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Document 62017TN0476

Causa T-476/17: Ricorso proposto il 27 luglio 2017 — Arysta LifeScience Netherlands/Commissione

GU C 357 del 23.10.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 357/17


Ricorso proposto il 27 luglio 2017 — Arysta LifeScience Netherlands/Commissione

(Causa T-476/17)

(2017/C 357/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare il regolamento impugnato (1);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è incorsa in una serie di manifesti errori di analisi, ha agito in modo irragionevole nel non tenere sufficientemente e debitamente conto di fattori specifici del peculiare caso del diflubenzurone, non ha né considerato la tempistica delle due procedure di regolamentazione, né i nuovi dati disponibili, e ha omesso di esaminare attentamente e in modo imparziale tutti i singoli elementi e fattori del presente caso.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa: la convenuta non avrebbe garantito alla ricorrente la possibilità di presentare adeguatamente ed efficacemente il proprio punto di vista nel corso del processo di riesame.

3.

Terzo motivo, vertente sull’adozione ultra vires del regolamento impugnato: la convenuta avrebbe agito ultra vires, in quanto l’unica autorità legalmente responsabile della classificazione o della riclassificazione delle sostanze sarebbe l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come stabilito nel regolamento 1272/2008 (2), e non la convenuta.

4.

Quarto motivo, vertente sul carattere sproporzionato del regolamento impugnato: il regolamento impugnato sarebbe sproporzionato in quanto la convenuta poteva scegliere tra varie misure e la scelta di adottare il regolamento impugnato che restringe l’uso del diflubenzurone a colture non commestibili arrecherebbe svantaggi che sarebbero eccessivi in relazione agli obiettivi perseguiti.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/855 della Commissione, del 18 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone (GU 2017, L 128, pag. 10).

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).


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