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Document 62010TA0411(01)

Causa T-411/10 RENV: Sentenza del Tribunale 12 settembre 2017 — Laufen Austria/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Ammende — Imposizione in solido di un’ammenda ad una società controllante e ad una sua controllata — Tetto del 10 % del fatturato — Calcolo di tale tetto in funzione del solo fatturato della controllata relativo al periodo della violazione che precede l’acquisizione di tale società da parte della controllante»)

GU C 357 del 23.10.2017, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/8


Sentenza del Tribunale 12 settembre 2017 — Laufen Austria/Commissione

(Causa T-411/10 RENV) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria - Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Ammende - Imposizione in solido di un’ammenda ad una società controllante e ad una sua controllata - Tetto del 10 % del fatturato - Calcolo di tale tetto in funzione del solo fatturato della controllata relativo al periodo della violazione che precede l’acquisizione di tale società da parte della controllante»))

(2017/C 357/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Laufen Austria AG (Wilhelmsburg, Austria) (rappresentanti: E. Navarro Varona, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, F. Jimeno Fernández e F. Castilla Contreras, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, al parziale annullamento della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria) e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione.

Dispositivo

1)

La parte dell’ammenda inflitta alla Laufen Austria AG della quale essa è considerata individualmente responsabile a titolo dell’infrazione commessa nel corso del periodo compreso tra il 12 ottobre 1994 e il 28 ottobre 1999, è fissata ad EUR 4 788 001.

2)

La Laufen Austria e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le sue spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


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