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Document 62016CN0054
Case C-54/16: Request for a preliminary ruling from the Tribunale Ordinario di Venezia (Italy) lodged on 29 January 2016 — Vinyls Italia SpA, in liquidation v Mediterranea di Navigazione SpA
Causa C-54/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) il 29 gennaio 2016 — Vinyls Italia SpA, in fallimento/Mediterranea di Navigazione SpA
Causa C-54/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) il 29 gennaio 2016 — Vinyls Italia SpA, in fallimento/Mediterranea di Navigazione SpA
GU C 156 del 2.5.2016, pp. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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2.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 156/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) il 29 gennaio 2016 — Vinyls Italia SpA, in fallimento/Mediterranea di Navigazione SpA
(Causa C-54/16)
(2016/C 156/31)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Ordinario di Venezia
Parti nella causa principale
Ricorrente: Vinyls Italia SpA, in fallimento
Convenuta: Mediterranea di Navigazione SpA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la «prova» che l’articolo 13 reg. 1346/2000 (1) pone a carico di chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, per opporsi all’impugnazione di quell’atto secondo le disposizioni della lex fori concursus, comporti l’onere di sollevare un’eccezione processuale in senso stretto nei termini fissati dalla legge processuale del foro, chiedendo di avvalersi della clausola di esonero posta dal regolamento e provando la sussistenza dei due presupposti richiesti dalla medesima disposizione; oppure se l’articolo 13 reg. 1346/2000 sia applicabile quando la parte interessata ne abbia chiesto l’applicazione nel corso del giudizio, anche oltre i termini fissati dalla legge processuale del foro per le eccezioni processuali, o anche ex officio, a condizione che la parte interessata abbia dato prova che l’atto pregiudizievole è soggetto alla lex causae di uno altro Stato membro la cui legge non consente di impugnare l’atto con nessun mezzo nella fattispecie concreta; |
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2) |
se il richiamo alla disciplina della lex causae disposto dall’articolo 13 reg. 1346/2000 per stabilire se «tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con nessun mezzo» sia da interpretare nel senso che la parte onerata debba dare prova che nella fattispecie concreta la lex causae non prevede in via generale e astratta nessun mezzo di impugnazione di un atto come quello ritenuto nella fattispecie pregiudizievole — il pagamento di un debito contrattuale — oppure nel senso che la parte onerata debba dare prova che, ove la lex causae ammetta l’impugnazione di un atto di quel genere, non sussistano in concreto i presupposti — differenti da quelli della lex fori concursus — richiesti perché l’impugnazione possa essere accolta nel caso sottoposto a giudizio; |
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3) |
se il regime derogatorio previsto dall’articolo 13 reg. 1346/2000 — tenuto conto della sua ratio di tutelare l’affidamento incolpevole riposto dalle parti sulla stabilità dell’atto secondo la lex causae — possa trovare applicazione anche quando le parti di un contratto abbiano sede in uno stesso Stato contraente, la cui legge sia quindi prevedibilmente destinata a diventare lex fori concursus nel caso di insolvenza di una di loro, e le parti mediante clausola contrattuale di scelta della legge di un altro Stato contraente sottraggano la revoca di atti esecutivi di quel contratto all’applicazione di regole inderogabili della lex fori concursus poste a presidio del principio della par condicio creditorum, con pregiudizio per la massa dei creditori nel caso di sopravvenuta insolvenza; |
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4) |
se l’articolo l, paragrafo l, reg. n. 593/2008 (2) sia da interpretare nel senso che le «circostanze che comportino un conflitto di leggi» ai fini dell’applicabilità del regolamento stesso comprendano anche il caso di un contratto di noleggio marittimo concluso in uno Stato membro tra società aventi sede nel medesimo Stato membro, con clausola di scelta della legge di un altro Stato membro; |
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5) |
se, nel caso di risposta affermativa al quarto quesito, l’articolo 3, paragrafo 3, reg. n. 593/2008, in correlazione con l’articolo 13 reg. n. 1346/2000, sia da interpretare nel senso che la scelta delle parti di sottoporre un contratto alla legge di uno Stato membro diverso da quello nel quale sono ubicati «tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione» faccia salva l’applicazione di norme inderogabili della legge di quest’ultimo Stato membro applicabili quale lex fori concursus all’impugnabilità di atti posti in essere prima dell’insolvenza in pregiudizio della massa dei creditori, prevalendo così sulla clausola di esonero stabilita dall’articolo 13 reg. 1346/2000. |
(1) Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6).