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Document 52016AE4486

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale» [COM(2016) 461 final]

GU C 75 del 10.3.2017, p. 48–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/48


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale»

[COM(2016) 461 final]

(2017/C 075/09)

Relatore:

Giuseppe GUERINI

Correlatore:

Michael IKRATH

Consultazione

Consiglio dell’Unione europea, 27 luglio 2016

Parlamento europeo, 12 settembre 2016

Base giuridica

Articoli 114 e 304, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Decisione dell’Ufficio di presidenza

12 luglio 2016

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

29 novembre 2016

Adozione in sessione plenaria

14 dicembre 2016

Sessione plenaria n.

521

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

117/1/2

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE apprezza gli sforzi che la Commissione europea e gli Stati membri hanno messo in campo in questi anni per far fronte alla stagnazione economica, tuttavia non può sottrarsi dal chiedere alle istituzioni europee un impegno ad una maggiore incisività nella definizione e nell’attuazione di una strategia globale per il finanziamento dell’economia reale.

1.2.

Il CESE ritiene che occorra garantire che gli investimenti europei vadano a beneficio, in primo luogo, dell’economia reale, che si contraddistingue per capacità di innovazione, crescita e responsabilità sociale.

1.3.

Le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la spina dorsale dell’economia europea. Garantire un accesso soddisfacente ai finanziamenti alle PMI e alle imprese in rapida crescita è pertanto un presupposto fondamentale sia per lo sviluppo di queste imprese che per l’innovazione, la crescita economica, l’occupazione, la salvaguardia della competitività europea e l’assolvimento della responsabilità sociale. Nell’UE, il ricorso al prestito rappresenta la principale fonte di finanziamento per le PMI. Alla luce della necessità di sviluppare nuovi settori di crescita e di consentire all’Europa di diventare leader in materia di innovazione, occorre creare nuovi canali di finanziamento per sostenere le start-up, le PMI innovative e le imprese in rapida espansione (scale-up).

1.4.

Il CESE raccomanda di potenziare i fondi europei per il venture capital (EuVECA) e i fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF) e ricorda che deve essere garantita la tutela degli investitori.

1.5.

Il CESE è quindi convinto che il finanziamento tradizionale delle imprese di cui al punto 1.2 mediante la concessione di prestiti debba essere integrato da strumenti alternativi quali venture capital, crowdfunding, private equity ecc. L’UE deve pertanto adottare misure concrete e coerenti per consentire, da un lato, alle banche di tornare a svolgere il loro ruolo centrale di finanziamento dell’economia reale e per migliorare, dall’altro, considerevolmente le possibilità di finanziamento con fondi propri e attraverso il mercato dei capitali, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono, su questo piano, alla creazione dell’Unione dei mercati dei capitali.

1.6.

In questa direzione, il CESE approva e sostiene l’iniziativa della Commissione europea di anticipare la revisione dei regolamenti relativi ai fondi EuVECA ed EuSEF.

1.7.

Il CESE reputa che lo strumento del regolamento consenta, tendenzialmente, di limitare il rischio di interpretazioni diverse a livello nazionale, favorendo così la costruzione dell’Unione dei mercati dei capitali. Raccomanda inoltre di eliminare le divergenze di interpretazione esistenti a livello nazionale.

1.8.

Il CESE incoraggia inoltre l’Unione europea a trovare forme per rafforzare la sinergia tra gli obiettivi della strategia Europa 2020, quali il mercato unico digitale e l’Unione dell’energia/COP 21, e i 17 obiettivi delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, per dare maggiore forza agli investimenti duraturi. L’approfondimento dell’integrazione economica nell’ottica di garantire la competitività globale dell’UE deve avere la priorità assoluta anche in tutte le strategie di investimento.

1.9.

Il CESE osserva che, invece di investire nell’economia reale, alcune parti del settore finanziario preferiscono perseguire obiettivi di investimento alternativi, spesso associati, al fine di massimizzare la remunerazione del capitale (ROI — return on investment), a un considerevole rischio speculativo. A questo contribuiscono anche le regole sul capitale proprio seguite dalle banche europee, che favoriscono nettamente gli investimenti di portafoglio, in particolare in titoli di Stato, piuttosto che i prestiti per il finanziamento delle imprese. È inoltre preoccupante che la legislazione dell’UE sia finora intervenuta così poco per disciplinare le attività finanziarie puramente speculative (hedge fund e sistema bancario ombra). Il CESE raccomanda pertanto alle istituzioni europee di agire in maniera incisiva per favorire gli investimenti produttivi nell’economia reale, scoraggiando invece le operazioni di speculazione finanziaria con elevato profilo di rischio. Un esempio attuale di questo sviluppo è rappresentato dal fatto che il finanziamento dell’economia verde (finanza verde o green finance) è stato il tema centrale della riunione dell’FMI di quest’anno a Washington. I Cinesi hanno riconosciuto fin da subito il ruolo di questo nuovo settore, dandogli risalto anche nel quadro della loro presidenza del G20. Anche l’UE dovrebbe quindi, nell’ambito dei fondi EuVECA ed EuSEF, adottare misure atte a sostenere e rafforzare il finanziamento dell’economia verde (1) (sulla scia della COP 21) per contrastare tempestivamente eventuali speculazioni finanziarie in questo settore.

