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Document 62016CN0125
Case C-125/16: Request for a preliminary ruling from the Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malta) lodged on 29 February 2016 — Malta Dental Technologists Association and Others v Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina
Causa C-125/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malta) il 29 febbraio 2016 — Malta Dental Technologists Association e altri/Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina
Causa C-125/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malta) il 29 febbraio 2016 — Malta Dental Technologists Association e altri/Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina
GU C 191 del 30.5.2016, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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30.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malta) il 29 febbraio 2016 — Malta Dental Technologists Association e altri/Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina
(Causa C-125/16)
(2016/C 191/13)
Lingua processuale: il maltese
Giudice del rinvio
Prim’Awla tal-Qorti Ċivili
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Malta Dental Technologists Association e altri
Convenuti: Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il divieto imposto dalle autorità sanitarie maltesi, o il rifiuto da parte di queste ultime, di riconoscere la professione di odontotecnico clinico/odontoprotesista, in conseguenza del quale, nonostante l’assenza di discriminazioni giuridiche, ai soggetti di altri Stati membri che abbiano presentato una domanda a tal fine, viene di fatto preclusa la possibilità di stabilirsi a Malta per esercitarvi la professione, sia incompatibile con i principi e le disposizioni giuridiche che disciplinano la creazione del mercato unico e, in particolare, con quelli risultanti dagli articoli 49 TFUE, 52 TFUE e 56 TFUE, in una situazione in cui non vi sono rischi per la sanità pubblica. |
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2) |
Se la direttiva 2005/36/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, debba applicarsi agli odontotecnici clinici, considerato che, qualora una protesi risultasse difettosa, l’unica conseguenza di ciò sarebbe la modifica o la sostituzione dell’apparecchio difettoso, senza alcun rischio per il paziente. |
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3) |
Se il divieto opposto dalle autorità sanitarie maltesi, contestato nella presente causa, serva a garantire l’obiettivo di un elevato livello di protezione della sanità pubblica, allorché qualsiasi protesi dentaria difettosa può essere sostituita senza alcun rischio per il paziente. |
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4) |
Se il modo in cui il convenuto, Sovrintendente alla sanità pubblica, interpreta e applica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardo agli odontotecnici clinici che abbiano presentato una domanda di riconoscimento presso le stesse autorità sanitarie maltesi, configuri una violazione del principio di proporzionalità. |
(1) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005 L 255, pag. 22).