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Document 52014AP0093
P7_TA(2014)0093 Insolvency proceedings ***I European Parliament legislative resolution of 5 February 2014 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings (COM(2012)0744 — C7-0413/2012 — 2012/0360(COD)) P7_TC1-COD(2012)0360 Position of the European Parliament adopted at first reading on 5 February 2014 with a view to the adoption of Regulation (EU) No …/2014 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings
P7_TA(2014)0093 Procedure d'insolvenza ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza (COM(2012)0744 — C7-0413/2012 — 2012/0360(COD)) P7_TC1-COD(2012)0360 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza
P7_TA(2014)0093 Procedure d'insolvenza ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza (COM(2012)0744 — C7-0413/2012 — 2012/0360(COD)) P7_TC1-COD(2012)0360 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza
GU C 93 del 24.3.2017, pp. 366–388
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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24.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/366 |
P7_TA(2014)0093
Procedure d'insolvenza ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza (COM(2012)0744 — C7-0413/2012 — 2012/0360(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2017/C 093/61)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0744), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0413/2012), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013 (1), |
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visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione giuridica (A7-0481/2013), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 55.
P7_TC1-COD(2012)0360
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
sentito il garante europeo della protezione dei dati (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (4) ha istituito un quadro europeo per le procedure d'insolvenza transfrontaliere. Esso determina lo Stato membro competente per l'apertura di una procedura d'insolvenza, stabilisce norme uniformi sulla legge applicabile e prevede il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni legate all'insolvenza e il coordinamento tra la procedura d'insolvenza principale e quella secondaria. |
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(2) |
La relazione della Commissione del 12 dicembre 2012 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 (5) conclude affermando che, in termini generali, il regolamento funziona correttamente ma che, al fine di rafforzare l'efficace gestione delle procedure d'insolvenza transfrontaliere, è auspicabile migliorare l'applicazione di alcune sue disposizioni. |
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(3) |
È opportuno estendere il campo l'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 alle procedure che promuovono il salvataggio del debitore economicamente valido in gravi difficoltà finanziarie , per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza o a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente. È opportuno altresì che il regolamento disciplini le procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi, che non soddisfano i criteri dell'attuale strumento. [Em. 1] |
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(4) |
Occorre chiarire le norme in materia di competenza giurisdizionale ad aprire la procedura d'insolvenza e il quadro procedurale per determinare tale competenza. È altresì necessaria una norma esplicita sulla competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente. |
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(5) |
Al fine di migliorare l'efficacia delle procedure d'insolvenza nei casi in cui il debitore possiede una dipendenza in un altro Stato membro, è opportuno abolire il requisito secondo cui la procedura secondaria è obbligatoriamente una procedura di liquidazione. Inoltre, il giudice deve avere la possibilità di rifiutare l'apertura di una procedura secondaria qualora non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. È poi necessario migliorare il coordinamento tra la procedura principale e quella secondaria, in particolare obbligando i giudici coinvolti a cooperare. |
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(6) |
È opportuno che gli Stati membri provvedano a pubblicare le decisioni relative ai casi d'insolvenza transfrontalieri in un registro elettronico accessibile al pubblico, al fine di migliorare le informazioni a disposizione dei creditori e dei giudici coinvolti e di evitare procedure parallele. Occorre prevedere l'interconnessione dei registri fallimentari e introdurre moduli standard per l'insinuazione dei crediti che facilitino l'intervento dei creditori stranieri e riducano i costi di traduzione. |
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(7) |
Sono necessarie norme specifiche che disciplinino il coordinamento delle procedure relative a società diverse facenti parte dello stesso gruppo societario. Deve essere obbligo dei curatori dell'insolvenza e dei giudici coinvolti nelle varie procedure d'insolvenza cooperare e comunicare tra loro. Inoltre, ciascuno dei curatori dell'insolvenza coinvolti deve disporre degli strumenti procedurali per proporre un piano di salvataggio per le società del gruppo sottoposte a procedura d'insolvenza e per chiedere, se necessario, la sospensione della procedura relativa ad una società diversa da quella per la quale è stato nominato. La nozione di «gruppo di società» deve essere interpretata entro i limiti del contesto dell'insolvenza e non deve avere alcuna incidenza sugli aspetti di diritto societario riguardanti i gruppi. [Em. 17. Il presente emendamento si applica in tutto il testo] |
