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Document 62011TA0620

Causa T-620/11: Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — GFKL Financial Services/Commissione [«Aiuti di Stato — Normativa fiscale tedesca relativa al riporto delle perdite sugli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Incidenza individuale — Ricevibilità — Nozione di aiuto di Stato — Carattere selettivo — Natura e struttura del sistema fiscale — Risorse pubbliche — Obbligo di motivazione — Legittimo affidamento»]

GU C 106 del 21.3.2016, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 106/29


Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — GFKL Financial Services/Commissione

(Causa T-620/11) (1)

([«Aiuti di Stato - Normativa fiscale tedesca relativa al riporto delle perdite sugli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Ricevibilità - Nozione di aiuto di Stato - Carattere selettivo - Natura e struttura del sistema fiscale - Risorse pubbliche - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento»])

(2016/C 106/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GFKL Financial Services AG (Essen, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Schweda, S. Schultes-Schnitzlein, J. Eggers e M. Knebelsberger, successivamente M. Schweda, J. Eggers, M. Knebelsberger e F. Loose, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T. Maxian Rusche, M. Adam e R. Lyal, successivamente T. Maxian Rusche, R. Lyal e M. Noll-Ehlers, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU L 235, pag. 26).

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità è respinta.

2)

Il ricorso è respinto in quanto infondato.

3)

La GFKL Financial Services AG sopporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.

4)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 39 dell’11.2.2012.


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