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Document 62016TN0147
Case T-147/16: Action brought on 8 April 2016 — Italy v Commission
Causa T-147/16: Ricorso proposto l’8 aprile 2016 — Italia/Commissione
Causa T-147/16: Ricorso proposto l’8 aprile 2016 — Italia/Commissione
GU C 191 del 30.5.2016, p. 42–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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30.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/42 |
Ricorso proposto l’8 aprile 2016 — Italia/Commissione
(Causa T-147/16)
(2016/C 191/55)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: S. Fiorentino, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione della Commissione n. C (2016) 366 final del 28 gennaio 2016, notificata il 29 gennaio 2016, con la quale, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2011, resa nella causa C-496/09, la Commissione ha intimato alla Repubblica italiana il pagamento delle somme di € 5 382 000 e di € 2 106 000 a titolo di penalità di mora corrispondenti, rispettivamente, al terzo e al quarto semestre successivo al deposito della predetta sentenza della Corte; |
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Condannare la Commissione al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 14 del Reg. (CE) 22 marzo 1999 n. 659/1999, sulla falsa applicazione dell’articolo 11 del Reg. (CE) 21 aprile 2004 n. 794/2004, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità.
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Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata impone di applicare, alle somme dovute dalle imprese per la restituzione dell’aiuto di Stato, gli interessi al tasso composto, così come previsto dall’articolo 11 del Reg. n. 794/2004. Il Governo italiano contesta tale punto ritenendo che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, tale regime di calcolo degli interessi non può trovare applicazione con riferimento alle decisioni di recupero anteriori all’entrata in vigore del Reg. n. 794/2004 e, tanto meno, con riferimento alle decisioni anteriori alla pubblicazione della Comunicazione del 2003 della Commissione sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali. In contrario, non vale invocare, come fa la Commissione nella decisione impugnata, un preteso accordo in senso contrario, che sarebbe intervenuto tra la Commissione medesima e le autorità italiane. |