risarcimento dei danni. La ricorrente considera altresì che essa ha dimostrato di aver subito un danno distinto che non può essere risarcito mediante l’annullamento della decisione contestata. A suo parere, il convenuto doveva quindi non solo annullare la decisione impugnata con il reclamo, ma anche risarcire tale danno.


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