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(8) |
Al fine di consentire il rapido adattamento del regolamento ai pertinenti emendamenti del diritto fallimentare nazionale notificati dagli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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(9) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1346/2000, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
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(10) |
Il regolamento (CE) n. 1346/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(11) |
La modifica del richiamato regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di recupero degli aiuti di Stato presso le società in stato d'insolvenza, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-454/09, Commissione/Italia –«New Interline»). Ove il recupero integrale degli aiuti di Stato sia impossibile perché l'ingiunzione di recupero riguarda una società sottoposta a procedura d'insolvenza, è opportuno che tale procedura sia sempre obbligatoriamente una procedura di liquidazione che porti alla cessazione definitiva delle attività del beneficiario e alla liquidazione dell'attivo. |
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(12) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione]. |
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(13) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1346/2000 è così modificato:
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1) |
al considerando 2 il riferimento all'articolo 65 è sostituito da un riferimento all'articolo 81; |
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2) |
ai considerando 3, 5, 8, 11, 12, 14 e 21, i termini «Comunità» o «comunitario» sono sostituiti rispettivamente dai termini «Unione» o «dell'Unione»; |
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3) |
il considerando 4 è sostituito dal seguente:
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4) |
il considerando 6 è sostituito dal seguente:
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5) |
il considerando 7 è sostituito dal seguente:
(*1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).»" |
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6) |
il considerando 9 è sostituito dal seguente:
(*2) Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15)." |
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7) |
è inserito il considerando seguente:
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(8) |
il considerando 10 è sostituito dal seguente:
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8 bis) |
il considerando 11 è sostituito dal seguente:
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9) |
è inserito il considerando seguente:
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10) |
il considerando 13 è soppresso; |
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11) |
sono inseriti i considerando seguenti:
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12) |
sono inseriti i considerando seguenti:
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13) |
il considerando 20 è sostituito dal seguente:
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14) |
sono inseriti i considerando seguenti:
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15) |
è inserito il considerando seguente:
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16) |
il considerando 29 è sostituito dal seguente:
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17) |
è inserito il considerando seguente:
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18) |
il considerando 31 è sostituito dal seguente:
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19) |
sono inseriti i considerando seguenti:
(*4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)." (*5) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)." (*6) Regolamento (CE) n. 45/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»" |
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(20) |
ai considerando 32 e 33 i termini «trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti dai termini «trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; |
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(21) |
gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 Campo d'applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali giudiziarie o amministrative, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza o ristrutturazione del debito e in cui, a fini di salvataggio prevenzione della liquidazione , ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,
Se tali procedure possono essere avviate prima dell'insolvenza, esse devono mirare a evitare la liquidazione. Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A. [Em. 13] 1 bis. Quando le procedure di cui al paragrafo 1 sono confidenziali a norma del diritto dello Stato membro in cui è avviata la procedura d'insolvenza, il presente regolamento si applica a tali procedure unicamente a decorrere dal momento in cui esse sono rese pubbliche in conformità del diritto dello Stato membro interessato e a condizione che non incidano sui crediti dei creditori non coinvolti. [Em. 14] 2. Il presente regolamento non si applica alle procedure d'insolvenza riguardanti
Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per:
(*7) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). " (*8) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010). (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1). " (*9) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»"; " |
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22) |
l'articolo 3 è così modificato:
