Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013IP0418

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA (2013/2702(RSP))

GU C 181 del 19.5.2016, p. 61–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/61


P7_TA(2013)0418

Presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA (2013/2702(RSP))

(2016/C 181/11)

Il Parlamento europeo,

vista la sentenza del 13 dicembre 2012 con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per l'«estrema gravità» delle sue violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articoli 3, 5, 8 e 13) in occasione della consegna straordinaria di Khaled El-Masri,

visti i seguenti procedimenti pendenti dinanzi alla CEDU: Al-Nashiri/Polonia, Abu Zubaydah/Lituania, Abu Zubaydah/Polonia e Nasr e Ghali/Italia; visti il ricorso presentato dal sig. al-Nashiri contro la Romania nell'agosto 2012 e quello presentato dallo Human Rights Monitoring Institute (HRMI) e dalla Open Society Justice Initiative contro la Lituania nel dicembre 2012 per violazione del loro diritto all'informazione e del diritto a un ricorso effettivo,

vista la sentenza del settembre 2012 con cui la Corte suprema di Cassazione italiana ha confermato la condanna di 23 cittadini statunitensi coinvolti nel rapimento di Abu Omar nel 2003, tra cui l'ex capo centro della CIA a Milano Robert Seldon Lady, condannato a nove anni di reclusione,

vista la decisione del febbraio 2013 con cui la Corte d'appello di Milano ha condannato altri tre agenti della CIA (1), che in precedenza si riteneva fossero protetti da immunità diplomatica, a pene detentive da sei a sette anni; vista la decisione con cui la medesima Corte ha condannato anche Nicolò Pollari, ex direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), a dieci anni di reclusione, l'ex vicedirettore del SISMI, Marco Mancini, a nove anni e tre agenti del SISMI a sei anni ciascuno,

vista la decisione del 5 aprile 2013 con cui il Presidente della Repubblica italiana ha concesso la grazia al colonnello americano Joseph Romano, condannato in Italia per la sua partecipazione al rapimento ivi eseguito ai danni di Abu Omar,

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 dal titolo «Presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo» (2),

visti i documenti trasmessi al relatore dalla Commissione, tra cui lettere non specifiche per paese inviate nel marzo 2013 a tutti gli Stati membri, a cui solo pochi di questi hanno risposto (Finlandia, Ungheria, Spagna e Lituania),

viste le sue risoluzioni su Guantánamo, compresa la più recente del 23 maggio 2013 dal titolo «Guantánamo: sciopero della fame dei prigionieri» (3),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011) (4),

visti i dati di volo ricevuti da Eurocontrol fino al settembre 2012,

vista la richiesta di collaborazione per la comunicazione dei dati di volo inviata dal relatore all'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) nell'aprile 2013, nonché la risposta positiva dell'Agenzia pervenuta nel giugno 2013,

viste le conclusioni del Consiglio sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto e sulla relazione 2012 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Lussemburgo, 6 e 7 giugno 2013),

visto il «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (2010-2014)»,

visto l'elevato numero di informazioni pubblicate dai media e le numerose inchieste giornalistiche, segnatamente l'inchiesta trasmessa sul canale televisivo rumeno Antena 1 nell'aprile 2013,

viste le ricerche e le indagini condotte in particolare dalle organizzazioni Interights, Redress e Reprieve, nonché le relazioni elaborate in seguito all'approvazione della summenzionata risoluzione dell'11 settembre 2012 da ricercatori indipendenti, organizzazioni della società civile e organizzazioni non governative nazionali e internazionali, in particolare la relazione della Open Society Justice Initiative sul tema «Globalizzazione della tortura: detenzione segreta e consegne straordinarie della CIA» (febbraio 2013), lo studio indipendente e bipartisan condotto negli Stati Uniti dalla task force per il trattamento dei detenuti del Constitution Project (aprile 2013), la banca dati dei voli di consegna pubblicata sul sito web del progetto accademico britannico «The Rendition project» (maggio 2013), la relazione di Amnesty International sul tema «Rivelare la verità: partecipazione della Polonia alle detenzioni segrete della CIA» (giugno 2013) e la lettera inviata da Human Rights Watch alle autorità lituane (giugno 2013),

viste le interrogazioni presentate dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e dalla commissione per gli affari esteri del Parlamento (O-000079/2013 — B7-0215/2013 e O-000080/2013 — B7-0216/2013),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il rispetto dei diritti fondamentali è un elemento essenziale per il successo delle politiche antiterrorismo;

