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Document 62017CN0194

Causa C-194/17 P: Impugnazione proposta il 14 aprile 2017 da Georgios Pandalis avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 febbraio 2017, causa T-15/16, Georgios Pandalis/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

GU C 300 del 11.9.2017, pp. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 300/10


Impugnazione proposta il 14 aprile 2017 da Georgios Pandalis avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 febbraio 2017, causa T-15/16, Georgios Pandalis/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-194/17 P)

(2017/C 300/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Georgios Pandalis (rappresentante: A. Franke, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, LR Health & Beauty Systems GmbH

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

I.

annullare la sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2017 nella causa T-15/16 relativa al procedimento di decadenza nei confronti del marchio dell’Unione n. 001273119 «Cystus»;

II.

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO n. R 2839/2014-1 del 30 ottobre 2015 relativa al procedimento di decadenza nei confronti del marchio dell’Unione n. 001273119 «Cystus»;

III.

annullare la decisione della divisione di annullamento nel procedimento di cancellazione n. 8374 C del 12 settembre 2014, nella parte in cui ha dichiarato decaduto il marchio dell’Unione n. 001273119 «Cystus» per «integratori alimentari non medicinali» rientranti nella classe 30;

IV.

rigettare la richiesta di annullamento di LR Health & Beauty Systems GmbH nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla prima commissione di ricorso dell’EUIPO nei confronti del marchio dell’Unione n. 001273119 «Cystus», nella parte in cui si riferisce ai prodotti «integratori alimentari non medicinali» rientranti nella classe 30;

V.

condannare l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca i seguenti errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2) del regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMU) (1):

1.

Omessa articolazione nella motivazione della sentenza di quali requisiti della disposizione siano specificamente esaminati (uso come marchio, uso effettivo del marchio e se il marchio fosse utilizzato per i prodotti o i servizi tutelati dallo stesso).

2.

Mancata valutazione della riconducibilità dei prodotti a marchio «Cystus» alla definizione di prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva sugli integratori alimentari.

3.

Omessa classificazione dei prodotti «Cystus» per i quali è utilizzato il marchio in esame.

4.

Distorsione dei fatti in sede di valutazione della possibile natura di integratori alimentari non medicinali dei prodotti a marchio «Cystus» e conseguente erronea conclusione che il marchio non è utilizzato per integratori alimentari medicinali.

5.

Omessa valutazione differenziata della possibile natura di integratori alimentari relativamente alle «pastiglie gommose» (non medicinali) commercializzate con il marchio in oggetto.

Inoltre, il ricorrente fa valere l’insufficiente motivazione della dichiarazione, secondo la quale il marchio «Cystus» non è stato oggetto di uso effettivo per integratori alimentari non medicinali ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2) RMU:

1.

La motivazione della sentenza non consentirebbe di comprendere la ragione per cui le circostanze di fatto e gli elementi di prova addotti dal ricorrente non hanno condotto il Tribunale a ritenere che il marchio fosse usato per integratori alimentari non medicinali.

2.

Sarebbe insufficiente fondare la dichiarazione, secondo cui il marchio non è usato per gli integratori alimentari non medicinali tutelati dal medesimo, sulla circostanza che determinati indizi non si oppongono a tale classificazione, senza accertare per quali prodotti il marchio è altrimenti usato.

3.

Non sarebbe presente una valutazione differenziata della possibile natura di integratori alimentari con riferimento alle «pastiglie gommose» (non medicinali) commercializzate con il marchio in oggetto, senza che sia indicata la ragione per cui tale opportuna differenziazione sia stata omessa.

Il ricorrente invoca, altresì, errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, RMU:

1.

Errore di valutazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2), RMU; non sarebbe stato valutato se il marchio, nella forma registrata o in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio [Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), RMU] sia stato utilizzato per integratori alimentari non medicinali.

2.

Classificazione del marchio quale indicazione descrittiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMU, poiché il ricorrente non avrebbe di fatto alcuna possibilità di utilizzare il marchio come marchio non descrittivo per i prodotti «Cystus» che si basano sulla pianta Cistus Incanus, sebbene il Tribunale nella valutazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, RMU avrebbe dovuto riconoscere che il marchio ha quantomeno un carattere distintivo medio.

Ancora, il ricorrente deduce la motivazione contraddittoria e insufficiente della dichiarazione secondo cui il marchio dell’Unione n. 001273119 «Cystus» non è stato oggetto di uso effettivo per integratori alimentari non medicinali ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2), RMU:

1.

Da un lato, sussisterebbe una contraddizione tra la dichiarazione secondo cui l’ortografia del marchio con «y» anziché con «i» non è sufficiente a provare il suo utilizzo quale marchio dell’Unione e la contestuale decisione che non esistevano dunque impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMU.

2.

Dall’altro lato, la motivazione sarebbe insufficiente nella parte in cui non è indicata la ragione per cui l’uso concreto del marchio non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2), RMU.

Da ultimo, il ricorrente invoca un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 75, seconda frase, RMU: il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha indebitamente considerato che la commissione di ricorso non ha svolto argomentazioni sulla sussistenza di un presunto impedimento alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMU.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario; GU L 78, pag. 1.


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