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Document 62014TA0722
Case T-722/14: Judgment of the General Court of 4 February 2016 — PRIMA v Commission (Public service contracts — Tendering procedure — Support for the European Commission representative in Bulgaria in the context of the organization of public events — Rejection of tender submitted by a tenderer and award of the contract to another tenderer — Award criteria — Obligation to state reasons — Concept of relative advantages of the successful tender — Transparency)
Causa T-722/14: Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — PRIMA/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Sostegno della rappresentanza della Commissione in Bulgaria nel contesto dell’organizzazione di eventi pubblici — Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Nozione di vantaggi relativi dell’offerta prescelta — Trasparenza»)
Causa T-722/14: Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — PRIMA/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Sostegno della rappresentanza della Commissione in Bulgaria nel contesto dell’organizzazione di eventi pubblici — Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Nozione di vantaggi relativi dell’offerta prescelta — Trasparenza»)
GU C 106 del 21.3.2016, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/33 |
Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — PRIMA/Commissione
(Causa T-722/14) (1)
((«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Sostegno della rappresentanza della Commissione in Bulgaria nel contesto dell’organizzazione di eventi pubblici - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Criteri di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Nozione di vantaggi relativi dell’offerta prescelta - Trasparenza»))
(2016/C 106/37)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia AD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: Y. Ruskov, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo, P. Mihaylova e D. Roussanov, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione del 12 agosto 2014 recante rigetto dell’offerta effettuata dalla ricorrente nell’ambito della gara di appalto PO/2013-13/SOF, avente ad oggetto il sostegno della rappresentanza della Commissione in Bulgaria nel contesto dell’organizzazione di eventi pubblici, e recante aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente e, in secondo luogo, delle «decisioni conseguenti», tra cui quella del 12 settembre 2014 di conclusione del contratto per l’esecuzione dell’appalto.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia AD è condannata alle spese. |