B.

considerando che il Parlamento ha condannato i programmi di consegna e detenzione segreta della CIA guidati dagli Stati Uniti, che hanno comportato molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui casi di detenzione arbitraria e illegale, tortura e altri maltrattamenti, violazioni del principio di non respingimento e sparizioni forzate mediante l'utilizzo dello spazio aereo e del territorio europei da parte della CIA; che il Parlamento ha più volte ribadito la necessità di condurre indagini a tutto campo sulla collaborazione dei governi e delle agenzie nazionali ai programmi della CIA;

C.

considerando che il Parlamento si è impegnato a proseguire nell'adempimento del mandato conferitogli dalla commissione temporanea a norma degli articoli 2, 6 e 7 del Trattato sull'Unione europea, e ha incaricato le commissioni competenti di riferire in Aula sull'argomento un anno dopo l'adozione della suddetta risoluzione dell'11 settembre 2012, dal momento che ha ritenuto fondamentale valutare in che misura fossero state attuate le raccomandazioni approvate dal Parlamento;

D.

considerando che è essenziale garantire l'assunzione delle responsabilità in relazione alle consegne, al fine di proteggere e promuovere efficacemente i diritti umani nelle politiche interne ed esterne dell'UE e di assicurare politiche di sicurezza legittime ed efficaci fondate sullo Stato di diritto; che le istituzioni dell'Unione hanno recentemente avviato un dibattito sulle modalità con cui l'UE può proteggere e promuovere al meglio i diritti fondamentali e lo Stato di diritto;

E.

considerando che il Consiglio e la Commissione non hanno dato un seguito concreto alle raccomandazioni del Parlamento;

F.

considerando che le autorità lituane hanno ribadito il loro impegno, qualora dovessero emergere nuovi elementi, a riaprire l'indagine penale sulla partecipazione della Lituania al programma della CIA, ma non hanno ancora provveduto in tal senso; che nelle loro osservazioni alla CEDU nella causa riguardante Abu Zubaydah, le autorità lituane hanno mostrato gravi lacune nelle indagini e l'incapacità di cogliere il significato delle nuove informazioni; che la Lituania esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea nel secondo semestre del 2013; che il 13 settembre 2013 il procuratore generale lituano ha ricevuto una denuncia in cui si chiedeva di avviare un'indagine in merito alle accuse secondo cui Mustafa al-Hawsawi, che al momento è processato da una commissione militare a Guantánamo Bay, era stato trasferito illegalmente, detenuto segretamente e torturato in Lituania nell'ambito del programma guidato dalla CIA;

G.

considerando che l'inchiesta approfondita trasmessa sul canale televisivo Antena 1 nell'aprile 2013 ha fornito ulteriori indicazioni sul ruolo centrale della Romania nella rete di carceri; che l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Ioan Talpeş ha dichiarato che la Romania ha fornito sostegno logistico alla CIA; che un ex senatore rumeno ha riconosciuto i limiti della precedente inchiesta parlamentare e ha invitato gli inquirenti ad avviare un procedimento giudiziario;

H.

considerando che l'11 giugno 2013 i procuratori polacchi hanno ricevuto un'istanza di riconoscimento ufficiale come parte civile per un terzo uomo, lo yemenita Walid Mohammed Bin Attash, dato che era stato arrestato illegalmente in Pakistan nel 2003, tenuto prigioniero in un carcere segreto in Polonia dal giugno al settembre 2003 e successivamente trasferito a Guantánamo, dove si trova tuttora; che i procuratori polacchi hanno prorogato fino all'ottobre 2013 le indagini penali in corso;

I.

