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Document 62016TB0883

    Causa T-883/16 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 luglio 2017 — Polonia/Commissione («Procedimento sommario — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73/CE — Domanda della Bundesnetzagentur volta a modificare le condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione — Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»)

    GU C 293 del 4.9.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 293/34


    Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 luglio 2017 — Polonia/Commissione

    (Causa T-883/16 R)

    ((«Procedimento sommario - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Domanda della Bundesnetzagentur volta a modificare le condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione - Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

    (2017/C 293/41)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Kawnik e K. Rudzińska, agenti)

    Resistente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti)

    Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, agenti)

    Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto Opal dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe fissati dalla direttiva 2003/55/CE.

    Dispositivo

    1)

    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

    2)

    L’ordinanza del 23 dicembre 2016, Polonia/Commissione (T-883/16 R), è revocata.

    3)

    Le spese sono riservate.


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