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Document 62016CN0083

Causa C-83/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 12 febbraio 2016 — «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

GU C 136 del 18.4.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 12 febbraio 2016 — «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

(Causa C-83/16)

(2016/C 136/25)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente:«Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD

Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 161, paragrafo 5, e 210, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario debbano essere interpretati nel senso che l’esportatore dal territorio doganale della Comunità sia una persona ivi stabilita, nonché parte di un contratto di vendita di merci nei confronti di una persona stabilita in un paese terzo, qualora tale contratto costituisca il motivo per il vincolo delle merci al regime di esportazione ai sensi del regolamento in parola.

2)

Se gli articoli 161, paragrafo 1, e 210, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sussista un’esportazione e un’obbligazione doganale all’esportazione, con riguardo a un’imbarcazione (uno yacht), battente bandiera di uno Stato membro, sorga solamente sulla base di un contratto di vendita nei confronti di una persona stabilita in un paese terzo e della cancellazione di detta imbarcazione dai registri di immatricolazione dello Stato membro citato.

3)

Se l’articolo 795, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454[/93] (2) [della Commissione], del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nell’ambito dell’esportazione di un’imbarcazione (uno yacht), battente bandiera di uno Stato membro, il contratto di vendita dell’imbarcazione ad una persona stabilita in un paese terzo e la cancellazione di detta imbarcazione dai registri di immatricolazione dello Stato membro citato integrino una prova sufficiente ai sensi della disposizione in questione.

4)

Se dall’articolo 795, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), e quarto comma, [in combinato disposto con] l’articolo 796 sexies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 si evinca che la valutazione delle autorità doganali competenti [sulla presenza] di prove sufficienti a norma dell’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, del regolamento in parola è vincolante nelle circostanze di cui al procedimento principale e non è soggetta ad alcuna verifica dell’autorità doganale competente per l’accettazione a posteriori di una dichiarazione in dogana ai sensi della prima disposizione.


(1)  GU L 302, pag. 1.

(2)  GU L 253, pag. 1.


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