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Document 62017CN0367

    Causa C-367/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 13 giugno 2017 — S/EA e a.

    GU C 293 del 4.9.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 293/17


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 13 giugno 2017 — S/EA e a.

    (Causa C-367/17)

    (2017/C 293/21)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundespatentgericht

    Parti

    Richiedente: S

    Opponenti: EA, EB, EC

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la decisione sulla richiesta di modifica del disciplinare di un’indicazione geografica protetta presentata il 15 febbraio 2007 presso la competente autorità nazionale (nel caso di specie: il Deutsches Patent- und Markenamt — ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) nel senso che l’affettamento e il confezionamento del prodotto (nel caso di specie: Schwarzwälder Schinken) può aver luogo solo nella zona di produzione, debba essere adottata sulla base del regolamento 510/2006 (1) applicabile al tempo della presentazione della domanda oppure sulla base del regolamento 1151/2012 (2) vigente al momento della decisione.

    2)

    Nel caso in cui la decisione debba essere adottata sulla base del regolamento 1151/2012, attualmente in vigore:

    2.1

    a)

    Se il fatto che un trasporto inadeguato del prodotto allo scopo dell’ulteriore trasformazione (affettamento e confezionamento) in altre zone possa incidere negativamente sull’autenticità del gusto, la qualità e la conservazione del prodotto costituisca una sufficiente motivazione specifica per prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 1151/2012, affinché l’affettamento e il confezionamento possano aver luogo solo nella zona di produzione.

    b)

    Se i requisiti figuranti nel disciplinare per l’affettamento e il confezionamento che non vanno oltre i vigenti standard dell’igiene dei prodotti alimentari sotto il profilo della qualità del prodotto costituiscano sufficienti motivazioni specifiche per prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 1151/2012 affinché l’affettamento e il confezionamento possano aver luogo solo nella zona di produzione

    2.2

    a)

    Se possa considerarsi, in linea di principio, una sufficiente motivazione specifica per prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 1151/2012 ai fini della disposizione contenuta nel disciplinare di un’indicazione geografica protetta, secondo la quale l’affettamento e il confezionamento possono aver luogo solo nella zona di produzione il fatto che i relativi eventuali controlli (sui produttori) nella zona di produzione [articolo 7, paragrafo 1, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 3, lettera a) e con l’articolo 37 del regolamento 1151/2012] abbiano una frequenza superiore e, in generale, offrano una migliore garanzia rispetto ai controlli (sugli abusi) previsti dall’articolo 36, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 38 del regolamento 1151/2012.

    b)

    In caso di soluzione negativa del quesito sub a):

    Se sia giustificata una diversa conclusione qualora si tratti di un prodotto molto richiesto anche a livello sovraregionale, affettato e confezionato in rilevante quantità al di fuori della zona di produzione, anche se non siano stati ancora constatati casi concreti di un impiego abusivo dell’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 1151/2012.

    2.3

    Se sufficienti motivazioni specifiche per prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 1151/2012 ai fini della disposizione contenuta nel disciplinare di un’indicazione geografica protetta, secondo la quale l’affettamento e il confezionamento possono aver luogo solo nella zona di produzione, possano risiedere nel fatto che altrimenti non sarebbe garantita con sicurezza la rintracciabilità del prodotto trasformato.

    Se a tal riguardo sia rilevante la circostanza che

    a)

    debba essere garantita la rintracciabilità di prodotti alimentari, in particolare quelli di origine animale, in base all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3), in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale (4);

    b)

    debba essere garantita la rintracciabilità del prodotto con la partecipazione del trasformatore del prodotto in sistemi privati di sicurezza, giuridicamente facoltativi, ma di fatto obbligatori.

    2.4

    In caso di risposta in senso affermativo ad una delle questioni da 1 a 3:

    Se nel disciplinare di una indicazione geografica protetta possa o debba essere previsto — come mezzo meno gravoso rispetto al nuovo trasferimento obbligatorio dell’affettamento e del confezionamento nella zona di produzione — che i trasformatori del prodotto aventi sede al di fuori della zona di produzione debbano sottoporsi ad un controllo da parte delle autorità e degli organismi competenti per i controlli nella zona di produzione in base al disciplinare [articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 1151/2012].

    3)

    Nell’ipotesi in cui la decisione debba essere adottata sulla base del regolamento 510/2006 (v. prima questione), il giudice del rinvio chiede di rispondere alle questioni esposte sub 2 sulla base del regolamento 510/2006, in particolare dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), di detto regolamento in combinato disposto con l’articolo 8 e il considerando 8 del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (5).


    (1)  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 , relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari; GU L 93, pag. 12.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; GU L 343, pag. 1.

    (3)  GU L 31, pag. 1.

    (4)  GU L 242, pag. 2.

    (5)  GU L 369, pag. 1.


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