considerando che le autorità britanniche sollevano ostacoli procedurali all'azione civile portata avanti nel Regno Unito dal libico Abdel Hakim Belhadj, che sarebbe stato consegnato per fini di tortura dalla CIA alla Libia con l'assistenza britannica, e hanno manifestato l'intenzione di chiedere che le prove siano esaminate nel corso di procedimenti segreti;

J.

considerando che nel dicembre 2012 l'Italia ha spiccato un mandato di arresto internazionale contro Robert Seldon Lady, arrestato a Panama nel luglio 2013; che la successiva richiesta di estradizione avanzata dall'Italia non è stata accolta da Panama e che Robert Seldon Lady è stato consegnato agli Stati Uniti nel luglio 2013; che il 5 aprile 2013 il Presidente della Repubblica italiana ha deciso di concedere la grazia al colonnello americano Joseph Romano, condannato da un tribunale italiano per le sue responsabilità nel caso del sequestro di Abu Omar in Italia;

K.

considerando che nel 2012 l'Ombudsman parlamentare della Finlandia ha avviato un'indagine sull'uso del territorio, dello spazio aereo e dei sistemi di registrazione dei dati di volo finlandesi in connessione con il programma di consegne della CIA, inviando per iscritto una dettagliata richiesta di informazioni a 15 agenzie governative e chiedendo alle autorità lituane di fornire informazioni specifiche sui voli in questione;

L.

considerando che l'indagine condotta dalla Danimarca fino al maggio 2012 non costituisce un'indagine indipendente, imparziale, completa ed efficace come richiesto dal diritto e dalle norme internazionali in materia di diritti umani, a causa della mancanza di poteri sufficienti e del suo ambito di applicazione limitato;

M.

considerando che solo due Stati membri (Germania e Regno Unito) hanno risposto alle lettere inviate a otto Stati membri (Francia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito) dalle procedure speciali delle Nazioni Unite, in cui si chiedevano informazioni supplementari a seguito dello studio comune delle Nazioni Unite sulle pratiche globali in relazione alla detenzione segreta nell'ambito della lotta al terrorismo (5);

N.

considerando che il Presidente degli Stati Uniti Obama ha ribadito il suo impegno a chiudere Guantánamo, annunciando il 23 maggio 2013 di voler riattivare il rilascio dei detenuti e revocare la moratoria sulla liberazione di prigionieri yemeniti il cui ritorno in patria era già ritenuto sicuro, nonostante le resistenze in seno al Congresso USA; che le autorità statunitensi devono onorare i loro obblighi internazionali e avviare un'azione penale contro Robert Seldon Lady;

O.

considerando che, nel suo discorso di apertura pronunciato in occasione della 23a sessione del Consiglio dei diritti umani (Ginevra, maggio 2013), l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, ha citato la summenzionata risoluzione del Parlamento dell'11 settembre 2012, chiedendo «indagini credibili e indipendenti» in quanto «primo passo fondamentale verso l'assunzione di responsabilità» e invitando gli Stati «a inserire tale questione fra le priorità»;

P.

considerando che, nella sua relazione annuale del 2013 (6), il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo, Ben Emmerson, ha citato l'attività del Parlamento e ha sostenuto alcune delle raccomandazioni formulate nella suddetta risoluzione dell'11 settembre 2012;

1.

esprime profondo rammarico per la mancata attuazione delle raccomandazioni contenute nella sua citata risoluzione dell'11 settembre 2012, in particolare da parte del Consiglio, della Commissione, dei governi degli Stati membri, dei paesi candidati e associati, della NATO e delle autorità statunitensi, soprattutto alla luce delle gravi violazioni dei diritti umani subite dalle vittime dei programmi della CIA;

2.

ritiene che il clima di impunità concernente i programmi della CIA abbia favorito il protrarsi delle violazioni dei diritti fondamentali nelle politiche antiterrorismo dell'UE e degli USA, secondo quanto rivelato anche dai programmi di sorveglianza di massa dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e degli organismi di sorveglianza di diversi Stati membri, su cui sta attualmente indagando il Parlamento;

Processo di assunzione di responsabilità negli Stati membri

3.

