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Document 62013TA0676

Causa T-676/13: Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — Italian International Film/EACEA [«Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) — Misure di sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei — Invito a presentare proposte nell’ambito del sistema “selettivo” 2013 — Atto dell’EACEA che respinge la candidatura della ricorrente relativa al film “Only God Forgives” — Atto dell’EACEA che conferma il rigetto ma contiene un nuova motivazione — Competenza — Ripartizione dei compiti tra la Commissione e l’EACEA — Competenza vincolata — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Linee guida permanenti 2012-2013 — Accordo di distribuzione materiale o fisica — Assenza di previa comunicazione all’EACEA — Inammissibilità della candidatura»]

GU C 106 del 21.3.2016, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 106/30


Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — Italian International Film/EACEA

(Causa T-676/13) (1)

([«Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) - Misure di sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei - Invito a presentare proposte nell’ambito del sistema “selettivo” 2013 - Atto dell’EACEA che respinge la candidatura della ricorrente relativa al film “Only God Forgives” - Atto dell’EACEA che conferma il rigetto ma contiene un nuova motivazione - Competenza - Ripartizione dei compiti tra la Commissione e l’EACEA - Competenza vincolata - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Linee guida permanenti 2012-2013 - Accordo di distribuzione materiale o fisica - Assenza di previa comunicazione all’EACEA - Inammissibilità della candidatura»])

(2016/C 106/33)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Italian International Film (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Fratini, B. Bettelli e M. Bottino, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentanti: H. Monet e D. Homann, agenti, assistiti da D. Fosselard e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che respinge la candidatura della ricorrente alla concessione di una sovvenzione per il film «Only God Forgives», a seguito dell’invito a presentare proposte EACEA/21/12 MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei — Sistema «selettivo» 2013 (GU 2012, C 300, pag. 5), pubblicato nell’ambito della decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327, pag. 12), stabilito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Italian International Film Srl e l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 45 del 15.2.2014.


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