Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0691

    Causa C-691/15 P: Impugnazione proposta il 17 dicembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 ottobre 2015, causa T-689/13, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione

    GU C 106 del 21.3.2016, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 106/20


    Impugnazione proposta il 17 dicembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 ottobre 2015, causa T-689/13, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione

    (Causa C-691/15 P)

    (2016/C 106/21)

    Lingua della procedura: l’inglese

    Parti

    Appellante: Commissione europea (rappresentata da: P.J. Loewenthal, K. Talabér-Ritz, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Bilbaina de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH, SGL Carbon GmbH, SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH, Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e GrafTech Iberica, SL.

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 ottobre 2015 nella causa T-689/13, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione, EU:T:2015:767;

    rinviare la causa al Tribunale per un riesame, e

    riservare le spese del presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente annullato il regolamento (UE) n. 944/2013 (1) della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

    La Commissione, a sostegno della sua impugnazione, propone tre motivi.

    In primo luogo, la Commissione deduce che il Tribunale ha omesso di adempiere il suo obbligo di motivazione di cui agli articoli 36 e 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia. Nella sentenza impugnata, il Tribunale dichiara che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione in quanto, nel classificare la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura (CTPHT) in base ai suoi componenti ai fini della classificazione dei pericoli utilizzando il metodo della somma, non ha adempiuto al suo obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti in modo da tener adeguatamente conto della proporzione in cui tali componenti sono presenti nel CTPHT e dei loro effetti chimici, in particolare della bassa solubilità del CTPHT nel suo complesso. Dalla sentenza impugnata non si capisce, tuttavia, se il Tribunale abbia parzialmente annullato per tale ragione il regolamento in discussione in quanto la Commissione aveva commesso un errore per aver applicato il metodo della somma ai fini della classificazione, anziché applicare un altro metodo di classificazione, oppure in quanto la Commissione aveva applicato in modo erroneo il metodo della somma.

    In secondo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha violato il regolamento n. 1272/2008 nel concludere che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’adottare la classificazione controversa senza considerare la solubilità della sostanza in quanto tale. La prima parte di tale motivo di impugnazione si basa sull'ipotesi che il Tribunale abbia parzialmente annullato il regolamento di cui trattasi perché ha ritenuto che la Commissione avesse commesso un errore nell'applicare il metodo della somma per classificare il CTPHT come pericoloso per l'ambiente acquatico, nel qual caso il Tribunale avrebbe violato il regolamento n. 1272/2008 poiché i dati sperimentali disponibili riguardo al CTPHT erano ritenuti non idonei a classificare la sostanza direttamente ai sensi del regolamento n. 1272/2008. Tale circostanza, unita al fatto che non era possibile applicare principi ponte, ha costretto la Commissione ad utilizzare nel presente caso il metodo della somma. La seconda parte del presente motivo di impugnazione si basa sull'ipotesi che la Corte abbia parzialmente annullato il regolamento di cui trattasi perché ha ritenuto che la Commissione non avesse correttamente applicato il metodo della somma, nel qual caso il Tribunale avrebbe violato il regolamento n. 1272/2008 poiché tale regolamento non richiede che sia presa in considerazione la solubilità della sostanza in quanto tale nell'applicazione del metodo citato.

    In terzo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia violato il diritto dell'Unione oltrepassando i limiti della verifica della legittimità del regolamento controverso, e abbia distorto i dati in base ai quali il regolamento di cui trattasi è stato adottato.


    (1)  GU L 261, pag. 5


    Top