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Document 62016CN0125

Causa C-125/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malta) il 29 febbraio 2016 — Malta Dental Technologists Association e altri/Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina

GU C 191 del 30.5.2016, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malta) il 29 febbraio 2016 — Malta Dental Technologists Association e altri/Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina

(Causa C-125/16)

(2016/C 191/13)

Lingua processuale: il maltese

Giudice del rinvio

Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Malta Dental Technologists Association e altri

Convenuti: Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina

Questioni pregiudiziali

1)

Se il divieto imposto dalle autorità sanitarie maltesi, o il rifiuto da parte di queste ultime, di riconoscere la professione di odontotecnico clinico/odontoprotesista, in conseguenza del quale, nonostante l’assenza di discriminazioni giuridiche, ai soggetti di altri Stati membri che abbiano presentato una domanda a tal fine, viene di fatto preclusa la possibilità di stabilirsi a Malta per esercitarvi la professione, sia incompatibile con i principi e le disposizioni giuridiche che disciplinano la creazione del mercato unico e, in particolare, con quelli risultanti dagli articoli 49 TFUE, 52 TFUE e 56 TFUE, in una situazione in cui non vi sono rischi per la sanità pubblica.

2)

Se la direttiva 2005/36/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, debba applicarsi agli odontotecnici clinici, considerato che, qualora una protesi risultasse difettosa, l’unica conseguenza di ciò sarebbe la modifica o la sostituzione dell’apparecchio difettoso, senza alcun rischio per il paziente.

3)

Se il divieto opposto dalle autorità sanitarie maltesi, contestato nella presente causa, serva a garantire l’obiettivo di un elevato livello di protezione della sanità pubblica, allorché qualsiasi protesi dentaria difettosa può essere sostituita senza alcun rischio per il paziente.

4)

Se il modo in cui il convenuto, Sovrintendente alla sanità pubblica, interpreta e applica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardo agli odontotecnici clinici che abbiano presentato una domanda di riconoscimento presso le stesse autorità sanitarie maltesi, configuri una violazione del principio di proporzionalità.


(1)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005 L 255, pag. 22).


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