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Document 62017CN0140

    Causa C-140/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 17 marzo 2017 — Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Gmina Ryjewo

    GU C 202 del 26.6.2017, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 202/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 17 marzo 2017 — Szef Krajowej Administracji Skarbowej/Gmina Ryjewo

    (Causa C-140/17)

    (2017/C 202/16)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parti

    Ricorrente: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

    Resistente: Gmina Ryjewo

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se, alla luce degli articoli 167, 168, 184 e segg. della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e del principio di neutralità, un comune abbia il diritto a detrarre (mediante una rettifica) l’imposta pagata a monte, relativa alle sue spese d’investimento, qualora:

    nel periodo iniziale dopo la costruzione (l’acquisto), il bene d’investimento sia stato destinato ad un settore di attività non assoggettato ad imposta (nell’ambito dello svolgimento, da parte del comune, di compiti di pubblica autorità nell’esercizio del potere di imperio che gli compete);

    la destinazione d’uso del bene d’investimento sia stata modificata ed il bene venga impiegato dal comune anche per operazioni imponibili;

    2)

    Se ai fini della risposta alla questione di cui al punto 1 rilevi il fatto che, al momento della costruzione o dell’acquisto del bene d’investimento, non era stata espressamente manifestata, da parte del comune, l’intenzione di destinare in futuro tale bene ad operazioni imponibili.

    3)

    Se ai fini della risposta alla questione di cui al punto 1 rilevi il fatto che il bene d’investimento venga utilizzato tanto per operazioni imponibili, quanto per quelle non soggette ad imposta (nello svolgimento, da parte del comune, di compiti di pubblica autorità) e che non vi è possibilità di imputare oggettivamente le spese d’investimento concrete ad uno dei summenzionati gruppi di operazioni.


    (1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


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