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Document 62016TN0191
Case T-191/16: Action brought on 25 April 2016 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro v European Commission
Causa T-191/16: Ricorso proposto il 25 aprile 2016 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione
Causa T-191/16: Ricorso proposto il 25 aprile 2016 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione
GU C 251 del 11.7.2016, pp. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/33 |
Ricorso proposto il 25 aprile 2016 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione
(Causa T-191/16)
(2016/C 251/39)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE (Atene, Grecia) (rappresentante: E. Tzannini, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accogliere il ricorso; |
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annullare l’atto impugnato, ossia la decisione C(2016) 1080 della Commissione europea, del 16 febbraio 2016, «relativa al recupero di un importo totale di EUR 109 415,20, maggiorato degli interessi, presso la LITO HOSPITAL FOR WOMEN AE»; |
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constatare che le ore di lavoro prestate dal personale della ricorrente per consegnare il progetto corrispondono a quelle indicate nella parte in fatto del ricorso; |
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prendere in considerazione gli argomenti della ricorrente, se dovesse ritenere che occorre rimborsare gli importi indicati nella memoria del 5 novembre 2009; |
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annullare l’atto impugnato altresì nella parte relativa alla terza rata, che non è stata corrisposta; |
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compensare gli importi eventualmente da rimborsare con detta terza rata mai corrisposta, la quale è in sospeso da dieci anni; |
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considerare il presente ricorso come un fatto che interrompe la prescrizione del diritto al versamento della terza rata; e |
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condannare la Commissione al pagamento delle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione di una norma giuridica da parte della Commissione europea e sull’impossibilità, per la Commissione europea, di adottare un atto impugnabile, nella fattispecie, ai sensi dell'articolo 263 TFUE. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’omessa considerazione, da parte della Commissione europea, delle prove che le sono state presentate. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’omessa considerazione, da parte della Commissione europea, degli elementi di fatto dedotti durante l’intero procedimento. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul carattere abusivo della clausola contrattuale che prevede un unico mezzo di prova del lavoro svolto. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla prescrizione del credito reclamato dalla Commissione. |