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23) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 3 bis Competenza per azioni connesse 1. I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3 sono competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente. 2. Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, il curatore dell'insolvenza può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tale giudice sia competente ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10). [Em. 29] 3. Ai fini del presente articolo paragrafo 2 , sono connesse le azioni il cui legame è tale che è più conveniente trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedure separate. [Em. 30] Articolo 3 ter Verifica della competenza; diritto di impugnazione dinanzi al giudice 1. Il giudice adito per l'apertura di una procedura d'insolvenza verifica d'ufficio la propria competenza ai sensi dell'articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d'insolvenza il giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2. 2. Se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, il curatore nominato nella procedura esamina se lo Stato membro in cui la procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, il curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2. [Em. 31] 3. Il creditore o terzo interessato che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la procedura, ha il diritto di impugnare la decisione di apertura della procedura principale. Il giudice che ha aperto la procedura principale o il curatore ne informano i creditori in questione, se conosciuti, in tempo utile affinché possano impugnare la decisione. per motivi di competenza giurisdizionale internazionale entro tre settimane dal momento in cui l'informazione relativa alla data di apertura della procedura di insolvenza è stata resa accessibile conformemente all'articolo 20 bis, lettera a) . [Em. 32] (*10) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012).» " |
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24) |
all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera m) la modifica del testo in inglese non incide sulla versione italiana. |
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25) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 6 bis Accordi di Clausole di compensazione per close-out Gli accordi Se una delle parti di un contratto contenente una clausola di compensazione sono regolati per close-out è un ente rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE, tale clausola di compensazione per close-out è regolata unicamente dalla legge del contratto che li la disciplina.»[Em. 33] |
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26) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis Requisiti di approvazione ai sensi del diritto nazionale Se la legge dello Stato membro che disciplina gli effetti della procedura d'insolvenza sui contratti di cui agli articoli 8 e 10 stabilisce che un contratto possa essere risolto o modificato solo previa approvazione del giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza, ma nessuna siffatta procedura è stata avviata in quello Stato membro, il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza è competente ad approvare la risoluzione o la modifica di tali contratti.» |
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26 bis) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Brevetti europei con effetto unitario e marchi comunitari Ai fini del presente regolamento un brevetto europeo con effetto unitario o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.»[Em. 34] |
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27) |
l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è stato spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede l'arbitrato.» |
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28) |
l'articolo 18 è così modificato:
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29) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 20 bis Registri fallimentari Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri (“registri fallimentari”) al fine di rendere accessibili a tutti via internet e a titolo gratuito le seguenti informazioni:
Articolo 20 ter Interconnessione dei registri fallimentari 1. La Commissione crea, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari. Il sistema si compone dei registri fallimentari e del portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico del pubblico alle informazioni nel sistema. Al fine di rendere accessibili le informazioni di cui all'articolo 20 bis, il sistema fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. 2. Entro …. (*11), la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 3:
Articolo 20 quater Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari 1. I costi di creazione e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a carico del bilancio generale dell'Unione. 2. Ciascuno Stato membro provvede ai costi di adattamento per l'interoperabilità dei registri fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e tenuta del registro. Articolo 20quinquies Registrazione delle procedure d'insolvenza Se è aperta una procedura principale o una procedura secondaria nei riguardi di una società o persona giuridica o di una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, il giudice che apre la procedura assicura che siano immediatamente trascritte nel registro fallimentare dello Stato di apertura le informazioni di cui all'articolo 20bis. Gli Stati membri predispongono procedure per cancellare dati inseriti nel registro fallimentare .»[Em. 37] |
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30) |
