Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0294

    Causa C-294/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 22 maggio 2017 — Stichting Werkgroep Behoud de Peel/College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant

    GU C 293 del 4.9.2017, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 293/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 22 maggio 2017 — Stichting Werkgroep Behoud de Peel/College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant

    (Causa C-294/17)

    (2017/C 293/18)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Raad van State

    Parti

    Ricorrente: Stichting Werkgroep Behoud de Peel

    Resistente: College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE (1) del Consiglio (…) del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206; la «direttiva habitat»), osti ad un regime normativo che mira a esentare dall’obbligo di autorizzazione progetti ed altre iniziative che causano depositi di azoto al di sotto di un limite quantitativo o valore soglia e pertanto sono autorizzati senza autorizzazione individuale, partendo dal presupposto che l’incidenza di tutti i progetti e di altre iniziative considerati congiuntamente che possono avvalersi del regime normativo sia stata opportunamente valutata ai fini dell’adozione del regime normativo in parola.

    2)

    Se l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE (…) osti a che un’opportuna valutazione per un programma in cui è stata valutata una determinata quantità totale di deposito di azoto sia posta a fondamento del rilascio di un’autorizzazione (autorizzazione individuale) per un progetto o un'altra iniziativa che causa depositi di azoto conformi al margine di deposito valutato nel quadro del programma.

    3)

    Se in un’opportuna valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (…) effettuata per un programma come il PAS 2015-2021, venga presa in considerazione l’incidenza positiva di misure di conservazione e di misure idonee per superfici di tipi di habitat naturali e habitat di specie esistenti, che sono adottate in virtù degli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva.

    3a.

    In caso di risposta affermativa alla terza questione, se si possa tenere conto degli effetti positivi di misure di conservazione e di misure idonee in un’opportuna valutazione per un programma se, al momento dell’opportuna valutazione, queste non sono ancora state attuate e i loro effetti positivi non si sono ancora realizzati.

    Se, presumendo che l’opportuna valutazione contenga conclusioni definitive sull’incidenza di queste misure basate sulla migliore conoscenza scientifica in materia, sia rilevante che l’attuazione e il risultato di tali misure vengano monitorati e, ove emerga che l’incidenza sia meno favorevole di quanto presunto nell’opportuna valutazione, si proceda, se necessario, a una correzione.

    4)

    Se gli effetti positivi della riduzione autonoma del deposito di azoto che si manifesterà nel periodo in cui è vigente il Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 possano essere presi in considerazione nell’opportuna valutazione, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (…).

    Se, presumendo che l’opportuna valutazione contenga conclusioni definitive su questi sviluppi basate sulla migliore conoscenza scientifica in materia, sia rilevante che la riduzione autonoma dei depositi di azoto venga monitorata e, ove emerga che la riduzione è meno favorevole di quanto presunto nell’opportuna valutazione, si proceda eventualmente a una correzione.

    5)

    Se le misure di riparazione, adottate nel quadro del PAS 2015-2021, che mirano a prevenire che un determinato fattore inquinante, come il deposito di azoto, abbia effetti pregiudizievoli per le superfici esistenti dei tipi di habitat naturali o di specie, possano essere qualificate come misure di tutela ai sensi del punto 28 della sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 2014, Briels, ECLI:EU:C:2014:330, di cui si può tenere conto in un’opportuna valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (…).

    5a.

    In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se gli effetti positivi di misure di tutela, di cui si può tenere conto nell’opportuna valutazione, possano essere presi in considerazione qualora al momento dell’opportuna valutazione dette misure non siano ancora state attuate e la loro incidenza positiva non si sia ancora realizzata.

    Se, presumendo che l’opportuna valutazione contenga conclusioni definitive sugli effetti di tali misure basate sulla migliore conoscenza scientifica in materia, sia rilevante che l’attuazione e il risultato di tali misure vengano monitorati e, ove emerga che gli effetti siano meno favorevoli di quanto presunto nell’opportuna valutazione, si proceda se necessario a una correzione.


    (1)  GU 1992, L 206, pag. 7.


    Top