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Document 62016CN0061

    Causa C-61/16 P: Impugnazione proposta il 4 febbraio 2016 dall’European Bicycle Manufacturers Association avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-425/13, Giant (China) Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea

    GU C 106 del 21.3.2016, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 106/28


    Impugnazione proposta il 4 febbraio 2016 dall’European Bicycle Manufacturers Association avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-425/13, Giant (China) Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-61/16 P)

    (2016/C 106/30)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: European Bicycle Manufacturers Association (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, J. Beck, solicitor)

    Altre parti nel procedimento: Giant (China) Co. Ltd, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    dichiarare l’impugnazione ammissibile e fondata;

    annullare la sentenza del Tribunale;

    pronunciarsi sul merito e respingere la domanda di annullamento, ovvero rinviare la causa al Tribunale affinché decida sul merito della domanda di annullamento; e

    condannare la ricorrente in primo grado alle spese sostenute dalla ricorrente ai fini dell’impugnazione e dell’intervento dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver effettuato un’analisi giuridica non corretta dell’applicazione, da parte del Consiglio, dell’articolo 18 del regolamento di base. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il regolamento n. 502/2013 (1) ha applicato l’articolo 18, paragrafo 1, all’intero gruppo Giant perché le istituzioni erano prive di informazioni complete ed esaustive sulle società collegate, e non solo di informazioni relative al prezzo di esportazione del gruppo.

    Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver dichiarato che il Consiglio non poteva considerare la mancata presentazione, da parte della Giant, di un livello minimo di informazioni come omessa collaborazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Le informazioni richieste corrispondevano al livello minimo di informazioni necessarie per consentire alle istituzioni di ottenere un’immagine completa e accurata del gruppo Giant, e la mancata presentazione di tali informazioni ha pertanto costituito un’omessa collaborazione che revoca in dubbio l’affidabilità delle informazioni fornite dalla Giant.

    Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver affermato che non vi sarebbe rischio di elusione se venisse riconosciuto un dazio antidumping individuale alla Giant, ma non alla Jinshan. I timori nutriti dalle istituzioni di elusione da parte delle società collegate sono, nel caso in esame, giustificati e costituiscono un valido motivo aggiuntivo per respingere la domanda di dazio antidumping individuale della Giant.


    (1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153, pag. 17).


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