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Document 62017CN0005

Causa C-5/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 6 gennaio 2017 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/DPAS Limited

GU C 78 del 13.3.2017, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 78/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 6 gennaio 2017 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/DPAS Limited

(Causa C-5/17)

(2017/C 078/20)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Resistente: DPAS Limited

Questioni pregiudiziali

Alla luce dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio (la direttiva principale sull’IVA) e delle interpretazioni della suddetta disposizione fornite dalla Corte di giustizia nelle sentenze AXA, Bookit II e NEC, l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se un servizio come quello fornito dal contribuente nel caso di specie, — consistente nel far sì che, sulla base di un ordine di addebito diretto, una somma di denaro sia prelevata mediante addebito diretto dal conto bancario di un paziente e trasferita dal contribuente, dopo aver da essa dedotto il compenso che gli spetta, al dentista del paziente e all’assicuratore — costituisca una prestazione di servizi di giroconto o di pagamento esente ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva principale sull’IVA.

In particolare, si chiede se le sentenze Bookit II e NEC conducano alla conclusione che l’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), non si applica a un servizio, come quello fornito dal contribuente nel caso di specie, che non implica che sia il contribuente stesso ad effettuare addebiti o accrediti su conti sui quali ha il controllo, ma che, nel caso in cui il trasferimento delle risorse avvenga, è essenziale a tal fine. O se invece la sentenza AXA conduca alla conclusione contraria.

2)

Si chiede quali siano i principi rilevanti applicabili per stabilire se un servizio come quello fornito dal contribuente nel caso di specie ricada o meno nell’ambito di applicazione del «ricupero dei crediti» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d). In particolare, nell’ipotesi in cui (come ha statuito la Corte nella sentenza AXA con riferimento allo stesso servizio o a un servizio molto simile) tale servizio costituisse ricupero dei crediti allorché è fornito a favore della persona alla quale è dovuto il pagamento (vale a dire i dentisti nel caso di specie e nella causa AXA), se tale servizio costituisca ricupero dei crediti anche allorché è fornito alla persona che è tenuta al pagamento (vale a dire, nel caso di specie, i pazienti).


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


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