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Document 62015CN0692

    Causa C-692/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 21 dicembre 2015 — Security Service Srl/Ministero dell’Interno e a.

    GU C 106 del 21.3.2016, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 106/21


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 21 dicembre 2015 — Security Service Srl/Ministero dell’Interno e a.

    (Causa C-692/15)

    (2016/C 106/22)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Security Service Srl

    Resistenti: Ministero dell’Interno, Questura di Napoli, Questura di Roma

    Questioni pregiudiziali

    1)

    [Se la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea Commissione/Italia, C-465/2005, EU:C:2007:781, con la quale la Corte] ha dichiarato che lo Stato italiano si è posto in violazione dei princìpi di cui agli articoli 43 e 49 del Trattato CE (libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi) avendo disposto che:

    (a)

    l’attività di guardia particolare possa essere esercitata solo previa prestazione di un giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana;

    (b)

    l’attività di vigilanza privata possa essere esercitata dai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro solo previo rilascio di un’autorizzazione del Prefetto con validità territoriale, senza tenere conto degli obblighi cui tali prestatori sono già assoggettati nello Stato membro di origine;

    (c)

    la detta autorizzazione abbia una validità territoriale limitata ed il suo rilascio sia subordinato alla considerazione del numero e dell’importanza delle imprese di vigilanza privata già operanti nel territorio in questione;

    (d)

    le imprese di vigilanza privata debbano avere una sede operativa in ogni provincia in cui esse esercitano la propria attività;

    (e)

    il personale delle suddette imprese debba essere individualmente autorizzato ad esercitare attività di vigilanza privata, senza tenere conto dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro di origine;

    (g)

    le imprese di vigilanza privata debbano utilizzare un numero minimo e/o massimo di personale per essere autorizzate;

    (h)

    le imprese di cui trattasi debbano versare una cauzione presso la Cassa depositi e prestiti;

    (i)

    i prezzi per i servizi di vigilanza privata siano fissati con autorizzazione del Prefetto nell’ambito di un determinato margine d’oscillazione[,]

    [possa] escludere, di per sé, il potere dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza (Questore) di dettare prescrizioni di servizio del genere di quelle impugnate[, le quali] rendono obbligatorio l’impiego di un numero minimo di agenti (due) per le operazioni relative a determinati servizi;

    2)

    se, pur trattandosi di questione nuova, essa presenti profili di analogia tali da condurre alla stessa soluzione, con riferimento ai citati articoli 43 e 49 del Trattato CE.


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