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Document 62016TN0030

Causa T-30/16: Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — M.I. Industries/UAMI — Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)

GU C 106 del 21.3.2016, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 106/40


Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — M.I. Industries/UAMI — Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)

(Causa T-30/16)

(2016/C 106/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: M.I. Industries, Inc (Lincoln, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Elias, barrister, e B. Cookson, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Natural Instinct Ltd (Camberley, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended» — Domanda di registrazione n. 11 438 074

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 novembre 2015 nel procedimento R 2944/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere l’opposizione n. B 002 181 272 della ricorrente e respingere il ricorso n. 11 438 074 della controinteressata; in subordine, dichiarare che la ricorrente ha provato l’uso dei suoi marchi comunitari n. 5 208 418 e n. 5 208 201 ai fini dell’opposizione n. B 002 181 272 e rinviare la causa dinanzi alla quinta commissione di ricorso perché decida delle questioni derivanti da ciascuno dei citati marchi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; in ulteriore subordine, rinviare integralmente la causa alla quinta commissione di ricorso;

condannare l’UAMI a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnazione.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

Violazione della Regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


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