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Document 62016CN0181

Causa C-181/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 31 marzo 2016 — Sadikou Gnandi/Stato belga

GU C 191 del 30.5.2016, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 31 marzo 2016 — Sadikou Gnandi/Stato belga

(Causa C-181/16)

(2016/C 191/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Sadikou Gnandi

Resistente: Stato belga

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1), che impone agli Stati membri di rispettare il principio di non-refoulement al momento dell’attuazione di tale direttiva, nonché il diritto a un ricorso effettivo, previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio- come quella prevista dall’articolo 6 della suddetta direttiva 2008/115/CE nonché dall’articolo 52/3, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento, e allontanamento degli stranieri e dall’articolo 75, paragrafo 2, del regio decreto dell’8 ottobre 1981 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento, e allontanamento degli stranieri — sin dal momento del rigetto della domanda di asilo da parte del Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides e, dunque, prima che i mezzi di ricorso avverso tale decisione di rigetto possano essere esauriti e prima che la procedura di asilo possa essere definitivamente chiusa.


(1)  GU L 348, pag. 98.


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