chiede nuovamente agli Stati membri che non hanno rispettato il proprio obbligo positivo di condurre indagini indipendenti ed efficaci, di indagare sulle violazioni dei diritti umani, tenendo conto di tutti i nuovi elementi emersi, e di divulgare tutte le necessarie informazioni su tutti i voli sospetti connessi alla CIA e ai loro territori; invita, in particolare, gli Stati membri ad accertare se, nell'ambito del programma della CIA, abbiano avuto luogo operazioni in cui persone siano state detenute in strutture segrete site nel loro territorio; invita gli Stati membri interessati (Francia, Italia, Lituania, Polonia, Romania e Svezia) a rispondere alle lettere inviate dalle procedure speciali delle Nazioni Unite;

4.

esorta la Lituania a riaprire le indagini penali sui centri di detenzione segreti della CIA e a condurre un'indagine rigorosa tenendo conto di tutte le prove valide divulgate, in particolare per quanto concerne la causa Abu Zubaydah/Lituania avviata dinanzi alla CEDU; chiede alla Lituania di consentire agli inquirenti di effettuare un esame esaustivo della rete dei voli di consegna e delle persone di contatto che hanno notoriamente organizzato o partecipato ai voli in questione; chiede alle autorità lituane di effettuare analisi scientifiche nel luogo di detenzione e di analizzare i tabulati telefonici; esorta tali autorità a cooperare appieno con la CEDU nei procedimenti Abu Zubaydah/Lituania e HRMI/Lituania; invita la Lituania, nell'ambito della riapertura delle indagini penali, a valutare le istanze di riconoscimento come parte civile o di partecipazione alle indagini di altre eventuali vittime; sollecita tale paese a rispondere in maniera esaustiva alle richieste di informazioni di altri Stati membri dell'UE, in particolare alla richiesta di informazioni dell'Ombudsman finlandese su un volo o i voli che potrebbero collegare la Finlandia e la Lituania a una possibile rotta per le consegne; esorta il procuratore generale lituano ad avviare un'indagine penale a seguito della denuncia di Mustafa al-Hawsawi;

5.

esorta le autorità rumene ad avviare prontamente un'indagine indipendente, imparziale, scrupolosa ed efficace per individuare i documenti parlamentari di inchiesta mancanti e collaborare appieno con la CEDU in relazione alla causa Al Nashiri/Romania; invita la Romania a rispettare pienamente i suoi obblighi in materia di diritti fondamentali;

6.

chiede alla Polonia di proseguire le indagini sulla base di una maggiore trasparenza, segnatamente attraverso la presentazione di prove che dimostrino le misure concrete adottate, la possibilità offerta ai rappresentanti delle vittime di rappresentare significativamente i loro clienti, riconoscendo loro il diritto di accedere a tutto il materiale riservato pertinente, e mediante l'esame del materiale raccolto; invita le autorità polacche ad avviare azioni penali nei confronti di qualsiasi attore statale implicato; esorta il procuratore generale polacco a riesaminare con urgenza la domanda presentata da Walid Bin Attash e a giungere a una decisione; invita la Polonia a collaborare appieno con la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) in relazione alle cause Al Nashiri/Polonia e Abu Zubaydah/Polonia;

7.

invita le autorità britanniche a cooperare pienamente nelle attuali indagini penali e a permettere lo svolgimento dei procedimenti civili in totale trasparenza, onde portare a termine le relative indagini e azioni civili sulla consegna all'estero di cittadini stranieri; chiede alle autorità britanniche di intraprendere un'inchiesta rispettosa dei diritti umani sulla consegna, sulla tortura e sul maltrattamento delle persone detenute all'estero;

8.

incoraggia le autorità italiane a proseguire nei loro sforzi tesi a ottenere giustizia per le violazioni dei diritti umani commesse dalla CIA sul territorio italiano, insistendo sull'estradizione di Robert Seldon Lady e richiedendo quella degli altri 22 cittadini statunitensi condannati in Italia;

9.

incoraggia l'Ombudsman finlandese a portare a termine le proprie indagini sulla base della trasparenza e dell'assunzione di responsabilità e, a tal fine, esorta tutte le autorità nazionali a fornire piena collaborazione; chiede alla Finlandia di seguire qualsiasi indizio che possa condurre al coinvolgimento di attori statali finlandesi nel programma di consegne;

