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Document 62017TN0181

Causa T-181/17: Ricorso proposto il 18 agosto 2017 — PC/EASO

GU C 357 del 23.10.2017, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/13


Ricorso proposto il 18 agosto 2017 — PC/EASO

(Causa T-181/17)

(2017/C 357/18)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: PC (rappresentante: L. Railas, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

obbligare l’EASO a revocare ed espungere il documento anonimo e lesivo della dignità umana dalla decisione motivata del 15 giugno 2016, nonché ad emettere una nuova decisione che rimandi alla retrodatata decisione EASO/ED/2015/358 e alla conseguente decisione di licenziamento EASO/HR/2015/607, il cui annullamento è stato richiesto dalla ricorrente con ricorso promosso nella causa T-610/16;

obbligare l’EASO a provvedere, con riguardo alla ricorrente, all’eliminazione di fascicoli personali istituendo un fascicolo personale unico ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, i cui documenti siano conformi allo Statuto, nonché a stralciare dal fascicolo personale della ricorrente i documenti manoscritti e non indentificati con assoluta certezza ad esso estranei;

obbligare l’EASO a esaminare la genesi del documento EASO/ED/2015/358 e imporre al suo consiglio di amministrazione di adottare misure in caso di cattiva amministrazione dell’Ufficio ai sensi degli articoli 29 [paragrafo 1], lettera b), e 31, paragrafo 6, del regolamento n. 439/2010 che istituisce l’EASO, condannandolo altresì a versare alla ricorrente la somma pari a EUR 30 000 a titolo di risarcimento danni per violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, consistente nell’adozione di un provvedimento individuale, da parte dell’EASO, che recante pregiudizio alla ricorrente stessa;

obbligare l’EASO a indagare sul mobbing verificatosi sul luogo di lavoro nei confronti della ricorrente, nonché imporre all’Ufficio e al suo consiglio di amministrazione di adottare misure nei confronti dei soggetti responsabili del mobbing sul posto di lavoro, condannandoli inoltre a corrispondere alla ricorrente la somma di EUR 30 000 in ragione di tale prolungata violazione amministrativa;

obbligare l’EASO a verificare la trasmissione di documenti riservati relativi alla ricorrente a terzi non autorizzati, nonché imporre all’Ufficio e al suo consiglio di amministrazione di adottare provvedimenti nei confronti delle persone responsabili di tale trasmissione di documenti, condannandoli altresì a corrispondere alla ricorrente la somma pari a EUR 20 000 a causa della violazione amministrativa;

obbligare l’EASO a esaminare le violazioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, nonché imporre all’Ufficio e al suo consiglio di amministrazione di adottare misure nei confronti dei soggetti responsabili di tali violazioni, condannandoli altresì a versare alla ricorrente la somma di EUR 20 000 in ragione della violazione amministrativa;

obbligare l’EASO a ripristinare il rapporto di lavoro quinquennale della ricorrente, garantendo una prosecuzione del medesimo senza interruzione e dietro remunerazione, condannando inoltre l’Ufficio a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento danni, stipendi, indennità e contributi pensionistici a carico del datore di lavoro per il periodo durante il quale non è stata impiegata nel suo posto di lavoro fino alla reintegrazione nel rapporto lavorativo;

in subordine, qualora non sia possibile reintegrare la ricorrente nel suo rapporto di lavoro, condannare l’EASO a versare alla ricorrente stipendi, indennità e contributi pensionistici a carico del datore di lavoro per un periodo ininterrotto di cinque anni;

condannare l’EASO a corrispondere alla ricorrente la somma di EUR 30 000 a titolo di risarcimento per il danno morale subìto, vale a dire per l’offesa patita a causa delle modalità con cui l’EASO ha applicato il diritto di essere sentiti contrariamente allo spirito dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e

condannare l’EASO a sopportare le spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è fondato sui seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla ripetuta e sistematica esposizione della ricorrente a mobbing sul luogo di lavoro, attuato e diretto dai suoi superiori. Ciò, ad esempio, avrebbe generato insolite condizioni di lavoro durante il periodo di prova caratterizzato, pertanto, dall’assenza di onestà e imparzialità, nonché da un atteggiamento autoritario, manipolazione e critiche non oggettive espresse pubblicamente nei confronti della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione motivata EASO/HR/2016/525 dell’EASO conterrebbe un documento basato su affermazioni anonime prive di alcun nesso con la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente, né tantomeno costituirebbe parte integrante del fascicolo personale della medesima.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’EASO avrebbe privato la ricorrente delle possibilità di difesa, consentendo l’emanazione del documento EASO/ED/2015/358 con effetti retroattivi e violando l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente sulla diffamazione della ricorrente da parte dell’EASO anche al di fuori dell’Ufficio mediante trasmissione, ad esempio, al Mediatore europeo della decisione motivata EASO/HR/2016/525, contenente un documento infondato, irrilevante e non confermato relativo alla ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sulla trasmissione non autorizzata, da parte dell’EASO, di documenti riservati concernenti la ricorrente a terzi non autorizzati ad esaminarli, in violazione degli articoli 17 e 19 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione delle norme di coerenza dei fascicoli da parte dell’EASO, dal momento che l’Ufficio manterrebbe due fascicoli personali distinti sulla ricorrente persino negando, in violazione szll’articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, la rilevanza delle informazioni contenute nel fascicolo personale aperto.


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