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Document 52016XX0322(01)

    Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 5 gennaio 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7567 Ball/Rexam — Relatore: Germania

    GU C 107 del 22.3.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 107/3


    Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 5 gennaio 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7567 Ball/Rexam

    Relatore: Germania

    (2016/C 107/03)

    Funzionamento

    1.

    Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («il regolamento sulle concentrazioni»).

    Dimensione UE

    2.

    Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata abbia una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

    Mercato del prodotto

    3.

    Il Comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

    4.

    Il Comitato consultivo concorda in particolare con la conclusione della Commissione secondo cui, ai fini della valutazione della presente operazione:

    a)

    le lattine per bevande costituiscono un mercato distinto rispetto a quello di altre soluzioni di imballaggio di bevande;

    b)

    lattine di dimensione e tipo diverso rientrano nello stesso mercato anche se sono prodotti che si differenziano all’interno di tale mercato;

    c)

    le chiusure e i corpi delle lattine fanno parte dello stesso mercato del prodotto;

    d)

    le lattine in alluminio e in acciaio appartengono allo stesso mercato del prodotto.

    Mercati geografici

    5.

    Il Comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati geografici rilevanti indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

    6.

    In particolare, il Comitato consultivo conviene con le conclusioni della Commissione secondo cui, ai fini della valutazione della presente operazione, i mercati geografici rilevanti sono costituiti da raggruppamenti regionali di bacini commerciali che si estendono per un raggio di 700 km attorno a ogni impianto di riempimento dei clienti (in seguito denominati «i raggruppamenti regionali»), in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee. Questi raggruppamenti regionali coprono bacini commerciali in un raggio di 700 km intorno ai singoli impianti di riempimento dei clienti in ciascuna delle seguenti regioni: i) Regno Unito e Irlanda; ii) Benelux (Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi); iii) Europa centrale (Austria e Germania); iv) Francia; v) Italia; vi) penisola iberica (Spagna e Portogallo); vii) Europa nordorientale (Repubblica ceca, Slovacchia, Polonia, Lituania, Estonia e Lettonia); viii) Europa sudorientale (Ungheria, Slovenia, Croazia, Romania, Bulgaria, Grecia e Cipro); ix) paesi nordici (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda).

    Valutazione sotto il profilo della concorrenza

    7.

    Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata non potrebbe ostacolare in modo significativo un’effettiva concorrenza nei mercati potenziali per le bottiglie in alluminio:

    8.

    Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione notificata ostacola in modo significativo l’effettiva concorrenza nel mercato rilevante di lattine per bevande.

    9.

    In particolare, il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata ostacola in modo significativo l’effettiva concorrenza:

    a)

    nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti nell’Europa centrale, ossia Germania e l’Austria;

    b)

    nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti nel Benelux;

    c)

    nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti in Francia;

    d)

    nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti in Italia;

    e)

    nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti nella penisola iberica;

    f)

    nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti nell’Europa nordorientale, ossia in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania, Estonia e Lettonia;

    g)

    nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti nell’Europa sudorientale, ossia in Ungheria, Slovenia, Croazia, Romania, Bulgaria, Grecia e Cipro;

    h)

    nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti nei paesi nordici, ossia in Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda;

    i)

    nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti nel Regno Unito e in Irlanda.

    10.

    Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi proposti dalla parte notificante il 3 dicembre 2015 rispondano alle preoccupazioni della Commissione relative alla concorrenza.

    11.

    Il Comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni presentati dalle parti il 3 dicembre 2015 siano rispettati integralmente, l’operazione notificata non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

    Compatibilità con il mercato interno

    12.

    Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione notificata debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


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