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Document 62017TN0476
Case T-476/17: Action brought on 27 July 2017 — Arysta LifeScience Netherlands v Commission
Causa T-476/17: Ricorso proposto il 27 luglio 2017 — Arysta LifeScience Netherlands/Commissione
Causa T-476/17: Ricorso proposto il 27 luglio 2017 — Arysta LifeScience Netherlands/Commissione
GU C 357 del 23.10.2017, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 357/17 |
Ricorso proposto il 27 luglio 2017 — Arysta LifeScience Netherlands/Commissione
(Causa T-476/17)
(2017/C 357/22)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare il regolamento impugnato (1); |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è incorsa in una serie di manifesti errori di analisi, ha agito in modo irragionevole nel non tenere sufficientemente e debitamente conto di fattori specifici del peculiare caso del diflubenzurone, non ha né considerato la tempistica delle due procedure di regolamentazione, né i nuovi dati disponibili, e ha omesso di esaminare attentamente e in modo imparziale tutti i singoli elementi e fattori del presente caso. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa: la convenuta non avrebbe garantito alla ricorrente la possibilità di presentare adeguatamente ed efficacemente il proprio punto di vista nel corso del processo di riesame. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’adozione ultra vires del regolamento impugnato: la convenuta avrebbe agito ultra vires, in quanto l’unica autorità legalmente responsabile della classificazione o della riclassificazione delle sostanze sarebbe l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come stabilito nel regolamento 1272/2008 (2), e non la convenuta. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul carattere sproporzionato del regolamento impugnato: il regolamento impugnato sarebbe sproporzionato in quanto la convenuta poteva scegliere tra varie misure e la scelta di adottare il regolamento impugnato che restringe l’uso del diflubenzurone a colture non commestibili arrecherebbe svantaggi che sarebbero eccessivi in relazione agli obiettivi perseguiti. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/855 della Commissione, del 18 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone (GU 2017, L 128, pag. 10).
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).