l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Pubblicazione in un altro Stato membro 1. Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20ter, il curatore dell'insolvenza chiede che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che lo nomina. Tali misure di pubblicità indicano l'identità del curatore nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell'articolo 3, paragrafo 1, o dell'articolo 3, paragrafo 2 tutte le altre informazioni previste all'articolo 20 bis . [Em. 38] 2. Il curatore dell'insolvenza può chiedere che siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui si trovano beni, o creditori o debitori del debitore, secondo le modalità previste in detto Stato, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»[Em. 39] |
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31) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20 ter, il curatore dell'insolvenza chiede che le decisioni di cui all'articolo 21 siano annotate nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro registro pubblico di qualunque altro Stato membro in cui si trovi una dipendenza del debitore che sia stata annotata in un pubblico registro di tale Stato. Il curatore dell'insolvenza può chiedere tale annotazione in qualunque altro Stato membro.» |
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31 bis) |
all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2 Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo agli articoli 20 bis o 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.»[Em. 40] |
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32) |
l'articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni 1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d'insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono ugualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 32 39 a 56, ad eccezione dell'articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 46 del regolamento (UE) n. 1215/2012 . [Em. 41] La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente, anche se prese da un altro giudice. La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla domanda d'apertura di una procedura d'insolvenza o a questa collegati. 2. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1215/2012 in quanto applicabile.» |
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33) |
l'articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Apertura Se la procedura principale è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di un altro Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d'insolvenza secondaria a norma delle disposizioni di cui al presente capitolo. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta.» |
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34) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 29 bis Decisione di aprire una procedura secondaria 1. Il giudice adito per l'apertura di una procedura secondaria ne informa immediatamente il curatore dell'insolvenza della procedura principale e dà a questi l'opportunità di essere sentito sulla domanda. [Em. 42] 2. Su istanza del curatore dell'insolvenza della procedura principale, il giudice di cui al paragrafo 1 rinvia la decisione di aprire la procedura secondaria o rifiuta di aprirla qualora il curatore dell'insolvenza della procedura principale presenti prove sufficienti a dimostrare che tale apertura non sia è necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, in particolare quando il curatore dell'insolvenza della procedura principale ha assunto l'impegno di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e vi si attiene. [Em. 43] 2 bis. I creditori locali hanno il diritto di impugnare la decisione di rinviare o rifiutare l'apertura di una procedura secondaria entro tre settimane dalla data in cui la decisione è resa pubblicamente nota a norma dell'articolo 20 bis, lettera a). [Em. 44] 2 ter. I creditori locali hanno il diritto di presentare un'istanza al giudice competente per la procedura principale affinché imponga al curatore dell'insolvenza della medesima procedura l'adozione delle opportune misure che si rendono necessarie ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. L'istanza può riguardare anche il divieto di prelevare attività dallo Stato membro in cui l'apertura della procedura secondaria è stata rinviata o rifiutata, il rinvio della distribuzione del ricavato nell'ambito della procedura principale ovvero un obbligo, per il curatore dell'insolvenza della procedura principale, di offrire garanzie circa il mantenimento degli impegni. [Em. 45] 2 quater. Il tribunale di cui al paragrafo 1 può designare un amministratore fiduciario con competenze ristrette. L'amministratore fiduciario assicura che l'impegno sia debitamente eseguito e partecipa alla sua attuazione qualora necessario per la tutela degli interessi dei creditori locali. L'amministratore fiduciario ha diritto a formulare petizioni conformemente al paragrafo 2 ter. [Em. 46] 3. Nel decidere di aprire una procedura secondaria, il giudice di cui al paragrafo 1 opta per il tipo di procedura più appropriato previsto dal diritto nazionale, tenuto conto degli interessi dei creditori locali e che siano o meno soddisfatte le condizioni riguardanti la solvibilità del debitore. 4. Il curatore dell'insolvenza della procedura principale riceve notificazione immediatamente notifica della decisione di apertura della procedura secondaria e ha il diritto di opporvisi impugnarla entro tre settimane dalla ricezione della notifica stessa . Ove le circostanze lo giustifichino, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria può ridurre tale termine a un minimo di una settimana dalla ricezione della notifica .»[Em. 47] |
