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Document 62017CN0139

Causa C-139/17 P: Impugnazione proposta il 20 marzo 2017 dalla QuaMa Quality Management GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 gennaio 2017, causa T-225/15, QuaMa Quality Management GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

GU C 357 del 23.10.2017, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/2


Impugnazione proposta il 20 marzo 2017 dalla QuaMa Quality Management GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 gennaio 2017, causa T-225/15, QuaMa Quality Management GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-139/17 P)

(2017/C 357/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: QuaMa Quality Management GmbH (rappresentante: C. Russ, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Microchip Technology, Inc.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2017;

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 febbraio 2015 (procedimenti riuniti R 1809/2014-4 e R 1680/2014-4).

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

Con l’impugnazione viene eccepita una violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, RMC (1). Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che l’interveniente, in data 9 aprile 2013, ha presentato una domanda conforme di registrazione del passaggio di proprietà e, a tal fine, ha solo utilizzato un modulo sbagliato. Secondo il Tribunale, la domanda di «modifica del nome o dell’indirizzo di un titolare» si riferiva a tutti i marchi (14) della SMSC Europe GmbH e così l’ha interpretata anche l’EUIPO, stando alla lettera del 14 aprile 2013. È quindi pacifico che l’Ufficio ha rigettato integralmente la domanda del 9 aprile 2013 e ha accolto soltanto la domanda del 14 giugno 2013 dopo la scadenza del termine di opposizione.

Con l’impugnazione viene inoltre eccepita una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. La divisione di opposizione e la commissione di ricorso non avrebbero sufficientemente trattato la questione relativa alla determinazione del pubblico di riferimento. Il rischio di violazione non potrebbe essere valutato senza determinare il pubblico pertinente e il carattere distintivo individuale in relazione ai singoli prodotti e servizi. Ciò vale a maggior ragione se si considera la premessa da cui parte il Tribunale, secondo cui il grado di somiglianza tra i segni di cui trattasi sarebbe «tenue» per un pubblico specializzato — cui il Tribunale non apparterrebbe.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


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