Risposta delle istituzioni dell'Unione

10.

esprime profondo rammarico per il rifiuto della Commissione di dare un seguito concreto alle raccomandazioni del Parlamento e ritiene che le lettere inviate dalla Commissione agli Stati membri non siano sufficienti ai fini dell'assunzione di responsabilità a causa del loro carattere generico;

11.

ribadisce le proprie raccomandazioni specifiche alla Commissione:

verificare se la collaborazione al programma della CIA abbia comportato o meno la violazione di norme dell'UE, in particolare in materia di asilo e di cooperazione giudiziaria,

agevolare e sostenere l'assistenza giuridica e la cooperazione giudiziaria reciproche nel rispetto dei diritti umani tra le autorità responsabili delle indagini nonché la cooperazione tra gli avvocati coinvolti nell'attività di individuazione delle responsabilità negli Stati membri,

adottare un quadro, comprendente obblighi di segnalazione per gli Stati membri, al fine di controllare e sostenere i processi nazionali di assunzione di responsabilità,

adottare misure tese al rafforzamento della capacità dell'UE di impedire le violazioni dei diritti umani e porvi rimedio a livello dell'Unione, e prevedere il consolidamento del ruolo del Parlamento,

presentare proposte per elaborare accordi per il controllo democratico delle attività transfrontaliere di intelligence nel contesto delle politiche antiterrorismo dell'UE;

12.

esorta le autorità lituane a cogliere l'opportunità offerta dalla presidenza del Consiglio dell'UE, esercitata dal loro paese, per garantire la piena attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione del Parlamento, inserendo la questione nell'ordine del giorno del Consiglio «Giustizia e affari interni» (GAI) prima della fine della presidenza lituana;

13.

ribadisce le proprie raccomandazioni specifiche al Consiglio:

presentare le proprie scuse per aver violato il principio, sancito dai trattati, della cooperazione leale tra le istituzioni dell'Unione, quando ha tentato in modo inopportuno di persuadere il Parlamento ad accettare le versioni deliberatamente abbreviate dei processi verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro COJUR e COTRA con i funzionari americani di alto livello,

rilasciare una dichiarazione che riconosca il coinvolgimento degli Stati membri nel programma della CIA e le difficoltà che essi hanno incontrato nel contesto delle indagini,

sostenere totalmente i processi di ricerca della verità e di assunzione di responsabilità negli Stati membri, trattando formalmente la questione nelle sessioni del Consiglio GAI, condividendo la totalità delle informazioni, offrendo assistenza alle indagini e, in particolare, acconsentendo alle richieste di accesso ai documenti,

tenere audizioni con le competenti agenzie per la sicurezza dell'UE per chiarire se fossero a conoscenza del coinvolgimento degli Stati membri nel programma della CIA e le risposte dell'UE,

proporre salvaguardie per garantire il rispetto dei diritti umani nella condivisione delle informazioni e una rigorosa distinzione dei ruoli tra le attività di intelligence e di applicazione della legge, affinché non sia conferita alle agenzie di intelligence la facoltà di effettuare arresti e detenzioni;

14.

invita il Consiglio e la Commissione a includere, nei rispettivi programmi pluriennali successivi al Programma di Stoccolma, misure specifiche volte ad assicurare lo Stato di diritto e l'assunzione di responsabilità in merito alle violazioni dei diritti fondamentali, soprattutto da parte dei servizi di intelligence e delle autorità preposte all'applicazione della legge; chiede alla Commissione di inserire la questione relativa all'assunzione di responsabilità nell'ordine del giorno della conferenza «Assises de la justice», che si terrà nel novembre 2013;

15.

rammenta che per assicurare la credibilità del Parlamento è essenziale rafforzare in modo considerevole il suo diritto d'inchiesta affinché possa indagare sulle violazioni dei diritti fondamentali nell'Unione, includendo anche la piena facoltà di sentire sotto giuramento le persone coinvolte, compresi i ministri di governo (7);

16.