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35) |
l'articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Cooperazione e comunicazione tra curatori dell'insolvenza 1. Il curatore della procedura principale e i I curatori dell'insolvenza delle procedure secondarie di insolvenza riguardanti lo stesso debitore cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione è funzionale ai fini di una gestione efficace delle procedure stesse, non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comporta alcun conflitto di interessi . La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli. [Em. 48] 2. In particolare, i curatori dell'insolvenza :
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36) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 31 bis Cooperazione e comunicazione tra giudici 1. Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure principali e secondarie riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza o che l'ha aperta coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione è funzionale ai fini di una gestione efficace delle procedure stesse e non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione , purché un simile provvedimento non sia incompatibile con le norme applicabili alle procedure . [Em. 49] 2. I giudici di cui al paragrafo 1 possono comunicare o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione sia a titolo gratuito e rispetti i diritti procedurali delle parti e la confidenzialità delle informazioni. 3. La cooperazione può svolgersi con ogni mezzo opportuno, in particolare
Articolo 31 ter Cooperazione e comunicazione tra curatori dell'insolvenza e giudici 1. Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura principale e le secondarie le procedure d'insolvenza aperte nei confronti dello stesso debitore, [Em. 50]
In ogni caso, nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione in oggetto sono funzionali ai fini del coordinamento delle procedure, non sono incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportano alcun conflitto di interessi. [Em. 51] 2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge con ogni mezzo opportuno, compresi quelli descritti all'articolo 31 bis, paragrafo 3, nella misura in cui non sono incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura.» |
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37) |
l'articolo 33 è così modificato:
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38) |
l'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 Chiusura delle procedure principali o secondarie 1. La chiusura della procedura principale non osta alla continuazione delle procedure secondarie ancora pendenti al momento della chiusura. 2. Se è aperta una procedura secondaria nei riguardi di una persona giuridica nello Stato membro in cui questa ha la sede statutaria, e la chiusura della procedura comporta lo scioglimento della persona giuridica, tale scioglimento non osta alla continuazione della procedura principale aperta in un altro Stato membro la persona giuridica interessata non è cancellata dal registro delle imprese fino alla chiusura della procedura principale .»[Em. 52] |
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39) |
all'articolo 35, il termine «liquidazione» è sostituito dal termine «realizzo»; |
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40) |
l'articolo 37 è sostituito dal seguente: «Articolo 37 Conversione della procedura precedente Il curatore dell'insolvenza della procedura principale può chiedere al giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di ordinarne la conversione in un altro tipo di procedura d'insolvenza applicabile a norma della legge di quello Stato membro.» |
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41) |
l'articolo 39 è sostituito dal seguente: «Articolo 39 Diritto di insinuazione dei crediti Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri (“creditore straniero”), ha il diritto di insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini dell'insinuazione dei crediti non è obbligatoria la rappresentanza di un avvocato o di altro professionista legale.» |
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42) |
l'articolo 40 è così modificato:
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43) |
l'articolo 41 è sostituito dal seguente: «Articolo 41 Procedura di insinuazione dei crediti 1. Il creditore straniero conosciuto insinua il proprio credito usando il modulo standard per i crediti definito conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 4, e pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica entro … (*13). Il modulo porta la denominazione “Insinuazione dei crediti” in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. 2. Nel modulo standard per i crediti il creditore di cui al paragrafo 1 indica:
Il modulo standard per i crediti è corredato, se del caso, da copia dei documenti giustificativi. 3. I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale dell'Unione. Al creditore può essere richiesta la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura o in un'altra lingua accettata da questo Stato. Ogni Stato membro indica almeno una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla sua o dalle sue, che accetta ai fini dell'insinuazione dei crediti. 4. I crediti sono insinuati entro il termine sancito dalla legge dello Stato di apertura. Per i creditori stranieri, tale termine non è inferiore a 45 giorni a partire dalla pubblicazione dell'apertura della procedura nel registro fallimentare dello Stato di apertura. 5. Qualora contesti un credito insinuato ai sensi del presente articolo, il curatore dell'insolvenza consente al creditore di produrre prove aggiuntive dell'esistenza e dell'importo del credito.» |