1.10.

Nel caso specifico del regolamento in esame, il CESE sottolinea che, a livello dell’UE, esistono ormai numerose fonti rilevanti di finanziamento, quali InnovFin, nell’ambito di Orizzonte 2020, o i programmi COSME e EaSI, solo per citare alcuni dei principali strumenti oltre ai fondi SIE e FEIS. Il CESE si aspetta pertanto che il riorientamento dei fondi EuVECA ed EuSEF avvenga in un quadro di stretto coordinamento. Bisogna vegliare affinché i criteri di accesso finora assai rigidi e altre condizioni restrittive siano sostanzialmente allentati dalla Commissione in modo da migliorare in modo significativo l’efficacia dei fondi, in linea con i loro obiettivi. L’orientamento deve essere quello di un elevato grado di flessibilità.

1.11.

Il CESE auspica che, dal lavoro di revisione, si possano conseguire anche modifiche alle regole sul credito di Basilea III, affinché, a fianco del cosiddetto fattore di supporto per le PMI («SME’s supporting factor»), si introduca anche un fattore di supporto per le imprese sociali («Social enterprise’s supporting factor»). Ciò per consentire di ridurre i requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso le imprese sociali.

1.12.

Al fine di ampliare la partecipazione a fondi di investimento di questa natura, il CESE propone di consentire la costituzione di «fondi di fondi», che potrebbero incoraggiare l’impegno di investitori non istituzionali, anche nella forma di associazioni di portatori di interesse, attivando «fondi di garanzia», sostenuti con risorse pubbliche e gestiti a livello europeo. Tali fondi dovrebbero sostenere investimenti in imprese e istituzioni a forte orientamento sociale.

1.13.

Il CESE ritiene che sia altrettanto importante creare condizioni generali che consentano agli obiettivi di finanziamento dei fondi di investimento sociali, quali le imprese e le organizzazioni sociali, di svilupparsi in maniera positiva. A tal fine bisognerà eliminare le barriere che rendono estremamente difficile a questi attori operare in un «contesto di parità di mercato». Occorrono, in particolare, strumenti innovativi che consentano al settore pubblico di avviare iniziative di carattere sociale in partenariato commerciale con le imprese e le organizzazioni sociali.

1.14.

Nel quadro della revisione delle norme che regolano i fondi EuVECA ed EuSEF, il CESE chiede inoltre di agevolare l’accesso al finanziamento per la cosiddetta «silver economy», come raccomandato nel parere TEN/584 sul potenziale degli anziani digitali. Tale facilitazione avrebbe anche ricadute positive sui bilanci degli Stati membri, in quanto andrebbe a sgravare il sistema pensionistico grazie alla presenza di persone anziane attive titolari di nuove imprese. In questo modo si verrebbe a creare una nuova catena del valore, che genererebbe nuove fonti di entrate per lo Stato. Questo vale anche per le donne (2) che fondano e dirigono start-up, imprese sociali ecc.

2.   Punti salienti della proposta della Commissione

2.1.

La proposta persegue l’obiettivo di coordinare i fondi EuVECA ed EuSEF con le misure già adottate a livello UE per stimolare la ripresa economica (ossia il piano di investimenti per l’Europa, il piano d’azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali e il Fondo europeo per gli investimenti strategici).

2.2.

La Commissione ritiene che l’accesso al venture capital e al capitale per l’imprenditoria sociale sia indispensabile per finanziare la crescita delle start-up, delle PMI innovative e dell’imprenditoria sociale.

2.3.

Tuttavia, il ritardo dell’UE rispetto agli Stati Uniti in termini di mercato del capitale di rischio sta crescendo ulteriormente, invece di diminuire.

2.4.

La Commissione ha pertanto deciso di modificare il quadro normativo dell’EuVECA e dell’EuSEF già prima del riesame previsto per il 2017, in modo da garantire che tali fondi, insieme ad altre misure, contribuiscano maggiormente a sostenere il venture capital e gli investimenti sociali in tutta l’UE.

