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Document 62016CA0433

    Causa C-433/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl [Rinvio pregiudiziale — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Proprietà intellettuale — Disegni e modelli comunitari — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articoli 81 e 82 — Azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione — Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto ha il proprio domicilio]

    GU C 293 del 4.9.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 293/11


    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl

    (Causa C-433/16) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Proprietà intellettuale - Disegni e modelli comunitari - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articoli 81 e 82 - Azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione - Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto ha il proprio domicilio])

    (2017/C 293/15)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Corte suprema di cassazione

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG

    Convenuta: Acacia Srl

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’eccezione fondata sull’incompetenza del giudice adito, sollevata nel primo atto difensivo in via subordinata rispetto ad altre eccezioni di rito sollevate nel medesimo atto, non può essere considerata un’accettazione della competenza del giudice adito e non conduce quindi a una proroga di competenza in forza di tale articolo.

    2)

    L’articolo 82 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea, devono essere proposte dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che vi sia proroga di competenza ai sensi dell’articolo 23 o dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, e salvo i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti regolamenti.

    3)

    La regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile alle azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

    4)

    La regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile a domande di constatazione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a un’azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di un disegno o di un modello comunitario, nei limiti in cui accogliere tali domande presuppone l’accoglimento di tale azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione.


    (1)  GU C 410 del 7.11.2016.


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