chiede a Eurocontrol di riconoscere, come ha fatto l'American Federal Aviation Authority, che i dati sulle tratte aeree non vanno in alcun modo considerati riservati e di trasmettere i dati necessari ai fini dell'efficacia delle indagini;

17.

si attende che l'inchiesta di questo Parlamento sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sugli organismi di sorveglianza di diversi Stati membri proponga misure per un controllo parlamentare efficace e democratico sui servizi di intelligence, tenendo presente l'estrema importanza di un controllo democratico di tali organismi e delle loro attività mediante un'adeguata supervisione giurisdizionale e parlamentare interna, esecutiva e indipendente;

18.

esprime rammarico per i mancati progressi degli Stati membri dell'UE verso l'adesione alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, ad eccezione della ratifica da parte della Lituania nell'agosto 2013; chiede ai 21 Stati membri che non lo hanno ancora fatto di ratificare con urgenza la convenzione;

19.

invita il Belgio, la Finlandia, la Grecia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia a ratificare, in via prioritaria, il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT); ritiene deplorevole il sostegno molto limitato offerto al fondo speciale dell'OPCAT gestito dall'ONU e invita gli Stati membri dell'UE e la Commissione ad appoggiare i lavori del fondo attraverso contribuzioni volontarie ragguardevoli; esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione a incrementare i loro sforzi per agevolare l'istituzione e l'operatività nei paesi terzi dei meccanismi nazionali di prevenzione nell'ambito dell'OPCAT;

20.

chiede all'UE di esaminare attentamente i progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuare la decisione della CEDU nella causa El-Masri/ex Repubblica jugoslava di Macedonia, sottoposta dal comitato dei ministri alla procedura migliorata nell'ambito della richiesta di adesione presentata dall'ex Repubblica; esorta le autorità macedoni ad avviare un'indagine penale sulla complicità di attori statali nella causa El-Masri e assicurare che i responsabili rispondano dei loro atti;

21.

invita il governo statunitense a collaborare con gli Stati membri dell'UE nell'ambito di tutte le loro richieste di informazioni o estradizione in relazione al programma della CIA; esorta gli Stati Uniti ad abbandonare i provvedimenti cautelari draconiani che impediscono ai rappresentanti legali dei detenuti di Guantánamo Bay di divulgare informazioni riguardanti eventuali dettagli della loro detenzione segreta in Europa; incoraggia il governo statunitense a portare a termine quanto prima il progetto di chiusura della prigione di Guantánamo Bay;

22.

esorta gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per il reinserimento dei detenuti non europei rilasciati da Guantánamo, che non possono essere rimpatriati nei propri Stati di residenza in quanto minacciati di morte, tortura o trattamenti crudeli e inumani (8); chiede all'Unione europea di dare nuovo stimolo alle iniziative congiunte del 2009, fornendo un quadro per il reinsediamento dei detenuti di Guantánamo negli Stati membri dell'UE, e di avviare un dialogo sui piani concreti di cooperazione con il nuovo inviato speciale degli Stati Uniti per il trasferimento dei detenuti da Guantánamo, Clifford Sloan;

23.

invita l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar ad avviare tempestivamente una cooperazione con il Parlamento, fornendo le informazioni richieste in merito ai dati di volo;

24.

invita il prossimo Parlamento (2014-2019) a proseguire nell'adempimento ed esecuzione del mandato conferitogli dalla commissione temporanea e, di conseguenza, ad assicurare che sia dato seguito alle sue raccomandazioni, a esaminare i nuovi elementi che possono emergere, nonché a utilizzare appieno e sviluppare ulteriormente i propri diritti d'inchiesta;

o

o o

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Tra questi figura Jeffrey W. Castelli, ex capo centro della CIA a Roma.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0309.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0231.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2012)0500.

(5)  A/HRC/13/42.

(6)  Principi quadro per assicurare l'assunzione di responsabilità da parte dei funzionari pubblici in relazione a gravi o sistematiche violazioni dei diritti umani commesse nel contesto delle iniziative nazionali antiterrorismo, A/HRC/22/52, 1o marzo 2013.

(7)  Cfr.: proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE/Euratom/CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 41).

(8)  Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani (GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 8).


Top