2.5.

La proposta di modifica si concentra sulle norme che disciplinano i seguenti aspetti: i) il modo in cui i fondi possono investire in attività, ii) il modo in cui i gestori amministrano i fondi, iii) il modo in cui i due regolamenti interagiscono con la normativa vigente in materia di fondi di investimento, iv) i requisiti che i fondi devono soddisfare per beneficiare del passaporto transfrontaliero.

2.6.

La proposta della Commissione si basa sull’articolo 114 del TFUE e su una approfondita valutazione d’impatto (3).

3.   Osservazioni generali e osservazioni specifiche

3.1.

Il CESE esprime apprezzamento per l’iniziativa della Commissione di anticipare la revisione dei regolamenti relativi ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), sui quali il Comitato si è espresso favorevolmente già nel 2012, nel momento della loro prima adozione, con il parere in merito ai fondi europei di venture capital  (4) e quello in merito ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (5). Questo in particolare anche in relazione al piano d’azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali (6).

3.2.

Il CESE condivide e sostiene la volontà di promuovere il finanziamento delle nuove imprese, con particolare riguardo alle PMI, specie start-up e imprese individuali, con capacità di innovazione, non soltanto durante la fase di avviamento ma soprattutto nella seconda e terza fase di crescita. Al centro dell’attenzione devono esservi, in particolare, le PMI che sono in grado di crescere rapidamente ma che presentano dimensioni troppo piccole per il mercato dei capitali e che non soddisfano i criteri previsti per i prestiti. Si ritiene che sia altrettanto importante porre l’accento sulle imprese con obiettivi sociali e con un modello aziendale sostenibile (imprenditoria sociale).

3.3.

Il CESE ritiene necessario che le istituzioni europee e gli Stati membri mettano in campo azioni per lo sviluppo di strumenti di capitalizzazione, investimento e finanziamento delle attività d’impresa che servano ad integrare il credito bancario. Bisogna però anche riconoscere che molte banche europee, in particolare le banche territoriali come le cooperative e le casse di risparmio degli Stati membri, hanno realizzato interventi per sostenere nuove imprese e sono tra i principali finanziatori dell’imprenditoria sociale e anche delle start-up innovative (7).

3.4.

Rimane tuttavia il fatto che spesso le PMI, ma anche le imprese dell’imprenditoria sociale e le start-up sono poco capitalizzate, per cui non sono in grado di soddisfare i rigorosissimi requisiti di solvibilità, introdotti in particolare con la normativa CRD IV/CRR, per ottenere prestiti bancari. Questa situazione insoddisfacente minaccia di essere ulteriormente peggiorata da Basilea IV.

3.5.

A questo proposito si reputa che l’aggiornamento dei regolamenti EuVECA e EuSEF sia utile, ma non è la sola misura di cui si sente l’esigenza. Si ritiene infatti che, oltre a migliorare questi regolamenti, siano necessarie altre misure per promuovere una cultura dell’investimento più dinamica e orientata alle imprese, in tutte le diverse forme che oggi sono presenti nel mercato, al fine di rafforzare, da un lato, l’imprenditoria e di contribuire, d’altro, a realizzare il pilastro sociale dell’UE.

3.6.

Occorre purtroppo osservare che una parte del mondo della finanza non è in alcun modo interessata al finanziamento sostenibile dell’economia reale e investe invece esclusivamente là dove è più immediata la possibilità di estrarre una rendita elevata, in un arco temporale spesso molto ridotto, ad esempio tra l’acquisto e la rivendita di imprese. Le istituzioni europee hanno fatto poco per limitare l’impatto di questi fondi/banche di investimento puramente speculativi (hedge fund e settore bancario ombra) e per assoggettarli a un regime di regolamentazione coerente.

3.7.

Le istituzioni dell’UE dovrebbero rendere sempre più interessante, anche con misure incentivanti, l’investimento in attività imprenditoriali dell’economia reale (e non soltanto in strumenti finanziari) e varare un piano ambizioso di politiche per lo sviluppo.

3.8.

Il CESE conviene con la Commissione sul fatto che l’ulteriore sviluppo dei fondi EuVECA e EuSEF può consentire alle imprese innovative e all’imprenditoria sociale, come anche alle PMI di accedere al credito bancario, con un positivo effetto leva che combina il finanziamento mediante prestito e venture capital. Il CESE raccomanda di perseguire lo sviluppo di un «modello europeo di finanziamenti sotto forma di venture capital».

3.9.