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44) |
l'articolo 42 è soppresso; |
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45) |
è inserito il capitolo seguente: «CAPITOLO IV BIS INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DI UN GRUPPO SOCIETARIO Articolo 42 bis Dovere di cooperare e comunicare informazioni tra curatori dell'insolvenza 1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura relativa a una controllata coopera con il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura relativa ad un'altra controllata dello stesso gruppo, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare la gestione efficace della procedura, non è incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporta conflitto d'interessi. La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli. 2. Nel porre in essere la cooperazione di cui al paragrafo 1, i curatori dell'insolvenza
I curatori dell'insolvenza possono convenire di conferire ulteriori poteri al curatore dell'insolvenza nominato in una delle procedure laddove un tale accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura. Articolo 42 ter Comunicazione e cooperazione tra giudici 1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per una controllata o che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra controllata o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare la gestione efficace della procedura e non è incompatibile con le norme ad essa applicabili. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione, purché un simile provvedimento non sia incompatibile con le norme applicabili alle procedure . [Em. 54] 2. I giudici di cui al paragrafo 1 possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza. 3. La cooperazione si svolge con ogni mezzo opportuno, in particolare
Articolo 42 quater Cooperazione e comunicazione tra curatori dell'insolvenza e giudici Il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra controllata dello stesso gruppo o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare il coordinamento delle procedure e non è incompatibile con le norme ad esse applicabili e non comporta alcun conflitto di interesse . In particolare, il curatore dell'insolvenza può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra controllata o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato. Articolo 42 quinquies Poteri del curatore dell'insolvenza e sospensione della procedura 1. Il curatore dell'insolvenza nominato nella procedura d'insolvenza relativa ad una società facente parte di un gruppo societario ha il diritto di
2. Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), la sospende in tutto o in parte se è provato il curatore dell'insolvenza presenta prove sufficienti a dimostrare che detta sospensione è nell'interesse dei creditori della procedura in questione. La sospensione può essere ordinata per un periodo massimo di tre due mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata. Il giudice che ordina la sospensione può chiedere al curatore dell'insolvenza di prendere tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dei creditori della procedura." [Em. 59] Articolo 42 quinquies bis Apertura di procedure di coordinamento di gruppo 1. I curatori dell'insolvenza possono promuovere procedure di coordinamento di gruppo dinanzi a qualunque giudice competente per una procedura di insolvenza riguardante una società del gruppo, a condizione che:
2. Qualora per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo siano aditi più giudici, tale procedura è aperta nello Stato membro in cui sono svolte le funzioni di maggiore rilevanza all'interno del gruppo stesso. In tale misura i giudici aditi comunicano e cooperano tra di loro conformemente all'articolo 42 ter. Qualora non sia possibile individuare le funzioni di maggiore rilevanza, può procedere all'apertura della procedura di coordinamento di gruppo il primo giudice adito, purché siano soddisfatte le condizioni per l'apertura stessa. 3. In caso di apertura di una procedura di coordinamento di gruppo, il diritto dei curatori dell'insolvenza di chiedere la sospensione della procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 1, lettera b), è soggetto all'approvazione del coordinatore. Le sospensioni in corso rimangono valide a tutti gli effetti, fatto salvo il potere del coordinatore di richiedere la cessazione di una qualunque delle stesse. [Em. 60] Articolo 42 quinquies ter Funzioni e diritti del coordinatore 1. Il giudice che dispone l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo nomina un coordinatore. Quest'ultimo è indipendente dalle società del gruppo e dai relativi creditori ed è a lui assegnato il compito di:
2. Il coordinatore ha il diritto di:
Articolo 42 quinquies quater Approvazione dei piani di coordinamento di gruppo da parte del giudice 1. I curatori dell'insolvenza nominati per procedure di insolvenza potenzialmente interessate dall'attuazione di un piano di coordinamento di gruppo possono formulare osservazioni sul progetto del piano stesso entro un periodo non superiore ad un mese stabilito dal coordinatore al momento della presentazione del progetto. 2. Il progetto di piano trasmesso al giudice per approvazione è corredato da:
