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Document 62014FA0096

Causa F-96/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 5 febbraio 2016 — Bulté e Krempa/Commissione (Funzione pubblica — Aventi diritto di un ex funzionario deceduto — Pensioni — Pensioni di reversibilità — Articolo 85 dello Statuto — Ripetizione dell'indebito — Irregolarità del versamento — Evidenza dell’irregolarità del versamento — Mancanza)

GU C 106 del 21.3.2016, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 106/47


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 5 febbraio 2016 — Bulté e Krempa/Commissione

(Causa F-96/14) (1)

((Funzione pubblica - Aventi diritto di un ex funzionario deceduto - Pensioni - Pensioni di reversibilità - Articolo 85 dello Statuto - Ripetizione dell'indebito - Irregolarità del versamento - Evidenza dell’irregolarità del versamento - Mancanza))

(2016/C 106/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Hilde Bulté e Tom Krempa (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. Lombaert e A. Surny)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, agenti, successivamente G. Gattinara, agente)

Oggetto

L’annullamento della decisione adottata dalla Commissione recante modifica retroattiva delle pensioni di reversibilità concesse ai ricorrenti e con cui si ordina il recupero degli importi in sovrappiù indebitamente percepiti.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 22 novembre 2013, come emerge dall’avviso dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» recante la stessa data, di modificare, con effetto retroattivo al 1o agosto 2010, le pensioni concesse, rispettivamente, alla sig.ra Bulté e al sig. Krempa, quali aventi diritto di un ex funzionario deceduto, e di procedere al recupero degli importi indebitamente versati loro per il periodo tra il 1o agosto 2010 e il novembre 2013, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a restituire alla sig.ra Bulté e al sig. Krempa gli importi prelevati, in applicazione della decisione di cui al primo punto del presente dispositivo, sulle rispettive pensioni.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 7 del 12/01/2015, pag. 49.


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