Se si analizzano i fondi di venture capital europei, scopriamo che tra gli 11 più attivi ben 8 sono sviluppati a partire da risorse pubbliche o comunque partecipati in modo significativo dagli enti pubblici, con comportamenti difformi tra diversi Stati membri. Il CESE raccomanda pertanto che nell’orientamento del fondo si tenga conto dei progetti europei chiave, quali il piano d’azione per il mercato unico digitale, la strategia per l’Unione dell’energia e il consolidamento del pilastro sociale dell’UE.

3.10.

Occorre coordinare tempestivamente il riorientamento delle misure EuVECA e EuSEF con: i) il Fondo europeo per gli investimenti; ii) l’iniziativa sulla Capital Markets Union; iii) il Fondo europeo per gli investimenti strategici (che sta prendendo piede, ma forse dovrebbe essere maggiormente considerato dai sistemi economici e bancari dei diversi Stati membri che ancora non ne sfruttano appieno il potenziale).

3.11.

La proposta di revisione dei regolamenti EuVECA e EuSEF concorre positivamente al raggiungimento di un obiettivo fondamentale delle politiche UE: rafforzare la possibilità di accesso al credito delle PMI e delle imprese dell’economia sociale. Il CESE giudica pertanto importante modificare le pertinenti regole sul credito di Basilea III, recepite in Europa con una direttiva (CRD 4) e un regolamento (CRR), per fare inserire nel CRR, a fianco del cosiddetto fattore di supporto per le PMI («SME’s supporting factor»), anche un fattore di supporto per le imprese sociali («Social enterprise’s supporting factor»), riducendo sostanzialmente i requisiti patrimoniali per il rischio di credito nel caso di un’esposizione finanziaria verso le imprese sociali. Si tratta di coefficienti di agevole individuazione e a costo zero per la finanza pubblica degli Stati membri. Il CESE ritiene che ciò sia indispensabile, dal momento che le PMI rappresentano la spina dorsale dell’economia dell’Unione e garantiscono la competitività globale delle imprese dell’UE. Come tali, esse costituiscono l’elemento determinante per la crescita e l’occupazione.

3.12.

Occorre infatti ricordare che, in moltissimi casi, le imprese dell’economia sociale, ma anche diverse PMI, sono caratterizzate da un forte legame con le comunità locali, che potrebbero essere interessate a partecipare a forme di investimento per attività che possono riguardare forme di welfare o l’acquisto di energia in forma consortile e prodotta da fonti rinnovabili (8). L’attuale configurazione dei regolamenti per i fondi EuVECA ed EuSEF consente solo la partecipazione di investitori professionali. Tuttavia, se si vuole promuovere una maggiore diffusione delle pratiche di investimento, si ritiene auspicabile allargare la platea dei potenziali soggetti interessati ad investire.

3.13.

Ferma restando la necessità di assicurare adeguate tutele agli investitori, si potrebbe aprire la partecipazione a questi fondi ad investitori motivati, ancorché non istituzionali. Già si stanno diffondendo pratiche di «raccolta di capitali» alternative, come è il caso del crowdfunding, che spesso si muovono in modo del tutto informale e con regole incerte. Una moderata apertura anche ad investitori non istituzionali dei fondi EuVECA ed EuSEF potrebbe quindi risultare interessante, magari prevedendo la possibilità di organizzare gruppi comuni di investitori non istituzionali.

3.14.

Apprezzabile è anche l’attenzione dedicata alle imprese di medie dimensioni (fino a 499 dipendenti), che non devono essere dimenticate affinché la loro crescita — spesso dovuta allo sviluppo di imprese che originariamente erano PMI — sia consolidata e, ove possibile, ulteriormente rafforzata.

3.15.

Il principio di sussidiarietà viene bene declinato dalla proposta e quindi si accoglie con favore un intervento a livello UE (anziché condotto dai singoli Stati) in materia di EuVECA e EuSEF, così da garantire un quadro armonizzato a livello europeo senza sacrificare eccessivamente la libertà degli Stati membri nell’approccio generale al tema del venture capital. In tale contesto, il CESE accoglie con favore il ricorso alla via normativa. Un quadro maggiormente armonizzato potrebbe contribuire ad evitare i fenomeni di concentrazione del venture capital in pochi Stati, allargandone la diffusione geografica ed aumentandone l’impatto. Oggi gli investimenti realizzati da forme di venture capital riguardano soltanto lo 0,1 % del PIL europeo, per altro prevalentemente realizzati in pochi Stati membri.

3.16.

Permettere l’accesso ai fondi EuVECA ed EuSEF ai gestori di fondi di investimento alternativi ex direttiva 2011/61/UE appare una soluzione adeguata per implementare l’utilizzo e l’impatto dei medesimi fondi attraverso un rinvio incrociato a regole già vigenti a livello europeo.

