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Document 62016CA0433
Case C-433/16: Judgment of the Court (Second Chamber) of 13 July 2017 (request for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione — Italy) — Bayerische Motoren Werke AG v Acacia Srl (Reference for a preliminary ruling — Jurisdiction in civil and commercial matters — Regulation (EC) No 44/2001 — Intellectual property — Community designs — Regulation (EC) No 6/2002 — Articles 81 and 82 — Action for a declaration of non-infringement — Jurisdiction of Community design courts of the Member State where the defendant is domiciled)
Causa C-433/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl [Rinvio pregiudiziale — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Proprietà intellettuale — Disegni e modelli comunitari — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articoli 81 e 82 — Azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione — Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto ha il proprio domicilio]
Causa C-433/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl [Rinvio pregiudiziale — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Proprietà intellettuale — Disegni e modelli comunitari — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articoli 81 e 82 — Azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione — Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto ha il proprio domicilio]
GU C 293 del 4.9.2017, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/11 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl
(Causa C-433/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Proprietà intellettuale - Disegni e modelli comunitari - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articoli 81 e 82 - Azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione - Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto ha il proprio domicilio])
(2017/C 293/15)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG
Convenuta: Acacia Srl
Dispositivo
1) |
L’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’eccezione fondata sull’incompetenza del giudice adito, sollevata nel primo atto difensivo in via subordinata rispetto ad altre eccezioni di rito sollevate nel medesimo atto, non può essere considerata un’accettazione della competenza del giudice adito e non conduce quindi a una proroga di competenza in forza di tale articolo. |
2) |
L’articolo 82 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea, devono essere proposte dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che vi sia proroga di competenza ai sensi dell’articolo 23 o dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, e salvo i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti regolamenti. |
3) |
La regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile alle azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), del regolamento n. 6/2002. |
4) |
La regola di competenza prevista dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è applicabile a domande di constatazione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a un’azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di un disegno o di un modello comunitario, nei limiti in cui accogliere tali domande presuppone l’accoglimento di tale azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione. |