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Document 62016CN0206

Causa C-206/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 aprile 2016 – Marco Tronchetti Provera SpA e a./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

GU C 251 del 11.7.2016, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 251/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 aprile 2016 – Marco Tronchetti Provera SpA e a./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Causa C-206/16)

(2016/C 251/08)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Marco Tronchetti Provera SpA, Antares European Fund Limited, Antares European Fund II Limited, Antares European Fund LP, Luca Orsini Baroni, UniCredit SpA, Lauro Sessantuno SpA

Resistente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Questioni pregiudiziali

Se osti alla corretta applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, comma 2, della Direttiva 2004/25/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, in relazione ai principi generali stabiliti dall’art. 3, paragrafo l, della stessa Direttiva, nonché alla corretta applicazione dei principi generali di diritto europeo della certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di ragionevolezza, di trasparenza e di non discriminazione, una normativa nazionale, quale quella dell’articolo 106, comma 3, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e successive modificazioni, e dell’art. 47-octies della deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti), e successive modificazioni, nella parte in cui le citate disposizioni autorizzano la Consob ad aumentare l’offerta pubblica di acquisto di cui al citato articolo 106, qualora ricorra la circostanza che «vi sia stata collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori», senza individuare le specifiche condotte che integrano tale fattispecie, e dunque senza determinare chiaramente le circostanze e i criteri, in presenza dei quali la Consob è autorizzata a rettificare in aumento il prezzo dell’offerta pubblica di acquisto.


(1)  Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142, pag. 12).


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