3.17.

Coerentemente, allargare sotto il profilo qualitativo e quantitativo la possibilità per le imprese di accedere ai fondi risulta del tutto in linea con l’impostazione generale di rafforzamento dei due fondi perseguita dalla Commissione.

3.18.

Appare ragionevole anche la scelta di mantenere un livello minimo di capitale investito per accedere ai fondi. Tuttavia, andrebbero favoriti meccanismi per ampliare la partecipazione: una proposta percorribile potrebbe essere quella di consentire la costituzione di «fondi di fondi», che del resto è un’ipotesi che compare nell’analisi realizzata dalla Commissione europea e che accompagna la proposta di revisione di questi regolamenti.

3.19.

Molto apprezzabile la proposta di riduzione del costo amministrativo per registrarsi ai fondi, soprattutto nella misura in cui tenta di eliminare gli ostacoli burocratici che possono impedire il pieno sviluppo delle misure promosse dalla Commissione, evitando che i costi di entrata costituiscano un deterrente per gli investitori potenzialmente interessati. Questi ultimi dovrebbero potersi concentrare sul potenziale di sviluppo delle imprese che accedono al venture capital, anziché sui costi di accesso ad un sistema eccessivamente complicato.

3.20.

La disciplina tecnica sui fondi propri che devono detenere gli investitori che richiedono l’accesso ai fondi appare giustamente delegata ad un’autorità tecnica di settore come l’ESMA. Questa risulta nella migliore posizione per garantire una regolazione di alto livello in una materia altamente tecnica. Si auspica che tale regolazione secondaria e attuativa possa essere implementata in dialogo con gli stakeholders e con il coinvolgimento delle parti sociali, riservando a questi ultimi la possibilità di presentare osservazioni e commenti ad una versione preliminare dei testi, anche per favorire una semplificazione di alcuni livelli di regolamentazione che a volte assumono un peso eccessivo.

3.21.

Il ruolo di orientamento e qualificazione degli investimenti che i fondi EuVECA ed EuSEF potrebbero assumere è particolarmente rilevante nei settori dell’innovazione, dell’innovazione sociale e della sostenibilità ambientale, in linea con le priorità correnti stabilite dalla Commissione europea. A questo proposito potrebbe essere molto utile l’introduzione di «fondi di garanzia», sostenuti con risorse pubbliche, meglio se gestite a livello europeo, che abbiano una funzione di sostegno e promozione per investimenti in settori ad alta valenza sociale, occupazionale ed ambientale. Il CESE rileva infine la necessità che la Commissione europea si faccia carico di promuovere una politica complessiva per lo sviluppo, capace di dispiegare una strategia globale e complessiva, poiché la sola somma di singole misure non è più sufficiente ad accrescere la competitività delle economie europee in un contesto mondiale sempre più complesso.

Bruxelles, 14 dicembre 2016

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  www.blackrock.com/corporate/en-mx/literature/whitepaper/bii-pricing-climate-risk-international.pdf

(2)  http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf

(3)  Essa poggia inoltre su una serie di consultazioni pubbliche precedenti, in particolare quella sul Libro verde Costruire un’Unione dei mercati dei capitali (tenutasi dal 18 febbraio 2015 al 13 maggio 2015), quella sulla revisione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013 (tenutasi dal 30 settembre 2015 al 6 gennaio 2016), quella avviata con l’invito a presentare contributi in merito al quadro normativo dell’UE per i servizi finanziari (tenutasi dal 30 settembre 2015 al 31 gennaio 2016) e il seminario tecnico specifico (svoltosi il 27 gennaio 2016).

(4)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 72.

(5)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 55.

(6)  GU C 133 del 14.4.2016, pag. 17.

(7)  Cfr., in Italia, un rapporto del ministero dello Sviluppo economico, che registra un notevole incremento dei finanziamenti alle start-up innovative da parte delle banche di piccola dimensione e soprattutto da parte delle banche di credito cooperativo (cfr. sotto per i dati numerici).

(8)  In Italia, ad esempio, le banche di credito cooperativo (BCC) hanno dato vita — tramite la propria Federazione Nazionale — al Consorzio BCC Energia al quale partecipano oltre 110 BCC e che acquista sul mercato libero — tramite gara pubblica — energia unicamente prodotta da fonti rinnovabili a costi più bassi del 5-10 %. L’energia viene ora proposta anche ai soci e ai clienti (famiglie, imprese, enti locali) delle comunità delle quali le BCC sono espressione.


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