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Document 62016CN0006
Case C-6/16: Request for a preliminary ruling from the Conseil d’État (France) lodged on 6 January 2016 — Holcim France SAS, successor in law to Euro Stockage v Ministre des finances et des comptes publics
Causa C-6/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 gennaio 2016 — Holcim France SAS, subentrata nei diritti della società Euro Stockage, Enka SA/Ministre des finances et des comptes publics
Causa C-6/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 gennaio 2016 — Holcim France SAS, subentrata nei diritti della società Euro Stockage, Enka SA/Ministre des finances et des comptes publics
GU C 106 del 21.3.2016, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 gennaio 2016 — Holcim France SAS, subentrata nei diritti della società Euro Stockage, Enka SA/Ministre des finances et des comptes publics
(Causa C-6/16)
(2016/C 106/26)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Holcim France SAS, subentrata nei diritti della società Euro Stockage, Enka SA
Convenuto: Ministre des finances et des comptes publics
Questioni pregiudiziali
1) |
Qualora una normativa nazionale di uno Stato membro si avvalga nel diritto interno della facoltà offerta dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CE del 23 luglio 1990 (1), se ci sia spazio per una verifica degli atti o accordi adottati ai fini dell’esercizio di tale facoltà alla luce del diritto primario dell’Unione europea. |
2) |
Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, che accordano agli Stati membri un ampio margine discrezionale per determinare quali disposizioni siano «necessarie per evitare le frodi e gli abusi», debbano essere interpretate nel senso che ostano a che uno Stato membro adotti un meccanismo inteso a escludere dal beneficio dell’esenzione i dividendi distribuiti a una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati non membri dell’Unione, a meno che tale persona giuridica non dimostri che la catena di partecipazioni non ha come fine principale o fra i suoi fini principali quello di avvantaggiarsi dell’esenzione. |
3) |
|
4) |
Se le suddette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che ostano a che una normativa nazionale privi dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte i dividendi versati da una società di uno Stato membro a una società con sede in un altro Stato membro qualora tali dividendi vadano a beneficio di una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati non membri dell’Unione europea, a meno che la suddetta non dimostri che tale catena di partecipazioni non ha come fine principale o fra i suoi fini principali quello di avvantaggiarsi dell’esenzione. |
(1) Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).