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Document 62016CN0019

Causa C-19/16 P: Impugnazione proposta il 13 gennaio 2016 da Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 ottobre 2015 nella causa T-134/11: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Commissione Europea.

GU C 106 del 21.3.2016, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 106/26


Impugnazione proposta il 13 gennaio 2016 da Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 ottobre 2015 nella causa T-134/11: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Commissione Europea.

(Causa C-19/16 P)

(2016/C 106/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd (rappresentanti: N. Garcia-Lora, E. Grieves, barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione Europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata del 28 ottobre 2015

sostituirvi la sua decisione e annullare le misure impugnate

condannare la Commissione, il Consiglio e il Regno Unito alle spese sostenute nei procedimenti davanti al Tribunale e alla Corte di giustizia

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti deducono quattro motivi.

Il primo motivo contesta la decisione del Tribunale secondo cui le censure al merito della decisione di includere nell’elenco i primi tre ricorrenti non erano state sollevate correttamente dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha errato nel non qualificare il quarto motivo in primo grado come contestazione della valutazione dei fatti operata dalla Commissione. Il Tribunale è venuto meno al suo dovere di tenere adeguatamente conto delle osservazioni dei ricorrenti, che invece avrebbero dovuto essere prese in considerazione in quanto a) il Tribunale le aveva richieste; b) erano state presentate prima che il convenuto depositasse la sua difesa e c) i ricorrenti avevano ripetutamente espresso il loro desiderio di contestare la valutazione dei fatti. L’approccio del Tribunale non è compatibile con la sentenza del 14 aprile 2009 nella causa T-527/09, Ayadi/Commissione.

Il secondo motivo contesta la decisione del Tribunale in quanto esso ha omesso di applicare l’effetto vincolante della giurisprudenza Kadi II. Il Tribunale non ha deciso autonomamente se le affermazioni riportate nell’esposizione delle motivazioni fossero adeguatamente fondate.

Il terzo motivo contesta la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione avrebbe condotto un’analisi attenta e indipendente della giustificazione per l’inserimento nell’elenco. La decisione del Tribunale secondo cui la Commissione avrebbe condotto tale analisi, non era sostenibile alla luce dei fatti di causa e delle precedenti decisioni in altre cause simili.

Il quarto motivo contesta la decisione del Tribunale secondo cui la Sanabel non aveva capacità processuale sulla base del rilievo che il Tribunale ha interpretato la legge in maniera erronea. La capacità processuale della Sanabel non dipende da qualificazioni parallele basate sul diritto nazionale, ma dal fatto che essa possa o meno essere designata come tale.


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