3. Il giudice approva il piano se accerta che il coordinatore ha rispettato i requisiti formali di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 42 quinquies ter, paragrafo 1, lettera c). [Em. 62] Articolo 42 quinquies quinquies Relazione tra procedure di coordinamento di gruppo e procedure di insolvenza 1. Nella conduzione delle rispettive procedure di insolvenza, i curatori dell'insolvenza hanno il dovere di tenere conto delle raccomandazioni del coordinatore e del piano di coordinamento di gruppo. I curatori dell'insolvenza che intendono discostarsi dalle misure o azioni proposte dal piano di coordinamento di gruppo spiegano i motivi di tale decisione in occasione della riunione dei creditori o a qualunque altro organo nei confronti del quale siano responsabili secondo la legge dello Stato membro interessato. 2. Il mancato rispetto del paragrafo 1 è considerato una violazione dei doveri del curatore dell'insolvenza ai sensi della legge dello Stato membro interessato. [Em. 63] Articolo 42 quinquies sexies Responsabilità del coordinatore Il coordinatore adempie ai propri doveri con la diligenza del buon padre di famiglia. È responsabile dell'attivo fallimentare interessato dalla procedura di coordinamento di gruppo per i danni ragionevolmente attribuibili a violazioni di tali doveri. La responsabilità del coordinatore è accertata conformemente alla legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento. [Em. 64] Articolo 42 quinquies septies Spese 1. Gli Stati membri disciplinano per legge le spese di giudizio e la remunerazione del coordinatore. 2. I costi generati nell'ambito della procedura di coordinamento di gruppo sono proporzionalmente distribuiti tra le società del gruppo nei confronti delle quali erano aperte procedure di insolvenza al momento dell'apertura della procedura di coordinamento. La quota a carico delle singole società del gruppo è calcolata in riferimento alla percentuale del valore dell'attivo appartenente a ognuna di esse nell'ambito dell'attivo consolidato di tutte le società del gruppo nei confronti delle quali erano state aperte procedure di insolvenza.» [Em. 65] |
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46) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 44bis Informazioni sul diritto fallimentare nazionale 1. Affinché le informazioni siano accessibili a tutti, gli Stati membri forniscono, nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio (*14), una descrizione del loro diritto fallimentare nazionale e delle relative procedure concorsuali, in particolare riguardo agli elementi elencati all'articolo 4, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri aggiornano periodicamente dette informazioni. (*14) Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).»" |
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47) |
l'articolo 45 è sostituito dal seguente: «Articolo 45 Modifica degli allegati 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura descritta nel presente articolo e all'articolo 45bis al fine di modificare gli allegati A e C. 2. Per modificare l'allegato A Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme nazionali in materia di procedure concorsuali che vogliono inserire in detto allegato soddisfano i criteri di cui all'articolo 1 , accompagnate da una breve descrizione. La Commissione verifica se le norme notificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, se del caso, modifica l'allegato A mediante atto delegato. [Em. 66] 2 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche sostanziali riguardanti le norme nazionali in materia di procedure di insolvenza. La Commissione valuta se le norme modificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, in caso affermativo, modifica l'allegato A mediante atto delegato.» [Em. 67] |
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48) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 45 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 45 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. La delega di potere di cui all'articolo 45 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 45 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 45 ter Potere di adottare atti di esecuzione 1. Il potere di adottare atti di esecuzione è conferito alla Commissione ai seguenti fini:
2. Nell'adottare o modificare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.» |
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49) |
all'articolo 46, la data «1o giugno 2012» è sostituita da «…[dieci anni dopo l'inizio della sua applicazione]»; |
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50) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 46 bis Protezione dei dati 1. Gli Stati membri applicano la Le norme nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE si applicano al trattamento dei dati personali eseguito nel loro territorio degli Stati membri ai sensi del presente regolamento , a condizione che non incidano sulle operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE . [Em. 68] 2. Al trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.» |
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51) |
l'allegato B è soppresso. |
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51 bis) |
nell'allegato C, il paragrafo intitolato «DEUTSCHLAND» è sostituito dal seguente: «DEUTSCHLAND
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire da… (*15), eccezion fatta per l'articolo 44 bis che si applica a partire da … (*16).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 55.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014.
(3) GU C 358 del 7.12.2013, pag. 15.
(4) Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).
(5) GU C […] del […], pag. […].
(6) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(*3) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).»
(*11) 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(*13) 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
(*15) 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(*16) 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.