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Document 62017TN0421

    Causa T-421/17: Ricorso proposto il 6 luglio 2017 — Leino-Sandberg/Parlamento europeo

    GU C 293 del 4.9.2017, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 293/38


    Ricorso proposto il 6 luglio 2017 — Leino-Sandberg/Parlamento europeo

    (Causa T-421/17)

    (2017/C 293/47)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Päivi Leino-Sandberg (Helsinki, Finlandia) (rapprensentanti: O. Brouwer e S. Schubert, avvocati)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del Parlamento del 3 aprile 2017 che rifiuta alla ricorrente l’accesso alla sua decisione dell’8 luglio 2015 adottata in risposta alla domanda di conferma presentata da un terzo ai sensi del regolamento n. 1049/2001;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione nell’applicazione dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento sulla trasparenza.

    La ricorrente sostiene che il documento richiesto è un provvedimento amministrativo definitivo, non protetto da riservatezza o da altra eccezione di non divulgazione. Inoltre, anche nel caso in cui si dovesse applicare una tale eccezione nel caso di specie, la ricorrente sostiene che manifestamente il convenuto ha interpretato, ovvero applicato, tale eccezione erroneamente, in quanto non ha dimostrato in che modo la divulgazione del documento richiesto arrecherebbe pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali.

    2.

    Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione nell’applicare il criterio dell’interesse pubblico prevalente previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento sulla trasparenza.

    3.

    Terzo motivo, in via subordinata, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento sulla trasparenza.


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